Avvocato Militare

“Non ti meriti il mio saluto, bamboccio”. Ufficiale di Marina condannata per aver offeso un Tenente dell’Esercito

La Corte militare di appello di Roma aveva confermato la sentenza emessa nel  2017 dal Tribunale militare di Napoli che condannava a 3 mesi di reclusione un Tenente di Vascello donna della Marina Militare, Brigata “San Marco”, poiché aveva offeso l’onere e il decoro di un Tenente del Genio Militare, proferendo frasi ingiuriose nei suoi confronti (“Non ti meriti il mio saluto, bamboccio … anzi quasi quasi ti mando a fare in culo”)

LA DIFESA HA PROPOSTO RICORSO IN CASSAZIONE. ECCO I MOTIVI.

La presunta ingiuria (l’adozione del termine “bamboccio”) era stata proferita al di fuori del vincolo gerarchico e dell’attività militare risultando inesistente ogni forma di disciplina in quel momento, durante la pausa pranzo.

I giudici di merito avevano illegittimamente omesso di accogliere l’istanza difensiva formulata in sede dibattimentale di primo grado e poi nei motivi di appello, avente ad oggetto la testimonianza di due ufficiali superiori della Marina Militare

Non era stato considerato dalla sentenza impugnata che, nella caserma “Carlotto”, al momento del fatto, di fronte all’ufficio del Tenente di Vascello, stazionava una moltitudine di persone, ciascuno per proprio conto, non in adunanza, in assemblea, sicché erano del tutto inesistenti quel momento il concetto di disciplina e l’ordine gerarchico, con l’effetto che l’imputata non avrebbe potuto essere condannata in mancanza di questi due elementi fondamentali. Inoltre ella non aveva offeso l’onore il decoro del Tenente, il quale non aveva sporto significativamente nemmeno querela. Infine le espressioni adottate non avevano riguardato la capacità del destinatario di tenere la disciplina dei militari ma, con l’adozione dell’espressione “bamboccio” si era soltanto formulato verso l’interlocutore l’invito a crescere.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso per la Suprema Corte è infondato, in quanto i giudici di appello hanno spiegato che la frase ingiuriosa proferita dall’imputata era chiaramente collegata al servizio e alla disciplina militare al di là dell’assenza di diretto rapporto di servizio fra i due Ufficiali, ribadendo che la vicenda si era consumata in ambito militare nel corso dell’avvicendamento di due contingenti costituiti da uomini dell’Esercito e uomini della Marina quando l’imputata al saluto della parte offesa, Comandante del personale cedente il servizio, aveva replicato con l’ingiuria, sicché era indubitabile che il personale ivi radunato vi si trovava per ragioni di servizio.

Per quanto concerne il secondo motivo, i giudici di appello, dopo l’esaustiva analisi dell’univoco quadro probatorio, hanno motivatamente ritenuto superflua l’istruttoria integrativa proposta dalla parte appellante.

Sulla sussistenza del contenuto ingiurioso della frase pronunciata la Corte ha ribadito che integra il reato la pronuncia di frasi con significato manifestamente dispregiativo, dalle quali esula ogni finalità correttiva, espressione di una mentalità non improntata a correttezza nei rapporti con i dipendenti

La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

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