Guida Amministrativa

Forze Armate: Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi

La Direzione Generale per il Personale Militare ha appena pubblicato una guida tecnica che riguarda i permessi, le ferie e i riposi concessi al personale militare. In pratica, si tratta di una raccolta di tutte le circolari riguardanti questo tema che erano state diffuse in precedenza. Inoltre, il documento è stato aggiornato alla luce di alcune modifiche normative relative alla tutela della maternità e paternità, nonché alla frequenza del personale militare a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

La guida comprende anche alcune disposizioni che rendono più favorevole la fruizione della giornata festiva del Santo Patrono. Con la pubblicazione di questa guida, si disciplinano diverse tipologie di permessi e di assenze del personale impiegato in ambito militare, come ad esempio la licenza straordinaria speciale di trasferimento, la licenza ordinaria e le assenze del personale impiegato in OFCN, la licenza straordinaria per campagna elettorale.

Inoltre, la guida stabilisce il diritto allo studio, la cessione della licenza, l’aspettativa per motivi privati o assenze indebitamente fruite, la tutela dello stato di gravidanza, il congedo di maternità e di paternità, la licenza per nascita del figlio e il congedo parentale. Sono anche disciplinati i riposi orari giornalieri dei genitori, la licenza per malattia del figlio, la tutela dell’handicap, la tutela della genitorialità e i congedi retribuiti per la durata massima di due anni nella vita lavorativa.

Per chi fosse interessato, in fondo all’articolo è possibile scaricare la guida completa.

RIPOSO PER FESTIVITA’ SANTO PATRONO NON GODUTO DA PERSONALE IN MISSIONE IN LUOGO DIVERSO.

La festività del Santo Patrono della sede di lavoro abituale del/della militare, eventualmente non goduta nel corso di missione in luogo diverso (suolo patrio o estero), va recuperata all’atto del rientro presso detta sede abituale.

TRASFERIMENTO IN TERRITORIO NAZIONALE

a. Per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e per quello ad esso assimilato, in occasione di movimento da una sede di servizio a un’altra nell’ambito del territorio nazionale, conseguente all’emanazione di un ordine di trasferimento (emesso d’autorità o a seguito di domanda dell’interessato), l’Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale, non computabile nel limite dei 45 giorni annui, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio della durata di seguito specificata:

(1) 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;

(2) 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Tale licenza non rientra nell’ambito del limite dei 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria.

b. Al riguardo, si fa presente che, a norma di legge, per sede di servizio si intendono il centro abitato o la località isolata ove è ubicata la struttura presso la quale il militare presta abitualmente servizio. Per la Marina Militare il concetto di sede di servizio può essere integrato da quello, più specifico, di sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti che comportino una destinazione su unità navale. In conseguenza di quanto specificato al precedente sottoparagrafo a., la licenza di trasferimento non è concedibile nell’ipotesi che il movimento avvenga tra due reparti/enti situati nella stessa sede di servizio. In tal caso, qualora il personale interessato prospetti comunque problematiche relative a trasloco e/o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo potrà concedere una licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati nella misura necessaria a soddisfare le esigenze conseguenti. La licenza di trasferimento non può, inoltre, essere concessa nel caso in cui il militare che svolgeva attività di pendolarismo dalla località di alloggio verso il reparto/ente di precedente assegnazione continui ad effettuarla, dopo il trasferimento, dal medesimo alloggio verso il reparto/ente di nuova destinazione.

c. Fermo restando il presupposto del movimento da effettuare in una nuova sede di servizio, si chiarisce che con i termini “trasloco” e “riorganizzazione familiare” si intendono non solo il trasporto materiale di mobili e masserizie e le esigenze di ripristino della normale vita di relazione di più soggetti facenti parte del nucleo familiare, ma anche il semplice cambio di abitazione, con i conseguenti adempimenti di natura anagrafica e materiale che esso comporta. La sussistenza delle esigenze sopra citate è invocabile anche da parte della famiglia mono-componente.

d. Per l’Arma dei Carabinieri, le richiamate esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare sussistono anche per il personale accasermato, ai sensi dell’art. 56, co. 2 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

e. La licenza di trasferimento, ricorrendone i presupposti, se non disposta a livello superiore, deve essere chiesta al Comandante del reparto/ente che ha in forza il militare all’atto della notifica del trasferimento (ovvero al Comandante del Reparto di nuova assegnazione), facendo presenti le esigenze di trasloco e/o riorganizzazione familiare che la motivano, e può essere frazionata o differita in relazione all’articolazione delle esigenze prospettate. Il Comandante del reparto/ente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione, può anche disporne il frazionamento o il differimento per particolari esigenze di servizio. Se la detta licenza viene fruita, interamente o in parte, prima dell’effettuazione del movimento, è concessa dal  Comandante del reparto/ente cui l’interessato è in forza sino a quel momento; in caso contrario viene concessa, interamente o per la parte residua, dal Comandante del reparto/ente presso il quale il militare è trasferito. Il reparto/ente dal quale viene effettuato il movimento deve provvedere a dare tempestivamente notizia al reparto/ente di destinazione delle modalità di utilizzo della licenza in argomento da parte dell’interessato. La predetta licenza deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall’attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro in una diversa sede di servizio. In tal caso la licenza relativa al primo movimento decade, in quanto vengono meno le esigenze che ne sono all’origine. La licenza straordinaria speciale di trasferimento è calcolata in giorni calendariali ed è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria

f. Si soggiunge che la licenza in argomento deve essere concessa anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore –a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio– e trasferito d’autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente, ricorrendo condizioni di trasloco e/o di riorganizzazione personale/familiare nella nuova sede. In tali ipotesi, infatti, il movimento verso l’ente di impiego è da qualificare quale trasferimento e non quale prima assegnazione al termine del previsto iter formativo.

TRASFERIMENTO PER PRESTARE SERVIZIO IN TERRITORIO ESTERO

Al militare trasferito all’estero compete la licenza straordinaria speciale di trasferimento per e dall’estero, non computabile nel limite di 45 giorni annui, contestualmente all’ordine del movimento di partenza e di rientro, nelle misure sottoindicate:

a. 30 giorni al personale coniugato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio;

b. 20 giorni al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Detta licenza, i cui presupposti sono i medesimi dell’analoga licenza di trasferimento nell’ambito del territorio nazionale, non è frazionabile e non può essere fruita durante il periodo di servizio all’estero.

Sarà, pertanto, cura degli organismi che sovrintendono all’impiego delle Forze Armate e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri predisporre un’opportuna pianificazione dei trasferimenti all’estero del personale dipendente, onde consentire al medesimo la fruizione del beneficio in argomento.

LICENZA ORDINARIA E ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO NEI TEATRI OPERATIVI FUORI AREA

LICENZA ORDINARIA

Ai sensi dei D.P.R. 394 e 395 del 1995, il personale in servizio permanente delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché quello ad esso assimilato, facente parte dei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area, durante i detti impieghi continua a maturare la licenza ordinaria, che potrà essere utilizzata solo al rientro in patria al termine della relativa missione. Ai sensi dei D.P.R. n. 39 e n. 40 del 2018, per il personale inviato in missione all’estero, i termini di fruizione della licenza ordinaria iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO DURANTE GLI IMPIEGHI OPERATIVI
FUORI AREA
Secondo la normativa vigente, al personale in servizio nei contingenti all’estero competono i giorni di assenza dal servizio previsti dalle norme che ne disciplinano l’impiego a seguito di accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell’organismo sovranazionale di impiego accettate dall’autorità nazionale. A tale scopo il Comando Operativo di Vertice Interforze, in occasione dell’invio in teatro del personale contingentato, emana specifiche direttive in cui disciplina, tra l’altro, i predetti periodi di assenza, riconosciuti nella misura seguente: 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psicofisiche (“Rest and Recuperation”).

