Avvocato Militare

MILITARI NON IDONEI AL SERVIZIO: CONFERMATO AUMENTO MONTANTE CONTRIBUTIVO X5 ULTIMO ANNO DI SERVIZIO

Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, espone di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 . È seguito un lungo periodo di silenzio e di trapasso di responsabilità tra INPS e Comando Generale della Guardia di Finanza che, nonostante i solleciti avanzati dal ricorrente, non hanno mai trovato alcun cenno di riscontro sino al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella disposizione citata, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi. A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 28/2012 e n. 27/2017.

Secondo la Corte dei Conti, l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità. Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del suo collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017 cit., “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165 / 1997 . Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”. Il ricorso va pertanto accolto.

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