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PERMESSI AL PADRE LAVORATORE, PERCHE’ LE FORZE DI POLIZIA DEROGANO LA LEGGE?

Pubblichiamo un interessante interrogazione al Ministro della Difesa, proposta dal M5S ed inerente i permessi al padre lavoratore. L’interrogazione scaturisce da un caso emblematico originato all’interno dell’Arma dei Carabinieri ove, ad un brigadiere in Puglia, non sono stati concessi tali permessi derogando la normativa in vigore in virtù delle specifiche circostanze operative di reparto.

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, DONNO , BERTOROTTA , AIROLA, MONTEVECCHI , PAGLINI , GIARRUSSO – Al Ministro della difesa. –

Premesso che il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 39 (Riposi giornalieri della madre) ha disposto: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all’articolo 40 (riposi giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre”;

considerato che:

in data 16 settembre 2015, il sottosegretario di Stato alla difesa, Alfano, rispondeva in 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, ad un’interrogazione, presentata il 3 giugno 2015 (3-01954), relativamente ad una circolare ministeriale che appariva in contrasto con il dettato normativo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare, l’articolo 40 “riposi giornalieri del padre”. La circolare in questione della Direzione generale per il personale militare (prot. n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015) sembrava non riconoscere al padre i diritti dell’articolo 40, quando la madre fosse lavoratrice autonoma;

nella risposta orale, lo stesso sottosegretario Alfano rassicurava circa l’attuazione relativamente al personale militare di ogni parte della disposizione dell’articolo citato, riconoscendone la legittimità con il richiamo a 2 decisioni del Consiglio di Stato (decisioni n. 4293 del 6 giugno 2008, n. 4618 del 19 giugno 2014), che non lasciano dubbi circa l’estensione del beneficio del riposo al padre, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma;

risulta agli interroganti l’emanazione di un’altra circolare (prot. n. M_D GMIL 0431884 22-07-2015), che riconosce in maniera chiara, puntuale e manifesta il beneficio al padre militare dei riposi orari giornalieri, in conformità a quanto stabilito dall’art 40 della legge citata. Inoltre, la circolare, recependo l’ultimo orientamento giurisprudenziale, ribadisce che “il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre: pertanto, non solo nel caso della madre che svolge attività lavorativa autonoma, ma anche in quello della madre che non svolge alcuna attività lavorativa o che, comunque, svolge un’attività non retribuita da terzi”;

a parere degli interroganti, quest’ultima circolare, mette un punto fermo sul riconoscimento, anche in ambito militare, dei diritti genitoriali, in particolare della figura paterna che rispetto alla cura dei propri figli, gode degli stessi benefici di quella materna;

inoltre, risulta agli interroganti, che il parere del Consiglio di Stato (numero 00230/2016 del 3 febbraio 2016) ribadisce l’interpretazione della normativa nel senso di ritenere fruibili i benefici, anche nel caso in cui la moglie sia priva di impiego di qualsiasi natura;

è pervenuto, infine, all’attenzione del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, un estratto della pubblicazione “C-14” (Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) che, al capitolo X, chiarisce ulteriormente nei dettagli le modalità e i requisiti di ottenimento del beneficio dei permessi giornalieri per il minore;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

in data 22 febbraio 2016 l’Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale dell’11 Battaglione Carabinieri “Puglia”, nella persona del comandante Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, avrebbe determinato il diniego della concessione dei riposi giornalieri del padre, ai sensi della normativa richiamata, richiesti mediante istanza formulata il 5 febbraio 2016 dal brigadiere Massimo Di Ceglie, adducendo a motivazione ragioni di prevalente carattere organizzativo, interpretando la normativa in esame autonomamente, nel senso di poter derogare ai diritti ivi sanciti, anche per il personale militare per ragioni contingenti, connesse alle specifiche circostanze operative di reparto, senza che sia possibile tuttavia rilevare le fonti normative di tale presunto potere di deroga,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza al fine di prendere in considerazione ogni eventuale profilo di mancata conformità tra il provvedimento di diniego e la ratio della normativa richiamata, ed, eventualmente, provvedere ad avviare ogni azione di competenza idonea a prevenire situazioni analoghe, oltre a ripristinare, nel caso di specie, la corretta applicazione delle previsioni normative e il buon andamento dell’attività amministrativa.

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