L’istituto deve essere fruito, a pena di decadenza, durante il periodo di permanenza in teatro. Qualora esigenze di sicurezza o tecnico-logistiche impediscano ai militari l’allontanamento dalla località ove sono impiegati, gli stessi dovranno essere lasciati liberi da ogni servizio e attività lavorativa per un tempo corrispondente alla durata dei citati istituti. Nel caso, infine, del personale impiegato in situazioni di oggettive difficoltà operative –da individuare, volta per volta, in relazione agli specifici compiti, da parte dei Comandi interessati e da sanzionare a cura del Comando Operativo di Vertice Interforze– nell’ambito dei quali non sia neanche possibile l’ipotesi da ultima menzionata, i predetti periodi di assenza saranno da considerare “non accordati”. Tali giorni, pertanto, non dovranno essere sottratti dal totale delle domeniche trascorse in teatro di cui al successivo paragrafo.

PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALL’ATTO DEL RIENTRO IN PATRIA

Gli artt. 11 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e 54 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 del 2002 hanno previsto per il personale impiegato nei contingenti all’estero che “I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile”. In ambito interforze (segnatamente con f.n. 114/1/488/4910 in data 19 marzo 2003 di Stato Maggiore della Difesa), è stato declinato il termine “riposo settimanale” evidenziando che esso è da riferirsi alle sole domeniche trascorse in teatro. Conseguentemente, il personale militare impiegato nei contingenti fuori area ha diritto a fruire, all’atto del rientro in patria e prima di riprendere servizio nel territorio nazionale, di un numero di giorni di assenza dal servizio –a titolo di riposo psicofisico immediato, conseguente all’inevitabile logorio subito nel corso della missione– pari alla differenza tra le domeniche trascorse in teatro (26 giorni per 6 mesi) e il totale dei giorni di assenza di cui al punto 3. utilizzati nel periodo di impiego operativo all’estero, arrotondando eventualmente per eccesso il numero risultante.

LICENZA STRAORDINARIA PER CAMPAGNA ELETTORALE 4.1 MILITARI CANDIDATI

Secondo quanto previsto dall’art. 1484 del COM, i militari candidati a elezioni per il Parlamento Europeo ovvero alle elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di 45 giorni annui previsto per tale specie di licenza. Conseguentemente, i militari interessati, nelle richieste di licenza per candidatura, dovranno produrre ai Comandi di Corpo di appartenenza la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presentano come candidati. Si chiarisce, al riguardo, che, in caso di ballottaggio, la licenza per candidatura elettorale può essere prorogata per lo svolgimento dello stesso solo se il militare interessato risulta essere uno dei due contendenti, che si sottopongono alla scelta finale degli elettori.

LIMITI ALL’ELEGGIBILITA’ DI TALUNI MILITARI 

a. Ai sensi dell’art. 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare (di seguito indicato con l’acronimo COM) non sono eleggibili a parlamentare gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura. Per cessazione delle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del ramo dell’Assemblea, di cui all’art. 11, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati (e del Senato della Repubblica), che ne anticipa la scadenza di oltre 120 giorni, la causa di ineleggibilità non sussiste se le funzioni esercitate sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

b. Secondo gli artt. 1486 e 1487 del COM, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale e a quelle di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando. La causa di ineleggibilità non sussiste se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, ovvero collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli artt. 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154 e le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo status di militare.

MILITARI ELETTI

a. Secondo quando previsto dagli artt. 903 e 1488 del COM, i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti. Di quest’ultima le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione all’amministrazione della difesa, per l’adozione d’ufficio del conseguente provvedimento da parte di questa Direzione generale. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, da questa Direzione generale, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Per quanto precede, gli enti e reparti della difesa, appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta elezione di militari da essi dipendenti ai richiamati organi parlamentari o consiliari o del conferimento ai medesimi dei suindicati incarichi di governo, sono tenuti a fornirne tempestiva informazione a questa Direzione generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati

b. Come previsto dall’art. 904 del COM, in applicazione dell’art. 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari che siano stati eletti alle cariche di:
(1) sindaco;
(2) presidente di provincia;
(3) presidente di consiglio comunale e provinciale;
(4) presidente di consiglio circoscrizionale di comune appartenente alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, intendendo per aree metropolitane le zone comprendenti i comuni appena citati e quelli i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
(5) presidente di comunità montana e di unione di comuni, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Il medesimo beneficio spetta ai militari nominati:
(1) membri delle giunte di comuni e province;
(2) componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili;
(3) presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunità montane di cui all’art. 77, co. 2 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora vengano collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’art. 86 del decreto legislativo medesimo. Le domande di aspettativa, complete della documentazione comprovante il conferimento e la durata del mandato da esercitare da parte dei richiedenti, devono essere indirizzate, dai comandi/enti di appartenenza dei militari interessati, direttamente a questa Direzione Generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati, informandone gli organi sovraordinati sulla linea gerarchica.
c. Ad eccezione degli amministratori locali in aspettativa di cui al precedente sottoparagrafo b, i militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, ai sensi dell’art. 79, co. 1 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dall’art. 16, co. 21 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva. Ai sensi del co. 3 del medesimo art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, i militari facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La durata dell’assenza comprende il tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al luogo ove gli interessati prestano servizio.

d. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente sottoparagrafo c., di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
e. I militari di cui ai sottoparagrafo b., c. e d. hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. Allo scopo gli interessati sono tenuti a fornire ai reparti ed enti di appartenenza la relativa documentazione giustificativa.
f. Ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei militari chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
g. Ai sensi dell’art. 87 del richiamato decreto legislativo, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali il diritto di assentarsi dal servizio di cui ai precedenti sottoparagrafo b., c. e d. spetta anche ai militari nominati componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

a. In relazione all’esercizio dei diritti di assenza dal servizio del personale di cui al precedente para, diversi dall’aspettativa non retribuita, i comandi di Corpo provvederanno a concedere ai militari interessati appositi permessi di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili, a seconda delle esigenze, nelle ipotesi di cui al precedente para, sottoparagrafo c., d. ed e.
b. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’organo presso cui tale mandato viene svolto.

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE

PREMESSA

Lo specifico istituto è stato in precedenza regolato con circolare n. M_D GMIL REG2021 0410791 in data 17 settembre 2021 avente ad oggetto “Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare. Edizione 2021”. Al personale militare destinatario dei provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva, nonché al personale militare dirigente che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario oppure partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, è concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore all’anno da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Ai sensi dell’art. 1504, co. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare”, il medesimo beneficio spetta anche ai volontari in ferma prefissata triennale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

