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Militari: defiscalizzazione in busta paga agosto

Defiscalizzazione in arrivo con la busta paga di agosto. Provo a fare un riepilogo comprensivo di dubbi per coloro che hanno CU 2018 inferiore a 28.000. Non é semplice fare un calcolo sul rimborso spettante tramite la defiscalizzazione perché non si tratta di cifre fisse, ma derivate anche da calcoli su accessorie percepite. Comunque il mio primo dubbio, appena lessi che volevano fare un “rimborso IRPEF”, fu quello di capire come potevano rimborsarla dopo oltre 2 anni. Rianalizzando il tutto ho dedotto che è inutile fare calcoli con i cedolini del 2017 perché:

Destinatari: spetta a chi ha un Cud 2018 redditi 2017 sotto i 28.000 euro.
Misura spettante: si calcola sulle competenza percepite da gennaio a dicembre 2018.
Inizialmente si parlava tra gli addetti ai lavori di accessorie e voci stipendiali percepiti da gennaio a dicembre 2017, ma leggendo nuovamente il decreto ho cambiato interpretazione.

Quindi, requisiti da controllare:

1) essere in servizio nel 2018, ed aver percepito nell’anno 2017 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. Cu 2018 redditi 2017. Quindi questi sono i destinatari del bonus ai quali spetta una defiscalizzazione, ma in quale misura?
2) la misura della defiscalizzazione o riduzione dell’imposta riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 535,50 euro. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma I in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2018 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo l I del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2018 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Admin A.C

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