Pensioni Forze dell’Ordine, novità INPS dopo la sentenza della Corte dei Conti: come superare il muro dei 5 anni
L’INPS, con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, recepisce ufficialmente la rivoluzionaria sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 8/2025/QM/SEZ). Il provvedimento riscrive le regole sulla facoltà di riscatto dei periodi di servizio per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, offrendo una via d’uscita al rigido limite dei cinque anni di maggiorazione previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 165/1997.
Il nuovo criterio cronologico: scomputo e recupero dei periodi anteriori al 1998
La normativa generale stabilisce che gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici non possano eccedere complessivamente i cinque anni. Tuttavia, la Corte dei Conti ha introdotto un criterio di natura prettamente cronologica che cambia le carte in tavola.
Secondo le nuove istruzioni, la domanda di riscatto deve essere accolta anche se l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione al momento della richiesta. Questo è possibile attraverso lo scomputo di un periodo di maggiorazione già riconosciuto automaticamente (ex se) posizionato temporalmente dopo il periodo oggetto di riscatto. In termini pratici, se un operatore chiede il riscatto di periodi prestati anteriormente al 1° gennaio 1998, l’Amministrazione provvederà a scomputare le maggiorazioni maturate dopo tale data.
Il meccanismo del “criterio cronologico inverso”
Per garantire il rispetto del limite quinquennale, l’INPS applicherà lo scomputo dei periodi eccedenti secondo un ordine cronologico inverso, ovvero partendo dal periodo più recente per risalire a quello più remoto.
Un esempio chiarificatore fornito dall’Istituto riguarda un soggetto con 5 anni di maggiorazioni già maturate dopo il 1997 che richiede il riscatto di un servizio svolto tra il 1980 e il 1985 (pari a 1 anno di maggiorazione, ovvero un quinto del periodo). In questo caso, l’INPS accoglierà la domanda, scomputando l’ultimo anno di maggiorazione successiva al 1997. Il risultato finale sarà di 1 anno riscattato e 4 anni di maggiorazioni automatiche, mantenendo intatto il tetto dei 5 anni totali. Restano invece immodificabili i riscatti già definiti per i quali sia già stato pagato il relativo onere.
Destinatari e periodi riscattabili: Polizia e Guardia di Finanza
Le nuove indicazioni riguardano specificamente il personale che beneficia dell’indennità pensionabile (art. 3, comma 5, legge n. 284/1977), per il quale il servizio d’istituto è computato con l’aumento di un quinto.
Le amministrazioni di appartenenza hanno chiarito che possono essere qualificati come “servizio comunque prestato” e quindi sono riscattabili:
- I periodi svolti come allievo presso Scuole di formazione, Enti addestrativi o Istituti di istruzione;
- Il periodo di servizio militare.
Il personale può quindi riscattare la maggiorazione di un quinto per questi periodi qualora siano stati prestati senza la percezione dell’indennità pensionabile.
Cosa cambia per i militari
Va chiarito subito un punto decisivo: questo riscatto produce effetti diretti sull’importo della pensione mensile e non va confuso con il riscatto ai fini del TFS, che incide invece esclusivamente sulla liquidazione di fine servizio.
La novità più rilevante, soprattutto per il personale militare, è che la sentenza della Corte dei Conti ha superato l’orientamento restrittivo seguito finora dall’INPS: il fatto che nell’estratto conto contributivo risulti già raggiunto il tetto dei cinque anni di maggiorazione non impedisce più, di per sé, il riconoscimento del riscatto.
Resta fermo il limite complessivo dei 5 anni, ma cambia in modo sostanziale il criterio di valorizzazione dei periodi utili: diventa infatti possibile recuperare e far valere periodi di servizio più favorevoli sotto il profilo pensionistico, anche se collocati prima del 1996, sostituendoli a maggiorazioni riferite ad anni meno convenienti. Per il personale che ricade, anche in parte, nel sistema retributivo, questa apertura può tradursi in un vantaggio economico concreto, perché consente di incidere su quote della pensione più remunerative. Per chi invece rientra nel contributivo puro, il beneficio sull’assegno finale è generalmente più contenuto, pur potendo restare utile ai fini dell’anzianità assicurativa. In sintesi, non si supera il tetto dei cinque anni, ma cambia la possibilità di scegliere quali periodi far pesare davvero sulla pensione.
Un esempio pratico
Per capire l’effetto concreto di questa svolta, si può immaginare il caso di un militare arruolato nel 1987 che abbia frequentato un corso di formazione iniziale e che, negli anni successivi, non abbia prestato servizio in reparti operativi né in categorie che consentano maggiorazioni più favorevoli. In una situazione del genere, il periodo di servizio maturato prima del 31 dicembre 1992 può assumere un peso particolarmente rilevante, perché ricade nella parte di carriera calcolata con il sistema retributivo.
Fino a ieri, una domanda di riscatto di questo tipo veniva spesso respinta dall’INPS con una motivazione ormai nota: il militare aveva già raggiunto il limite massimo dei cinque anni di maggiorazione, anche se quei cinque anni risultavano collocati in periodi successivi e meno vantaggiosi sul piano pensionistico. Con il nuovo orientamento, invece, questo automatismo viene meno. Il riscatto può essere accolto, fermo restando il tetto complessivo dei 5 anni, attraverso una diversa valorizzazione cronologica dei periodi utili.
Tradotto in termini economici, il beneficio può essere tutt’altro che marginale: un anno riscattato in quota retributiva può incidere in modo sensibile sull’assegno finale, molto più di quanto accadrebbe se lo stesso incremento fosse collocato nel periodo contributivo. Se, ad esempio, il costo dell’operazione si aggira intorno a 5.000 euro, l’aumento annuo della pensione può consentire di recuperare la spesa in pochi anni, rendendo il riscatto non solo legittimamente richiedibile, ma anche potenzialmente molto conveniente. Ecco perché oggi, per molti militari con anzianità antecedente al 1996, la vera domanda non è più se il limite dei cinque anni sia già stato raggiunto, ma quali anni convenga davvero far valere ai fini pensionistici.
Esclusioni e salvaguardia per i corsi post-1998
Esiste un’eccezione importante: il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile non può avvalersi di questa facoltà per i corsi di allievo iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per tali periodi, infatti, è già previsto un regime di riscatto oneroso specifico (nota operativa INPDAP n. 11/2010) che esclude l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997.
Cosa fare: domande giacenti e istanze di riesame
Le nuove istruzioni operative hanno effetto immediato e si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti al 20 marzo 2026.
Per chi ha ricevuto un diniego in passato, si apre una finestra di opportunità: le domande già respinte possono essere oggetto di riesame su istanza di parte, a condizione che non sia decorso il termine per il ricorso amministrativo o che vi sia un ricorso pendente presso il Comitato di vigilanza. In ogni caso, l’interessato conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di riscatto secondo i termini ordinari.