CARATTERISTICHE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO

a. Il richiamato periodo di 150 ore viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno 2 giorni prima al proprio Comandante di Corpo, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di mancata frequentazione, con decurtazione del periodo già fruito dalla licenza ordinaria dell’anno in corso o dell’anno successivo. L’attestazione di avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per quanto concerne, invece, la documentazione della frequenza delle lezioni di un determinato corso o dello svolgimento degli impegni ad esso connessi, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dell’istituto, che gestisce il corso, o dall’organismo esterno ad esso presso il quale l’attività didattica viene esercitata. b. Il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi rivolti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei corsi universitari o postuniversitari compete anche se questi ultimi sono svolti in località diversa dalla sede di servizio; in tal caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato. Tale rapporto ha natura forfettaria e va riferito esclusivamente al numero dei giorni della settimana interessati dal beneficio, senza alcuna correlazione all’orario di servizio previsto nei giorni stessi e al tempo effettivamente necessario per il raggiungimento della località. Le disposizioni appena enunciate sono applicabili anche ai corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali e presso le Aziende sanitarie locali e riguardano pure il personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella sede precedente. Viceversa, per i corsi di altra natura che vengono svolti fuori dalla sede di servizio, il beneficio spetta solo se nella stessa non ne siano attivati di analoghi; soltanto in tal caso, quindi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore. c. Nell’ambito di tale monte ore possono essere attribuite e computate, per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della tesi di laurea, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario di cui al sottoparagrafo precedente. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio. In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi. Per “sovrapposizione” non si intende solamente lo svolgimento di diversi esami in uno stesso giorno, ma anche l’accavallamento delle giornate per la preparazione di esami da affrontare in giorni consecutivi o posti a brevissima distanza di tempo uno dall’altro, in modo che l’interessato possa fruire del beneficio proporzionalmente al numero degli esami da affrontare. Ad esempio, nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni uno dall’altro (il lunedì e il giovedì), potranno essere complessivamente concesse al militare dipendente otto giornate lavorative di permesso, sei delle quali dovranno tassativamente precedere la data di effettuazione del primo degli esami. d. Il presupposto che legittima la concessione del beneficio delle 150 ore di permesso annuo, espresso sia in ore, sia in giornate di assenza dal servizio, si identifica con l’effettivo sostenimento degli esami, a prescindere dall’esito finale. Conseguentemente, anche un esito negativo legittima il diritto in argomento, purché sia documentato. In tale specifico caso è possibile fruire nuovamente delle quattro giornate antecedenti all’esame in occasione della ripetizione della prova non superata. Qualora, invece, il militare non si presentasse a sostenere l’esame, le quattro giornate antecedenti lo stesso e la licenza straordinaria per il giorno in cui il detto esame avrebbe dovuto essere sostenuto, dovranno essere commutati in licenza ordinaria, essendo venuto meno il presupposto legittimante la fruizione del diritto. Altrettanto accadrà nel caso in cui l’interessato producesse una semplice attestazione di presenza nella sede d’esame, senza tuttavia averlo sostenuto. L’unica eccezione ritenuta valida, al mancato sostenimento dell’esame, è riconducibile a malattia del militare o a sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. In tale ultima ipotesi, le giornate di preparazione all’esame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrà essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontà dell’interessato, debitamente documentati). e. La concessione del beneficio in argomento è subordinata all’assoluta necessità di far fronte agli impegni derivanti dall’iscrizione e alla frequenza, in senso lato, dei corsi esclusivamente quando detti impegni debbano essere assolti durante l’orario di servizio. Le 150 ore, pertanto, non possono essere utilizzate per l’attività di solo studio. Esse possono essere concesse, anche in forma cumulativa, sia per la frequenza di lezioni, sia per far fronte alle attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (ad esempio, per i colloqui con docenti e assistenti universitari), presentando un’apposita istanza almeno due giorni prima la data prevista per i medesimi. Quanto alle ricerche bibliografiche, il beneficio potrà essere invocato solo in caso di documentata necessità di svolgere le stesse presso biblioteche altamente specialistiche, il cui periodo di apertura non dovesse consentirne la frequenza al di fuori dell’orario di servizio dei militari interessati.

f. Il monte ore in argomento è riferibile all’anno solare. Quindi, le eventuali ore residue al termine di ciascun anno non sono cumulabili con quelle dell’anno successivo. Pertanto, i militari che intendono fruire del beneficio, devono rinnovarne la richiesta ogni anno, esibendo la documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa nei confronti dell’istituto o dell’università che gestisce i corsi. Per i militari che abbiano ultimato tutti gli esami e debbano sostenere solamente la tesi di laurea, sarà sufficiente produrre un attestato, rilasciato dall’ente universitario competente, che indichi la data della sessione dell’esame di laurea. g. Per la preparazione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado è prevista anche la concessione della licenza straordinaria per esami di Stato, in una misura non superiore a 15 giorni calendariali, anche frazionabili in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. h. Per quanto concerne i corsi e-learning, riferendosi principalmente ai corsi attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, vige il principio secondo cui i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio. A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, l’interessato è tenuto a presentare all’Ente di appartenenza un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. In tal senso, è indispensabile che l’interessato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’università telematica, una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. E’ inoltre possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire:

(1) della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli elencati in premessa; (2)delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami, nei termini indicati al precedente sottoparagrafo c..

AVVERTENZE I militari che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l’Amministrazione della difesa possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Ministero della Difesa.

LICENZA STRAORDINARIA O ASPETTATIVA PER FREQUENZA DI DOTTORATO DI RICERCA, AMMISSIONE A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO. ASSEGNI DI RICERCA. FREQUENZA CORSI SPECIALIZZAZIONE POST-UNIVERSITARIA.

PREMESSA

La normativa vigente prevede il godimento di particolari benefici per i militari (delle/i categorie/ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché dei ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri) che:

a. accedono ai corsi di dottorato di ricerca;
b. risultano vincitori della selezione per il conferimento di contratto di ricerca;
c. conseguono un contratto di lavoro subordinato presso un’università;
d. usufruiscono di borse di studio universitarie;
e. frequentano corsi di specializzazione post-universitaria nonché corsi di medicina generale e corsi di specializzazione medica.

MILITARI AMMESSI AI DOTTORATI DI RICERCA

Il militare ammesso ad un corso di dottorato di ricerca può richiedere, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, di essere collocato in congedo straordinario senza assegni, qualora usufruisse di borsa di studio (art. 1506, co. 1, lett. c del COM) o in aspettativa retribuita (art. 911 del COM). Il militare delle/i categorie/ruoli citati in premessa che sia stato ammesso da un ateneo nazionale o estero ad un dottorato di ricerca per la prima volta o che ne abbia seguito uno per meno di un anno accademico beneficiando della relativa astensione dal servizio, può produrre domanda, presso il Reparto/Ente di appartenenza, intesa ad ottenere l’autorizzazione a rimanere assente dal servizio per l’intera durata del dottorato medesimo, nelle seguenti posizioni: a. licenza straordinaria senza assegni, qualora fruisca di borsa di studio erogata dal competente ateneo; b. aspettativa retribuita, qualora per il dottorato al quale è stato ammesso non sia prevista borsa di studio o nel caso in cui egli vi rinunci espressamente. Tale domanda deve essere trasmessa per il tramite gerarchico al II Reparto di questa Direzione Generale: c. 4^ Divisione: per gli Ufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché dell’Arma dei Carabinieri; d. 5^ Divisione: per gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e dei Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri; e. 6^ Divisione: per i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare corredata sia dei pareri emessi dalla scala gerarchica (fino all’Organo di impiego incluso), sia della documentazione rilasciata dall’ateneo che ha assegnato detto dottorato. Tale carteggio dovrà comprovare la durata del dottorato medesimo, la titolarità del richiedente al suo svolgimento e l’indicazione sulla fruibilità da parte del militare della borsa di studio, qualora prevista, nonché della eventuale rinuncia a quest’ultima. In caso di parere negativo, gli organi preposti alla formulazione del previsto parere dovranno indicare dettagliatamente le ragioni afferenti alle politiche di impiego e alle prioritarie esigenze della Forza Armata ostative all’accoglimento dell’istanza. Gli organi competenti ad esprimere il previsto parere gerarchico dovranno motivare chiaramente eventuali ostatività all’accoglimento dell’istanza, specificando l’esigenza dell’Amministrazione ritenuta prioritaria. f. In caso di accoglimento dell’istanza da parte di questa Direzione Generale, all’istante verrà partecipato il collocamento in aspettativa, che decorrerà dalla data di notifica del superamento del concorso per l’ammissione al dottorato, fino alla data di termine indicata nel bando. g. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo del termine del dottorato, muniti di idonea certificazione attestante l’avvenuta frequenza continuativa del relativo corso. Questa Direzione Generale dovrà ricevere comunicazione del rientro in servizio dell’interessato e copia della suindicata certificazione da parte dei Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati. h. Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa retribuita è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento previdenziale e di quiescenza. i. Durante la frequenza del dottorato di ricerca, il militare non matura la licenza ordinaria. j. L’istituto non è cumulabile con il permesso retribuito fino a 150 ore annue, di cui all’art. 78, D.P.R. 28 ottobre 1984, n 782.

MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA

La materia è stata recentemente disciplinata ex novo (dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con Legge 29 giugno 2022 n. 79) previa modifica integrale, finanche nella rubricazione, dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il militare risultante vincitore di contratto di ricerca può richiedere il collocamento in aspettativa senza assegni. Al riguardo, dovrà inoltrare specifica istanza al Reparto/Ente di appartenenza con richiesta di essere collocato in aspettativa senza assegni per l’intero periodo di durata del “contratto di ricerca”, attenendosi alle medesime modalità di inoltro a questa Direzione Generale indicate al precedente paragrafo, anche per ciò che attiene alle successive comunicazioni afferenti il rientro in servizio. Ai sensi dell’art. 1, co. 20, della Legge 4 novembre 2005 n. 230, il militare è collocato in aspettativa senza assegni e contribuzioni previdenziali.

MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE UNIVERSITÀ
Anche la predetta materia, come la precedente, è stata largamente novellata dal medesimo disposto normativo poco sopra indicato.
Il militare delle/i categorie/ruoli sopra richiamati ammesso ad un contratto di ricerca a tempo determinato presso una università, può richiedere il collocamento in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali. Il legislatore ha previsto una durata complessiva di sei anni per il contratto di ricercatore a tempo determinato, peraltro non rinnovabile.

Il militare che abbia stipulato un contratto di ricerca a tempo determinato presso una università, deve chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, stante la prevista incompatibilità del contratto medesimo con qualsiasi altro  rapporto di lavoro subordinato (art. 24, co. 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240). Lo stesso dovrà produrre specifica istanza da indirizzare al Reparto/Ente di appartenenza, attenendosi alle medesime modalità di inoltro a questa Direzione Generale di cui al precedente punto 6.2, anche in ordine alle comunicazioni afferenti al rientro in servizio. Detta aspettativa non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio militare, dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale, dando conseguentemente luogo alla corrispondente detrazione di anzianità previa emissione di apposito decreto. Nell’arco di tale periodo temporale, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

MILITARI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

La specifica disciplina è dettata dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, artt. 1 e 6 (il secondo dei quali, peraltro, espressamente richiamato dall’art. 1506 co. 1, lett. d del COM). Il militare al quale viene conferita, da una università, una borsa di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento all’estero, può produrre istanza al Reparto di appartenenza tesa ad ottenere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio attenendosi alle medesime modalità di inoltro a questa Direzione Generale di cui al punto 6.2., anche in ordine alle successive comunicazioni afferenti alla ripresa del servizio. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alle prioritarie esigenze dell’amministrazione ai sensi del richiamato art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476. La concessione della licenza straordinaria senza assegni in argomento non comporta, per gli interessati, detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento. La disciplina di cui all’art. 1506 non trova applicabilità ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione medica.

MEDICI MILITARI AMMESSI AI CORSI DI MEDICINA GENERALE

Il medico militare in servizio permanente che accede ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, può richiedere di essere collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni (art. 24, co. IV, Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la cui previsione, peraltro, è stata interamente assorbita dall’art. 756 del COM). I militari iscritti ai suddetti corsi possono avanzare specifica istanza al Reparto/Ente di appartenenza attenendosi alle medesime modalità di inoltro a questa Direzione Generale, così come indicate al punto 6.2., anche in ordine alle successive comunicazioni alla ripresa del servizio. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza (citato art. 756).

MEDICI MILITARI AMMESSI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

La disciplina di settore è regolata dal combinato disposto degli artt. 757 e 758 del COM le cui previsioni sono qui da intendersi integralmente riprese. Il personale militare medico può accedere alla riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare (Art. 757 del COM, di concerto con la previsione di cui all’art. 35, del citato d.lgs 368/1999). – 19 – Il medesimo personale è tenuto all’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa (art. 38 d.lgs 368/1999). Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il titolo di studio dovrà essere conseguito nei limiti temporali stabiliti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell’eventuale sessione straordinaria dell’ultimo anno accademico. Per motivi ascrivibili a causa di forza maggiore o dovuti al precario stato di salute, il Ministro della Difesa ha facoltà di concedere all’interessato, su proposta della Direzione Generale per il Personale Militare, una proroga di un anno accademico (comprensivo dell’eventuale sessione straordinaria). La disciplina di cui all’art. 1506 non trova applicabilità ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione medica

AVVERTENZA

Ove non espressamente richiamati dal legislatore, la computabilità dell’anzianità di servizio e il trattamento di quiescenza e di previdenza si considerano non previsti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DI “LICENZA E RIPOSO SOLIDALE

PREMESSA

a. L’art. 19 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, di recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica) ha previsto che il personale possa cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. b. Si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni applicative, relativamente alle quali è stato acquisito il previsto parere da parte della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 255/1999. c. L’Arma dei Carabinieri disciplina autonomamente lo specifico istituto ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

PERSONALE DESTINATARIO

a. Ciascun militare può cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altro militare appartenente alla medesima Forza Armata, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. b. Le presenti disposizioni non sono, al momento, applicabili al personale dirigente (art. 627, co. 2, lett. a) e b) del COM) e al personale volontario non in servizio permanente, che non possono, pertanto, cedere e/o ricevere giorni di licenza ordinaria/riposo

OGGETTO DELL’ISTITUTO

a. Possono essere ceduti, in tutto o in parte: (1) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le 4 settimane annue, quantificata in 20 o 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni. Si precisa che: (a) i suddetti limiti sono validi anche in riferimento alla licenza ordinaria spettante riferita ad anni precedenti; (b) relativamente alla licenza dell’anno in corso al momento della cessione, potrà essere offerta (quale eccedenza delle 4 settimane annue) solo quella maturata, sempre che non già fruita, fino alla data della cessione stessa; (2) le 4 giornate di riposo di cui alla Legge n. 937/1977, nel limite di quelle maturate alla data in cui avviene la cessione. b. Non possono essere oggetto di cessione i giorni di licenza/riposo di cui all’art. 39 del COM. c. La cessione avviene a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Inoltre, i giorni di licenza acquisiti non possono essere in alcun caso monetizzati.

PROCEDURA

a. Il militare che ha l’esigenza di assistere uno o più figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, può presentare al Comando di appartenenza richiesta di acquisizione di “licenza e riposo solidale”, utilizzando il facsimile in Allegato C, cui dovrà essere allegata adeguata certificazione comprovante il suddetto stato di necessità, nonché la sua durata, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Ai fini della concessione del beneficio, come ribadito dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, sarà, pertanto, sufficiente che nella certificazione sia presente il richiamo a “particolari condizioni di salute che necessitano di cure costanti”, senza la specificazione delle stesse.

