Avvocato Militare

Poliziotto salva un’anziana dal suicidio. Respinta promozione straordinaria “insufficiente eccezionalità dell’intervento”

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, nel 2017, mentre stava smontando dal turno di servizio in qualità di capo pattuglia della Squadra Volante unitamente ad un Agente della Polizia di Stato, si trovava presso il Commissariato di P.S. di Sassuolo ove riceveva comunicazione telefonica che segnalava la presenza di una donna anziana, che si sapeva essere seguita da un centro di salute mentale, in prossimità del ponte Veggia sul fiume Secchia, la quale manifestava chiaramente intenti suicidi.

L’anziana, in evidente stato confusionale, si sporgeva pericolosamente dal parapetto di protezione del ponte, in tal modo cercando di togliersi la vita lasciandosi cadere nel fiume sottostante. Il ricorrente e l’altro componente la pattuglia si recavano immediatamente sul posto con l’auto di servizio e ivi giunti, avvistavano la donna che aveva già oltrepassato con una gamba il parapetto del ponte, sporgersi poi ulteriormente con la chiara intenzione di lanciarsi nel vuoto. Il ricorrente si lanciava immediatamente verso la donna, riuscendo ad afferrarla e, a sua volta sporgendosi pericolosamente oltre il parapetto del ponte al fine di poterla tenere stretta più saldamente, metteva a rischio la propria vita.

In tale frangente, il ricorrente mentre stava correndo verso il ponte sbatteva con il costato contro il guard rail della strada, ma nonostante il fortissimo dolore accusato (successivamente gli è stata diagnosticata la frattura di ben 5 costole), riusciva a mantenere la presa sull’anziana signora, nonostante che questa, per portare a compimento l’intento suicida, tentasse di divincolarsi dal salvatore, opponendogli una forte resistenza. Il ricorrente riusciva infine, anche con l’aiuto dell’altro agente della Polizia di Stato, a salvare l’anziana signora.

A seguito dell’episodio sopra riferito, il Questore di Modena proponeva il ricorrente per il conferimento della “promozione per merito straordinario” motivando detta proposta in ragione del considerevole apprezzamento che il salvataggio dell’anziana signora da parte di un appartenente alla Polizia di Stato aveva riscosso nella cittadinanza e, in particolare, nei familiari della donna e anche in ragione del grave pericolo corso dall’Assistente Capo, poiché la donna, nel tentativo di divincolarsi, avrebbe potuto trascinarlo con sé, facendolo cadere nel vuoto.

Il Questore rimarcava inoltre le non comuni qualità morali e doti umane dimostrate nell’occasione dal ricorrente, il suo senso del dovere e il suo sprezzo del pericolo orientati a salvare la vita di una cittadina, con contributo a tale esito rivelatosi di fatto determinante. Ulteriore elemento motivazionale evidenziato nella proposta del Questore è il riconoscimento della prontezza del soccorso prestato dal ricorrente, nonostante il traffico intenso dell’ora di punta che i due agenti hanno dovuto affrontare con l’auto di servizio per recarsi sul sito e, soprattutto, nonostante che i medesimi fossero già tornati in Commissariato, al termine del loro turno di servizio, al momento della risposta alla chiamata telefonica.

A fronte di tale articolata proposta, prosegue il ricorrente, il Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari ha espresso (a maggioranza) parere contrario, motivando “l’attività di soccorso pubblico, che rientra tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato, seppure encomiabile, non si connota per profili di straordinarietà o eccezionalità, ne è maturato in condizioni di grave pericolo di vita; requisiti richiesti per la concessione del massimo riconoscimento premiale”.

IL TAR HA RESPINTO IL RICORSO

Il Tribunale ritiene che, nel caso del conferimento all’Assistente Capo della Polizia della Stato odierno ricorrente, della ricompensa dell’Encomio solenne in luogo di quella apicale prevista dall’ordinamento non vi sia stato, da parte dell’Amministrazione procedente, alcun travisamento dei fatti.

In concreto, l’Amministrazione procedente ha ritenuto che, nella specie, non ricorressero i requisiti di straordinarietà e di eccezionalità richiesti ex lege per conferire all’autore del salvataggio dell’anziana signora il più alto riconoscimento premiale previsto dall’ordinamento consistente nella promozione per merito straordinario, sussistendo invece tutti i requisiti per il conferimento dell’Encomio solenne, seconda ricompensa prevista dallo specifico ordinamento settoriale. Tale valutazione dell’Amministrazione, come già si è accennato, non appare in alcun modo frutto di travisamento dei fatti, né tale valutazione appare ictu oculi rragionevole o contraddittoria, poichè nell’episodio come sopra evidenziato, pur riscontrandosi nel comportamento del ricorrente oggettive doti di valore, di particolare discernimento di quale fosse la migliore scelta di intervento possibile e di sprezzo del pericolo da parte del ricorrente, che ha rischiato la propria vita per salvare la signora che stava per lanciarsi nel vuoto, va considerato, tuttavia, che tali elementi possono essere oggettivamente insufficienti – sotto il profilo dell’eccezionalità dell’intervento – per riconoscere all’autore del salvamento il massimo riconoscimento premiale previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

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