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MILITARI:PROMOZIONE ONORIFICA PER IL PERSONALE CHE CESSA DAL SERVIZIO

Con Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 è stata introdotta nel Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) la novella normativa, contenuta nell’articolo 1084-bis, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell’ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a seguito di cessazione avvenuta per:

  • raggiungimento del limite di età;
  • collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
  • infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
  • rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio.

Detta promozione, esclusa per gli Ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti e per i Marescialli, Sergenti e Graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza, è attribuita a mero titolo onorifico e non produce effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico, nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.

Per quanto attiene alla locuzione “senza demerito” di cui alla citata norma, la stessa deve intendersi nel senso che il personale militare interessato non deve essersi trovato, nel quinquennio antecedente la data di cessazione dal servizio, in una delle seguenti situazioni:

  • aver riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo;
  • essere stato sospeso dall’impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari;
  • essere stato giudicato non idoneo nell’ultima valutazione per l’avanzamento;
  • aver riportato note caratteristiche con qualifica di “inferiore alla media” o di- “insufficiente”.

Il personale militare che, al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione in oggetto, sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sarà escluso dall’attribuzione della promozione.

Per quanto concerne le promozioni da attribuire dal 1° gennaio 2015, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a dare attuazione al citato art. 1084-bis a partire dal personale in congedo per età e da quello collocato in ausiliaria ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del C.O.M..

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