Con ciascuna domanda il militare: (1) può chiedere massimo 30 giorni (fruibili anche consecutivamente), fino al limite di 120 giorni annui. Può essere avanzata una nuova richiesta di “licenza e riposo solidale” solo se la disponibilità di giorni ricevuti allo stesso titolo non sia superiore a 30; (2) deve indicare se intenda che sia data conoscenza dell’esigenza nell’ambito della Forza Armata; in tal caso il Comando di appartenenza si attiverà, secondo modalità individuate da ciascuna Forza Armata, per rendere tempestivamente nota la necessità, garantendo l’anonimato del richiedente nella fase della divulgazione della richiesta presentata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni. Al militare con più di un figlio bisognevole di cure costanti spettano al massimo 120 giorni annui. b. Il militare che voglia aderire alla richiesta può cedere giorni di licenza e/o di riposo, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo denominato “Oggetto dell’Istituto”, utilizzando il fac-simile in Allegato E, da presentare al Comando di appartenenza. Quest’ultimo, entro 5 giorni, verificata la disponibilità dei giorni ceduti ed indicatane la data di scadenza secondo i termini previsti dall’art. 12 del D.P.R. n. 40/2018 per la fruizione della licenza ordinaria e dall’art. 1 della Legge n. 937/1977 per il riposo, invierà detta comunicazione al Comando del militare ricevente, che provvederà a notificare all’interessato i giorni a lui ceduti, dandone sollecita notizia al Comando del militare cedente. La domanda di acquisizione di giorni di “licenza e riposo solidale” può essere soddisfatta anche attraverso l’offerta di più militari. In tale ipotesi, le licenze rese disponibili sono acquisite secondo un criterio di priorità cronologico, fino al raggiungimento del numero di giorni richiesti. c. Si precisa che, una volta acquisiti, i giorni ricevuti: (1) possono essere utilizzati: (a) fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione; (b) anche consecutivamente nel massimo di 30; (c) solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla Legge n. 937/1977 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima; (d) nei termini previsti dalle vigenti norme di cui al precedente sottoparagrafo b.; (2) dovranno essere tempestivamente restituiti qualora cessi la necessità all’origine del beneficio, se ancora utilmente fruibili secondo i medesimi suddetti termini. d. Nel caso di genitori entrambi militari o appartenenti ad altra Amministrazione del Comparto, ciascuno di essi può beneficiare dei giorni di “licenza e riposo solidale”, anche contemporaneamente. e. Il beneficio spetta indipendentemente dalla situazione lavorativa del coniuge (es. anche se il coniuge non svolge alcuna attività lavorativa).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è soggetto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il trattamento dei dati personali cui si riferisce la presente circolare deve essere effettuato dai soggetti autorizzati secondo le procedure vigenti nell’ambito del Ministero della Difesa e limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali connesse con la gestione della procedura relativa alla cessione di “licenza e riposo solidale”: a. esclusivamente per il perseguimento di tale finalità; b. nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla predetta finalità; c. per un periodo temporale strettamente necessario al conseguimento della citata finalità.

ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI

a. Il militare in servizio può chiedere di essere collocato in aspettativa per motivi privati, secondo i dettami dell’art. 901 del COM, qui da intendersi integralmente ripresi. b. La domanda presentata dal militare deve essere trasmessa a questa Direzione Generale corredata di pareri rilasciati dal Comando di Corpo e dall’Organo di impiego, nei quali sia valutata la concessione o il diniego in relazione alle prioritarie esigenze di servizio. c. Il provvedimento definitivo di aspettativa o il diniego alla sua concessione, sono emessi da questa Direzione Generale.

ASPETTATIVA PER ASSENZE INDEBITAMENTE FRUITE

a. Ai sensi dell’art. 911 bis del COM, il militare che abbia fruito di giorni non spettanti afferenti a qualsiasi istituto disciplinato dalla presente circolare, che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. b. Tale periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare. c. L’eventuale indebito godimento degli istituti è soggetto a specifiche valutazioni di tipo disciplinare e penale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI. EDIZIONE 2022 1. TUTELA DELLA SALUTE (STATO DI GRAVIDANZA)

a. Ai sensi dell’art. 748, co. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”), il personale militare femminile in servizio, di ogni ruolo e grado, ha l’obbligo di dare notizia al Comando/Ente di appartenenza del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, e di produrre la documentazione sanitaria attestante tale condizione, recante l’indicazione della data presunta del parto. b. L’art. 1493, co. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare” (COM), prevede che al personale militare femminile e maschile si applichino, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione. c. L’art. 1494 del COM dispone che, fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli artt. 16 e 17, co. 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi successivi al parto, il personale militare femminile non possa svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere, dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità per il personale delle Forze Armate, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il personale delle Capitanerie di Porto. Qualora non sia possibile: – adottare modifiche organizzative tali da garantire alla gestante o alla lavoratrice madre lo svolgimento della prestazione di lavoro in sicurezza; – assegnare alla stessa un incarico adeguato allo stato pre/post partum, il Comandante con responsabilità datoriale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in interessa il “medico competente” di cui all’art. 81, art. 2, co. 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per le valutazioni di competenza. La Direzione territoriale del lavoro o l’Azienda Sanitaria Locale dispongono l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto, per uno o più periodi, quando sia accertato uno dei casi sopra menzionati (condizioni di lavoro/ambientali pregiudizievoli e impossibilità a destinare la militare presso altro incarico). – 25 – d. Ai sensi dell’art. 1495 del COM, le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate. Tuttavia, fermo restando che i periodi di congedo di maternità, previsti dagli artt. 16 e 17 del medesimo Decreto Legislativo, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio, essi sono computabili ai fini della progressione di carriera sempreché abbia avuto luogo l’effettivo compimento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso Enti o Reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. e. Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di servizio. Per la fruizione di detti permessi il richiamato personale è tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza apposita istanza e, una volta effettuati i citati controlli sanitari, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario in cui gli stessi hanno avuto luogo. f. In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto, anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di 5 mesi. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio chiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al medesimo, la sospensione del congedo di maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. g. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. h. Entro 30 giorni dalla nascita del figlio, la militare madre è tenuta a produrre al Comando/Ente di appartenenza la certificazione anagrafica o l’autocertificazione attestante tale evento. i. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la militare madre ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività di servizio, con un preavviso di 10 giorni al Comando/Ente di appartenenza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute. Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, pertanto, i Comandi/Enti, una volta ricevuta l’istanza di rientro in servizio della militare interessata, corredata della relativa dichiarazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante che tale evento non può recare pregiudizio alla salute, prima di riammetterla in servizio, dovranno acquisire analogo parere da parte del Dirigente del Servizio Sanitario del Comando/Ente.

CONGEDO DI MATERNITA

a. Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio ed è concessa d’ufficio dal Comando/Ente di appartenenza la licenza di maternità (denominata straordinaria per congedo di maternità, non computabile nel limite annuo previsto per tale istituto, per il personale dell’Arma dei Carabinieri): (1) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; (2) qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
(3) durante i 3 mesi dopo il parto; (4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. b. In deroga a quanto sopra, il medesimo personale ha facoltà di fruire della licenza di maternità:  a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi al detto evento;  dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso. In entrambe le suddette ipotesi il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. c. Il congedo di maternità, oltre che alla madre naturale, spetta anche alla militare madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di 5 mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione, la madre militare può, altresì, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità ha identica durata e modalità di fruizione, ma può essere utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Nel caso in cui detto congedo non sia utilizzato durante il periodo di permanenza all’estero o lo sia solo in parte, la militare madre può fruire, a copertura del periodo necessario per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti connessi con la richiamata procedura, di una licenza straordinaria senza assegni. La durata del periodo di permanenza all’estero è certificata dall’Ente che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternità è di 3 mesi, da fruire entro 5 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia. In analogia a quanto previsto per la madre naturale, se il bambino adottato è ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre adottiva ha facoltà di riprendere servizio, chiedendo la sospensione del congedo di maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. Le licenze straordinarie senza assegni per l’adozione nazionale e internazionale sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità e sono computate per intero nell’anzianità di servizio. d. Al personale collocato in licenza di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dell’indennità d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983).

ANTICIPO DEL CONGEDO DI MATERNITA’

a. L’interdizione dal servizio del personale militare femminile in stato di gravidanza può essere anticipata, rispetto all’inizio del sopraindicato periodo di interdizione ordinaria, per uno o più periodi, per i seguenti motivi: (1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
(2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; (3) quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni. b. L’interdizione anticipata dal servizio è disposta: (1) dalla Direzione Territoriale del Lavoro, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni. In tali casi il provvedimento di interdizione può essere disposto d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza la richiamata Direzione Territoriale riscontri l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’interdizione. I citati provvedimenti della Direzione Territoriale del Lavoro sono definitivi; (2) dall’Azienda Sanitaria Locale (con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), a domanda della militare interessata, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Il Comando/Ente di appartenenza della militare, appena venga a conoscenza del verificarsi dell’ipotesi di una gravidanza a rischio della stessa, dovrà accertare che la richiamata istanza di interdizione dal servizio venga prontamente presentata e inoltrata ovvero, in caso di difficoltà da parte dell’interessata, si farà carico di fungere da tramite per la produzione della detta domanda e il sollecito inoltro della stessa all’Azienda Sanitaria Locale. c. Al personale collocato in licenza di maternità anticipata è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO.

