Benefici demografici per militari e Forze dell’Ordine: il nodo irrisolto dello scatto stipendiale del 2,5% per la nascita dei figli
Benefici demografici per militari e Forze dell’Ordine: il nodo irrisolto dello scatto stipendiale del 2,5% per la nascita dei figli
Un beneficio nato nel 1937 per sostenere la natalità
Si chiama beneficio demografico ed è un compenso economico introdotto dal legislatore nel 1937 per i dipendenti dello Stato, compreso il personale appartenente alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate.
La finalità originaria era chiara: incentivare e tutelare la natalità, riconoscendo un vantaggio economico al dipendente pubblico in occasione della nascita di un figlio.
Il riferimento normativo è l’articolo 22 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, che prevedeva, per i dipendenti statali con retribuzioni soggette ad aumenti periodici, l’anticipazione dello scatto stipendiale in caso di nascita di un figlio.
In termini concreti, per il personale interessato, il beneficio è stato tradizionalmente ricondotto a uno scatto stipendiale del 2,5%.
La questione che divide i giudici amministrativi
Il punto, però, è diventato negli anni tutt’altro che pacifico.
Passando in rassegna la giurisprudenza amministrativa in materia di benefici demografici riconoscibili al personale militare, emerge un quadro frammentato, oscillante, spesso contraddittorio.
Da una parte vi sono pronunce che hanno riconosciuto il diritto al beneficio anche al personale militare non dirigente. Dall’altra, decisioni che lo hanno negato, valorizzando l’evoluzione del sistema retributivo e il superamento del vecchio meccanismo fondato su classi e scatti.
Il risultato è un rimpallo continuo tra Tar e Consiglio di Stato, con effetti pesanti per chi rivendica il riconoscimento economico: militari, finanzieri, appartenenti ai corpi dello Stato che, pur trovandosi in situazioni analoghe, rischiano trattamenti diversi a seconda dell’orientamento giurisprudenziale seguito.
Il caso del Tar Sardegna e il ricorso dei finanzieri
Un passaggio significativo arriva dal Tar Sardegna, che nel 2015 si è orientato in senso negativo sulla questione.
La vicenda nasce dalla domanda di alcuni finanzieri che rivendicavano il diritto a percepire i benefici demografici, cioè lo scatto di stipendio del 2,5% per il sostentamento dei figli.
Il ricorso è stato respinto sulla base di argomenti tecnici legati alla dubbia applicabilità dell’articolo 22 del R.D.L. n. 1542/1937, convertito nella legge n. 1/1939.
Secondo questa impostazione, il sistema retributivo del personale militare sarebbe stato profondamente modificato nel tempo: la progressione per classi e scatti è stata sostituita dalla Retribuzione individuale di anzianità, la cosiddetta RIA. Da qui la conclusione: il beneficio, costruito su un vecchio sistema stipendiale, non sarebbe più compatibile con il nuovo assetto retributivo.
Il nodo della dirigenza militare
La questione diventa ancora più pungente quando si guarda al trattamento riservato alla dirigenza militare.
La giurisprudenza e la normativa di settore hanno infatti riconosciuto che il personale dirigente può beneficiare di un diverso trattamento economico, considerando la dirigenza una carriera a sé.
Ed è qui che il problema assume una portata non solo tecnica, ma anche sostanziale.
Perché un semplice cambiamento del sistema di calcolo della retribuzione dovrebbe comportare la negazione del beneficio al personale non dirigente, quando invece il medesimo beneficio continua a trovare spazio per il personale dirigente?
La domanda resta aperta e brucia sul piano dell’equità.
Figli di dirigenti e figli di non dirigenti: la disparità che pesa
Il punto centrale è semplice, quasi elementare: i figli li possono avere tutti, dirigenti e non dirigenti.
Se la ratio della norma era quella di sostenere la natalità e alleggerire il carico economico derivante dalla nascita di un figlio, diventa difficile comprendere perché tale finalità debba valere solo per una parte del personale.
La distinzione basata sulla qualifica rischia di apparire, agli occhi degli interessati, come una frattura difficilmente giustificabile: da un lato chi mantiene il beneficio, dall’altro chi se lo vede negare perché incasellato in un diverso sistema stipendiale.
Una differenza che non riguarda un premio discrezionale, ma un istituto nato per accompagnare un evento familiare fondamentale: la nascita di un figlio.
Il peso delle oscillazioni giurisprudenziali
Il problema non è soltanto economico.
È anche, e forse soprattutto, di certezza del diritto.
Quando sullo stesso tema si alternano decisioni favorevoli e decisioni contrarie, il cittadino in divisa viene lasciato in una zona grigia. Deve fare domanda, attendere il diniego, impugnare, sostenere costi, affrontare anni di giudizio e sperare che il collegio chiamato a decidere aderisca all’orientamento più favorevole.
È una dinamica già vista in altre materie del pubblico impiego e del comparto sicurezza-difesa, comprese le controverse vicende sui benefici combattentistici.
Il risultato è sempre lo stesso: chi rivendica un diritto si trova spesso costretto a inseguire interpretazioni mutevoli, in un sistema che dovrebbe invece garantire chiarezza, prevedibilità e uniformità.
Il richiamo ai principi europei di uguaglianza
La questione può essere letta anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento europeo, a partire dal divieto di discriminazione e dalla tutela dell’uguaglianza sostanziale.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i principi dell’Unione europea impongono una riflessione seria quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente senza una giustificazione proporzionata e ragionevole.
Nel caso dei benefici demografici, la domanda è inevitabile: se la finalità è sostenere la famiglia e la natalità, la distinzione tra personale dirigente e non dirigente è davvero coerente con l’obiettivo perseguito dalla norma?
Oppure finisce per produrre una disparità che colpisce proprio chi, per livello stipendiale, avrebbe maggiore necessità di tutela?
Cosa possono fare militari e appartenenti alle Forze dell’Ordine
La strada resta quella della domanda amministrativa e, in caso di diniego, della valutazione di un’azione davanti al giudice competente.
Serve però consapevolezza: la materia è complessa, segnata da orientamenti non sempre uniformi e da un forte tecnicismo normativo.
Chi intende rivendicare il beneficio deve muoversi con attenzione, verificando la propria posizione, la qualifica ricoperta, il periodo di riferimento, la normativa applicabile e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Ma il punto politico e giuridico resta intatto: insistere nella domanda significa non soltanto chiedere un riconoscimento economico, ma rivendicare un principio di equità.
Perché se lo Stato ha ritenuto meritevole di tutela la nascita di un figlio per alcuni appartenenti al comparto sicurezza e difesa, deve spiegare in modo chiaro, convincente e non discriminatorio perché quella stessa tutela non debba valere per tutti.