Il “quid pluris” nelle Vittime del Dovere: da criterio distintivo a ostacolo quasi insormontabile?
L’evoluzione giurisprudenziale del riconoscimento dello status
Negli ultimi anni il tema del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 ha conosciuto una significativa evoluzione giurisprudenziale.
L’intento originario del legislatore era quello di riconoscere una particolare tutela ai dipendenti pubblici che, nel corso di missioni di qualunque natura, avessero riportato infermità permanentemente invalidanti in presenza di particolari condizioni ambientali od operative.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 21969 del 2017, la Corte di Cassazione ha individuato un principio destinato a rappresentare il punto di equilibrio tra la disciplina della causa di servizio e quella delle Vittime del Dovere: il riconoscimento dello status richiede un elemento ulteriore rispetto alla semplice dipendenza da causa di servizio, il cosiddetto “quid pluris”.
Tale principio nasceva con una finalità condivisibile: evitare che ogni infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio comportasse automaticamente anche il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
Dal criterio distintivo al rischio di ostacolo applicativo
Tuttavia, l’evoluzione della giurisprudenza successiva sembra avere progressivamente modificato il significato di tale requisito.
Molte decisioni più recenti pongono infatti l’accento sul carattere “ordinario” dell’attività svolta, arrivando in alcuni casi ad escludere il riconoscimento dello status per il solo fatto che il dipendente abbia operato nelle stesse condizioni degli altri appartenenti al reparto.
In questo modo il “quid pluris” rischia di trasformarsi da criterio distintivo ad ostacolo quasi insuperabile.
Il rilievo delle concrete modalità di svolgimento del servizio
Il problema non è soltanto teorico.
Se l’elemento decisivo diventa esclusivamente la normalità dell’attività svolta, si rischia di non attribuire più adeguato rilievo alle concrete modalità con cui quella stessa attività è stata eseguita.
Una esercitazione addestrativa, una missione operativa o un servizio istituzionale possono infatti presentare condizioni ambientali od operative che, pur essendo comuni al personale impiegato, espongono tutti gli operatori ad un rischio oggettivamente superiore rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro.
In tali ipotesi il rischio non deriva dalla semplice appartenenza ad un Corpo dello Stato, ma dalle specifiche modalità con cui il servizio viene concretamente svolto.
Il rischio di una lettura eccessivamente restrittiva
L’impressione è che, in alcune pronunce recenti, il requisito del “quid pluris” venga individuato quasi esclusivamente nella presenza di circostanze eccezionali, straordinarie o addirittura esclusive rispetto agli altri operatori.
Una simile interpretazione potrebbe restringere sensibilmente l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
La centralità della valutazione concreta
Le Sezioni Unite del 2017 sembravano invece richiedere un diverso percorso argomentativo: verificare se, nel caso concreto, il dipendente fosse stato esposto a particolari condizioni ambientali od operative, senza introdurre automatismi né in senso favorevole né in senso contrario.
Proprio questa valutazione concreta rappresenta il cuore della disciplina.
La necessità di un’applicazione coerente
Per questo motivo sarebbe auspicabile che il requisito del “quid pluris” continuasse ad essere interpretato come uno strumento di valutazione del caso specifico e non come una presunzione generale fondata esclusivamente sulla natura ordinaria dell’attività svolta.
La tutela delle Vittime del Dovere rappresenta uno dei più alti riconoscimenti che lo Stato riserva ai propri servitori.
Proprio per questo motivo essa merita un’applicazione uniforme, coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite e rispettosa della volontà del legislatore, evitando interpretazioni che possano restringerne eccessivamente l’ambito applicativo.
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