E’ stato previsto che il padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi all’evento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tali giorni: a. non sono fruibili ad ore; b. possono essere utilizzati anche in via non continuativa; c. sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi; d. non sono computabili nel limite dei 45 giorni annui; e. sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; f. spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell’ambito del suddetto arco temporale; g. sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui al precedente paragrafo. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il suddetto personale è collocato in licenza di paternità obbligatoria, con l’attribuzione del trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dell’indennità d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983).

CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO

a. Il militare padre naturale, dopo la nascita del figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla – 28 – madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità di quest’ultima ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’art. 66 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio in argomento è ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio. Il militare padre che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza la certificazione relativa alle suddette condizioni ed è collocato dal medesimo in licenza di paternità. In caso di abbandono della madre, il militare padre è tenuto a renderne dichiarazione al Comando/Ente medesimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. b. Nell’ipotesi di adozione di un minore, il militare padre può fruire del congedo di paternità qualora la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternità, in caso di morte o grave infermità della stessa, ovvero di abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre dopo l’ingresso in famiglia del minore, e può utilizzarlo –producendo la documentazione di cui al precedente sottoparagrafo a.– alle stesse condizioni e per la medesima durata che sarebbero spettate alla madre, ivi compresa, in caso di adozione internazionale, la copertura del periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Ai fini della concessione del predetto beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione nazionale può, altresì, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. Per quella internazionale può, in ogni caso, fruire, indipendentemente dai benefici spettanti alla madre, di una licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza all’estero sopra richiamato, debitamente certificato dall’Ente che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Le licenze straordinarie senza assegni sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità e sono computate per intero nell’anzianità di servizio. c. Al personale collocato in licenza di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

LICENZA PER NASCITA DEL FIGLIO

a. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, 2 giorni di licenza straordinaria non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, il beneficio si applica dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. b. Tali disposizioni, introdotte dai DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 citati in premessa, si applicano –a decorrere dal 15 giugno 2022– a tutto il personale militare con esclusione, al momento, del personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente. c. I 2 giorni di licenza straordinaria rimangono invariati anche in caso di parto plurimo.

CONGEDO PARENTALE

a. Entrambi i genitori (anche adottivi o affidatari), hanno diritto di astenersi dal servizio, anche contemporaneamente, per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, durante i primi 12 anni di vita del figlio. b. Tale astensione è riconosciuta anche nel caso in cui un solo genitore ne avesse diritto. – 29 – c. Il beneficio non può superare complessivamente il limite di 10 mesi. In caso di fruizione frazionata dell’astensione, tra un periodo e l’altro della stessa, anche intervallati da periodi di licenza concessi ad altro titolo, deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio (anche della durata di un solo giorno). Tuttavia, nel caso in cui il padre lavoratore dovesse astenersi dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite di 6 mesi è elevato a 7 ed il limite complessivo di 10 mesi è esteso ad 11 mesi. La durata del congedo è stabilita in 11 mesi, qualora il militare fosse l’unico genitore, ovvero l’affidatario esclusivo (ex art. 337 quater del Codice civile). Il periodo di congedo non interrompe il decorso dell’anzianità di servizio, concorre alla maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità. In caso di genitori adottivi o affidatari, il beneficio deve essere fruito entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre la maggiore età. d. Il militare avente diritto può usufruire del beneficio previa produzione di specifica istanza al Comando di Corpo (almeno 5 giorni prima dalla data di astensione) tesa a richiedere una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui. L’istanza deve essere corredata di idonea documentazione probatoria (vale, nel senso, anche l’autocertificazione) afferente ai dati anagrafici, ai gradi di parentela, alla eventuale fruizione del beneficio del coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto. La licenza deve essere concessa durante i 5 giorni di preavviso salvo casi di oggettiva impossibilità. Il beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita del figlio, è interamente retribuito, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dell’indennità d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983), è concesso anche nel caso di parto plurimo fino a un massimo di 45 giorni all’anno, computati nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento. Nel caso di: – coniugi militari, detti 45 giorni spettano a ciascun genitore; – parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli. In particolare, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino. L’indebito godimento dell’istituto è soggetto a specifiche valutazioni di tipo disciplinare e penale e deve essere documentata con assenza rubricata “aspettativa per assenze indebitamente fruite”. È concesso al militare di chiedere la conversione di tale aspettativa con eventuale licenza ordinaria, qualora spettante. Qualora l’indebito godimento non sia imputabile all’interessato, l’aspettativa è computabile ai fini dell’anzianità di servizio. La normativa vigente assicura alla generalità dei lavoratori militari il trattamento economico del 30%, nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 6 anni del figlio), nel rispetto dei seguenti limiti: (1) 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre) (2) 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre) (3) 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre. Quando il congedo parentale eccede i 9 mesi complessivi (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), non viene corrisposto alcun assegno ad entrambi i genitori. Nei primi sei anni di vita del figlio, è rimessa ad ogni militare la possibilità di scegliere il godimento della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita o soggetta a trattamento ridotto.

RIPOSI ORARI GIORNALIERI DEI GENITORI

a. I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di 2 riposi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi: (1) qualora il bambino sia affidato al solo padre; (2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; (3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente; (4) qualora la madre svolga attività domestica in famiglia in qualità di “casalinga” (il beneficio può essere richiesto anche in caso di nucleo ove sia presente un uomo non militare che svolga attività domestica); (5) in caso di morte o di grave infermità della madre. Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest’ultima non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrà l’onere di documentare. b. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. c. Si rappresenta che, mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E’, tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio). I riposi orari giornalieri in argomento comportano il diritto dei militari genitori ad allontanarsi dalla sede di servizio, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del lavoro e non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità. Spettano anche ai genitori adottivi e affidatari e le relative disposizioni si applicano entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia e non solamente nell’ambito del primo anno di vita di quest’ultimo. d. I riposi in argomento sono giustificati mediante la concessione da parte del Comando/Ente di appartenenza di permessi orari di durata corrispondente.

LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO

a. Ciascun militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all’altro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino (documentato da certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o con quest’ultimo convenzionato) entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi: (1) per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età; (2) per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, tra i tre e gli otto anni di età, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. b. Per i detti periodi di astensione dal servizio non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante tale periodo di 5 giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a – 31 – esclusione delle indennità legate all’effettivo impiego, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione dell’indennità d’impiego operativo spettante ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 17, co. 8, L. 78/1983), e del compenso per lavoro straordinario. Qualora entrambi i genitori siano militari, i suddetti 5 giorni annui retribuiti sono fruibili, alternativamente, sia dal padre che dalla madre. La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Il periodo di astensione in argomento è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità (art. 48 del Decreto Legislativo n. 151/2001). Questa ultima disposizione non si applica all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 14, co. 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forze Armate), secondo cui tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria e l’importo della tredicesima mensilità. Ai fini della fruizione del periodo di astensione dal servizio, il militare genitore è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l’altro genitore, se lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per l’analogo motivo. c. Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. In tali casi il limite di età di cui al precedente sottoparagrafo a., primo alinea, è elevato a 6 anni, mentre la disposizione di cui al secondo alinea si applica fino al compimento dell’ottavo anno di età. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto medesimo può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. d. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo. e. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di licenza ordinaria di cui il militare genitore stia eventualmente fruendo. f. I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un’apposita licenza straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.

