Avvocato Militare

MILITARI E TRASFERIMENTO D’ORDINE AD EFFICACIA SOSPESA DOPO IL RICORSO AL TAR

(di Avv. Francesco Pandolfi) – Esistono situazioni particolari al verificarsi delle quali l’Amministrazione militare può, anche a seguito di ricorso al Tar, sospendere l’efficacia di un trasferimento imposto con “ordine”.

Si tratta di circostanze delicate meritevoli della massima attenzione: un caso di questo tipo è stato esaminato e risolto favorevolmente per il ricorrente dal Tar Catania, con la sentenza n. 788 del 10 marzo 2016.

Tizio ricorre contro il Ministero della Difesa per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha disposto il suo trasferimento in un’altra città.

il caso

Il ricorrente, affidatario della figlia minore avuta da precedente matrimonio essendo la madre decaduta dalla potestà genitoriale, ha chiesto qualche anno fa il trasferimento da Messina ove prestava servizio a Catania, per dare corso senza traumi per la figlia ai due incontri settimanali con la madre residente a Catania e di proseguire l’assistenza al padre ed al fratello portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. n. 104/1992.

la risposta dello Stato Maggiore

Lo Stato Maggiore dell’esercito con il provvedimento impugnato adottato dal Capo Dipartimento Impiego del Personale, conferma il trasferimento del ricorrente a Palermo, non ritenendo corrette le osservazioni addotte dal Maggiore.

la tesi del ricorrente

Egli insiste sui vizi nascenti dalla mancata motivazione del provvedimento impugnato che, anche ove rientrante nella categoria degli “ordini”, a suo avviso richiede adeguata motivazione quando, come nel caso di specie, il ricorrente ha rappresentato le proprie primarie esigenze che non sono state valutate al fine della ritenuta prevalenza delle esigenze di servizio rispetto a quelle dell’ambito familiare dell’interessato. Inoltre non è stata neanche valutata la circostanza che al ricorrente, nelle more del procedimento culminato con il provvedimento di trasferimento qui impugnato, sono stati riconosciuti dalla SME i benefici di cui alla L. n. 104/92 poiché assiste il proprio fratello dichiarato portatore di handicap di particolare gravità residente in Catania., né sarebbe stata applicata la normativa portata dalla L. n. 104/1992, in base alla quale i trasferimenti d’autorità possono essere adottati solo previo consenso del militare (art. 33 c.5).

la tesi dell’amministrazione

L’Amministrazione insiste sulla natura di “ordine” rivestita dal provvedimento di trasferimento.

il Tar decide con ordinanza interlocutoria

Dopo l’avvio della causa il ricorrente rappresenta che, in esecuzione di ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha sospeso l’efficacia del disposto trasferimento e con successivo provvedimento ha cambiato l’incarico del Maggiore Sc. da “capo Servizio Tramat/Ufficiale addetto ai rifornimenti ad “ufficiale addetto” assegnandolo all’Ufficio Maggiorità e Personale del reparto di Catania ove da allora è utilmente collocato. Inoltre la Corte d’Appello di Catania ha confermato che la figlia minore incontri la madre due volte a settimana presso il consultorio familiare alla presenza di personale specializzato.

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