Pensioni

Pensioni Militari, Congelata la speranza di vita sino al 2022

Anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana del Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 5.11.2019 determinerà la cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 2021-2022.

Com’è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonchè il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100 nel triennio 2019-2021 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF).

I requisiti anagrafici e contributivi, però, vanno adeguati all’aspettativa di vita Istat e così è accaduto già tre volte negli ultimi anni: nel 2013, nel 2016 e nel 2019 con un aumento rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Il prossimo adeguamento sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2021 ma, come anticipato, questa volta l’innalzamento non ci sarà perchè l’Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di vita media non è aumentata. Pertanto sino al 31 dicembre 2022 non avverrà alcuna modifica dei requisiti per lasciare il servizio.

Trattamento di vecchiaia

Di conseguenza il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre 2022 potrà essere conseguito al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente.

Trattamento di anzianità

In alternativa alla vecchiaia la pensione si potrà conseguire trattamento anticipato sino al 31 dicembre 2022 al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica; oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 58 anni; o ancora al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 54 anni. Quest’ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.

Finestre mobili

Nei confronti del personale in parola, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Si ricorda però che per coloro che accedono alla pensione di anzianita’ indipendentemente dall’età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi.

Il congelamento della speranza di vita produrrà la sostanziale invarianza dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi anche per il biennio 2021-2022. Una notizia positiva perché significa che la quota contributiva della pensione, in relazione alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996, non subirà alcuna riduzione.

Redazione a cura di Valerio Damiani per PensioniOggi.it

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