TUTELA DELL’HANDICAP

a. In base alla disciplina a sostegno della maternità/paternità (art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001), il militare genitore, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto –in alternativa all’altro genitore lavoratore– entro il compimento del dodicesimo anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Ai sensi dell’art. 34, co. 2 del Decreto Legislativo n. 151/2001, per tutto il periodo di prolungamento del citato congedo è dovuto un trattamento economico del 30%. L’attuale quadro normativo prevede che i genitori, anche adottivi: (1) con bambini fino a tre anni di età, hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (di cui all’art. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992) ovvero delle 2 ore di riposo giornaliere (di cui all’art. 42, co. 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001) ovvero del cennato prolungamento del congedo parentale; (2) con bambini oltre i tre anni e fino ai 12 anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; (3) con figli oltre i 12 anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. (4) In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, è prevista la concessione dei predetti tre giorni di permesso mensile nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere, quando il militare genitore non possa sopperire, per la natura dell’handicap, alle necessità assistenziali di più figli handicappati utilizzando tre soli giorni di permesso mensile. b. Per quanto concerne, invece, la disciplina dettata dalla Legge n. 104/1992 relativamente al beneficio dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità, a seguito delle modifiche apportate in materia, si rinvia alle disposizioni emanate dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito applicativo di rispettiva competenza. Al riguardo, si evidenzia che: (1) a decorrere dal 1° giugno 2014, nei confronti del personale militare che beneficia dei riposi (2 ore al giorno) e dei permessi (3 giorni al mese) di cui all’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 non si applica la decurtazione proporzionale della licenza ordinaria, quando essi non siano cumulati con il congedo parentale; (2) la fruizione dei predetti 3 giorni di permesso mensile può avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di 18 ore mensili, anche frazionabili in minuti; (3) nell’arco dello stesso mese non è possibile alternare la fruizione in ore con quella in giorni; (4) possono cumularsi tra loro i permessi facenti capo a diversi disabili (ad esempio: due disabili in famiglia danno diritto alla fruizione di 6 giorni o 36 ore); (5) la L. 104/1992, nella sua più recente formulazione, ha eliminato la figura del referente unico, con la conseguenza che i permessi retribuiti facenti capo al disabile possono essere fruiti, in alternativa, da più familiari.

TUTELA DELLA GENITORIALITA

Al personale militare si applicano i seguenti istituti, più diffusamente illustrati nelle citate Linee Guida emanate dallo Stato Maggiore della Difesa in materia di “Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità”: (1) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore; (2) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; (3) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore; (4) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente; (5) divieto di inviare in missione all’estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a 3 anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; (6) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile, per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104; (7) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; (8) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore; (9) diritto, per i genitori di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’art. 1 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, a usufruire, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’art. 7 della citata Legge n. 170/2010 (disposizione applicabile a decorrere dal 15 giugno 2022). Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i suddetti benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA

a. Il personale militare ha diritto (ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001), a un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di 2 anni da fruire nel corso della vita lavorativa, per l’assistenza a ciascuna persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma stabilisce il seguente ordine di priorità per i congiunti da ammettere al beneficio: (1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave (al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto); (2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte di unione civile convivente o del convivente di fatto; (3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); (4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (consolidata indisponibilità di tutti i soggetti menzionati); (5) un parente o affine entro il terzo grado conviventi della persona in situazione di handicap grave, sempre in caso di indisponibilità dei predetti soggetti (ipotesi introdotta dal richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, art. 2, co. 1, lettera n). b. Si evidenzia che, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, per patologie invalidanti si intendono quelle acute o croniche che:

(1) determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; (2) necessitano di assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;  richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. c. Quanto al concetto di mancanza di cui al precedente sottoparagrafo a., la medesima circolare ha stabilito che sono riconducibili a esso, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche assimilabili a queste ultime che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. d. Il requisito della convivenza, previsto per chi assiste il coniuge, per il figlio che assiste un genitore, per chi assiste un fratello/sorella o un parente/affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori che assistono un figlio. Come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, tale requisito della convivenza: (1) non è limitato alle persone che coabitano nella stessa unità abitativa (casa singola, appartamento, ecc.), ma è estensibile a individui che risiedano allo stesso numero civico, benché in piani e interni diversi; (2) deve essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione; (3) al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. (4) Si puntualizza che, ai sensi dell’art. 42, co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il diritto al congedo in argomento spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo, ferma restando la mancanza dei familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e la presentazione da parte del militare richiedente, prima della data di inizio del congedo medesimo, della documentazione comprovante l’avvenuta instaurazione della convivenza. e. La fruizione del congedo retribuito non è condizionata dal presupposto della titolarità ai 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza al disabile, come previsto nella precedente formulazione della norma. Inoltre, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, per l’assistenza a ciascuna persona in situazione di handicap grave una sola persona può fruire sia dell’astensione retribuita in argomento sia dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992. Solo nel caso in cui la persona disabile sia un figlio, entrambi i genitori possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni. Nella suddetta circolare è, altresì, specificato che: (1) può fruire del congedo straordinario e dei citati tre 3 giorni di permesso mensile nell’ambito dello stesso mese anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in stato di handicap grave; (2) nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è prevista una loro riduzione proporzionale. Pertanto, a eccezione del caso in cui entrambi i genitori assistono un figlio con handicap in situazione di gravità, non è possibile che un militare sia ammesso alla fruizione di uno dei due benefici più volte citati (congedo straordinario e 3 giorni di permesso mensile) quando l’altro sia in godimento da parte di un’altra persona; egli potrà, pertanto, fruire di uno o di entrambi i benefici solo qualora risulti l’unico soggetto che utilizza tali istituti. Si soggiunge che, poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, si ritiene che esso sia inderogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, a esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). La rinuncia alla titolarità del beneficio in favore di altri congiunti può, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, a esempio, tra figli per l’assistenza a un genitore o tra fratelli per l’assistenza a un altro fratello. Di quanto sopra i Comandanti di Corpo dovranno tenere conto ai fini della concessione da parte loro della licenza straordinaria con assegni che giustifica l’assenza dal servizio per la fruizione dell’astensione retribuita in argomento. f. Il co. 5-bis dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 fissa in 2 anni nell’arco della vita lavorativa la durata massima dell’astensione retribuita fruibile da una persona per l’assistenza di ciascuna persona con handicap in situazione gravità. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo il caso in cui i sanitari richiedano la presenza della persona che lo assiste. g. Il co. 5-ter prevede che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, per l’anno 2022, di € 49.664,00 (detto importo è rivalutato annualmente). h. Il co. 5-quater dispone, in caso di utilizzo frazionato del beneficio per periodi non superiori a 6 mesi, la possibilità di fruire di permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari ai giorni di licenza ordinaria che sarebbero stati maturati se il dipendente fosse rimasto in servizio in tali periodi. i. Il co. 5-quinquies prevede che, i periodi di fruizione del beneficio non sono utili ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, che devono, pertanto, essere proporzionalmente decurtati. Tuttavia, ai sensi dell’art. 858, co. 3-ter del COM i medesimi periodi sono computati nell’anzianità valida ai fini della progressione di carriera. j. Da tener presente che il beneficio di cui all’art. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001 rappresenta una species nell’ambito del genus del congedo previsto dall’art. 4, co. 2 della Legge n. 53/2000, disciplinato al successivo paragrafo denominato “Permessi e congedi per eventi e cause particolari”, sottoparagrafo b.; pertanto, la durata del periodo complessivo a disposizione di ciascun militare è, comunque, quello di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito. k. Nel rammentare che l’astensione dal servizio in argomento è giustificata mediante la concessione, da parte del Comandante di Corpo, di una licenza straordinaria con assegni, non computabile nel limite massimo annualmente previsto per il predetto istituto, si soggiunge che tra un periodo di tale licenza e uno successivo è necessaria l’effettiva ripresa del servizio. Ciò è da ritenere valido anche se i periodi non continuativi di fruizione di tale beneficio sono intervallati da giorni di licenza concessi ad altro titolo. Non è possibile, pertanto, chiedere di fruire di un periodo di astensione dal servizio a tale titolo che vada dal lunedì al venerdì di una settimana –o per un numero minore di giorni, anche facendolo precedere o seguire da giorni di licenza ordinaria o di altro tipo– e subito dopo un periodo di astensione allo stesso titolo decorrente dal lunedì successivo. Prima della fruizione di periodi successivi di tale beneficio, dovrà perciò necessariamente aver luogo una ripresa effettiva del servizio, anche per un solo giorno. l. È fatto obbligo ai Comandi di appartenenza di comunicare l’avvenuta concessione dell’istituto all’Organo di impiego e alla Direzione Generale per il Personale Militare. m. In annesso al presente compendio è stato predisposto un modello aggiornato di concessione del congedo retribuito.

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Alle richieste di licenza o di permesso di cui ai paragrafi precedenti dovrà essere allegata la relativa documentazione probatoria. Al riguardo, si precisa che i documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela potranno essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente. Con le dette autocertificazioni potranno, altresì, essere documentate le situazioni relative alla prestazione o all’astensione dal lavoro o dal servizio dell’altro genitore dei figli del militare richiedente –che dovranno essere avallate dal datore di lavoro o dall’Ente presso cui l’altro genitore presta servizio– a seconda dei casi prospettati. Dovranno, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati –in via prioritaria e ove non disposto diversamente– dall’Ufficiale medico di Corpo, ovvero da Medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. Resta inteso che il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere agli interessati qualunque tipo di certificazione suppletiva ritenuta necessaria per l’accertamento della titolarità ai benefici sopra elencati, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare, se del caso, la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo delle istanze di concessione dei benefici medesimi.

PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

PERMESSI RETRIBUITI ANNUI (1) Il personale militare ha diritto, ai sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della “licenza straordinaria per morte di un congiunto” (genitori, coniuge, parte di un’unione civile di cui all’art. 1, co. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto di cui all’art. 1, co. 36 della legge medesima, figli, suoceri, tutore, coniuge del tutore, patrigno, matrigna, fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna). (2) La concessione dei citati permessi retribuiti, sempre nell’ambito dei predetti 3 giorni complessivi annui può, inoltre, essere richiesta in caso di documentata grave infermità: (a) del padre, della madre, del figlio, della figlia, del fratello, della sorella, del coniuge, anche legalmente separato, della parte di un’unione civile, del convivente di fatto, che non comporti un imminente pericolo di vita; (b) del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; – 37 – (c) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall’infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della “licenza straordinaria per imminente pericolo di vita di un congiunto”. (3) Resta salva la facoltà del militare di beneficiare dei 3 giorni di permesso retribuito nel caso di decesso o grave infermità di tutti i cennati soggetti, qualora l’interessato abbia esaurito per varie motivazioni la licenza straordinaria fruibile nell’anno. (4) Per fruire dei permessi in argomento, l’interessato è tenuto a comunicare al Comando/Ente da cui dipende l’evento che dà titolo alla concessione degli stessi e i giorni in cui saranno fruiti. I giorni di permesso richiesti –nell’ambito dei quali non vanno considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi– devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. (5) Nel caso di documentata grave infermità di cui al precedente co. (2), il militare può concordare per iscritto con il Comandante del Comando/Ente di appartenenza, in alternativa all’utilizzo dei 3 giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, attraverso la concessione di permessi orari giornalieri, anche per periodi superiori a 3 giorni, che comportino una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore a quello dei giorni di permesso che vengono sostituiti (considerando un giorno di permesso equivalente a 6 ore lavorative). Nel periodo di utilizzo di tale particolare forma di espletamento dell’attività lavorativa, il Comandante del Comando/Ente può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, secondo modalità indicate nell’accordo scritto di cui sopra, mediante la produzione di idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria. La riduzione dell’orario di lavoro in argomento deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. (6) Quando sia accertato il venir meno della grave infermità alla base della concessione del detto beneficio, il militare è tenuto a riprendere immediatamente servizio. Il periodo di permesso eventualmente non goduto può essere utilizzato per altri eventi analoghi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno. (7) I permessi in argomento sono concessi dal Comando/Ente di appartenenza e sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

CONGEDI NON RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA (1) Il personale interessato può richiedere, ai sensi dell’art. 4, co. 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di astensione dal servizio per gravi motivi, relativi alla situazione personale o della propria famiglia anagrafica, nonché dei seguenti congiunti, anche se non conviventi: (a) coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto; (b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottati; (c) discendenti prossimi, anche naturali; (d) genitori, anche adottivi; (e) ascendenti prossimi, anche naturali; (f) generi e nuore; (g) suoceri; (h) fratelli e sorelle germani o unilaterali; (i) portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. (2) Per gravi motivi si intendono: (a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al co. (1) del presente sottoparagrafo; (b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle suddette persone; (c) le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il militare interessato; (d) le situazioni, riferite alle persone di cui al numero (1) del presente sottoparagrafo, a esclusione del militare richiedente, che derivino da:  patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;  patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;  patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;  patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, aventi le caratteristiche delle 3 categorie appena citate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. (3) L’astensione dal servizio in argomento può essere utilizzata per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa del militare richiedente. Tuttavia, come già rappresentato al paragrafo denominato “Congedi retribuiti per la durata massima di due anni nella vita lavorativa”, sottoparagrafo j., tale beneficio si cumula con quello eventualmente concesso ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001 e la durata complessiva a disposizione di ciascun militare è, comunque, quella di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito. All’atto della cessazione dal servizio deve essere rilasciata all’interessato un’attestazione del periodo di astensione fruito. (4) Il limite di 2 anni si computa secondo il calendario comune, calcolando nel periodo di astensione dal servizio i giorni festivi e non lavorativi; le frazioni del detto beneficio inferiori al mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando il totale delle frazioni corrisponde a 30 giorni. (5) Durante il periodo di astensione dal servizio, il militare richiedente non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. L’interessato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. (6) In attesa della regolamentazione della procedura per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, ovvero per il diniego del beneficio in argomento, da stabilire, a mente dell’art. 2, co. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 278/2000, nell’ambito dei provvedimenti di recepimento della concertazione, il Comandante del Comando/Ente è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del beneficio, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al richiedente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e  determinato, la concessione parziale del beneficio –qualora sia verificata la presenza dei requisiti indicati nella presente direttiva– devono essere motivati sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio ovvero delle ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente. L’interessato può chiedere un riesame dell’istanza, che deve essere definito nei successivi 20 giorni. (7) Il richiamato beneficio può, inoltre, essere richiesto per il decesso: (a) del coniuge, del convivente di fatto, di parte di unione civile; (b) anche legalmente separato; (c) di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; (d) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del militare, per il quale il richiedente non possa utilizzare i 3 giorni di permesso retribuito previsti al precedente sottoparagrafo a., numero (1), ovvero la licenza straordinaria per morte di un congiunto. Nel caso in cui la richiesta riguardi periodi non superiori a 3 giorni, il Comandante del Comando/Ente è tenuto a esprimersi entro 24 ore dalla presentazione della stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni di servizio o organizzative, nonché ad assicurare che il beneficio venga, comunque, fruito entro i successivi 7 giorni. (8) Il militare richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del temine del periodo di astensione richiesto, dandone preventiva comunicazione al Comando/Ente cui è effettivo. (9) L’astensione dal servizio di cui al presente sottoparagrafo è giustificata con la concessione, da parte del Comandante del Comando/Ente di appartenenza, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni, avente gli effetti di cui al precedente numero (5), non compresa nel limite massimo di 45 giorni annui previsti per tale istituto dalla normativa vigente. I Comandi/Enti interessati, in ragione delle ricadute del beneficio in argomento sull’anzianità di servizio e sulla sospensione del trattamento economico e previdenziale, dovranno fornire immediata comunicazione della concessione della predetta licenza straordinaria agli Enti amministratori competenti, nonché a questa Direzione Generale, II Reparto: (a) 4^ Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A./Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; (b) 6^ Divisione per i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate direttamente al citato Comando Generale. Parimenti, i Comandi/Enti sono tenuti a inviare immediata comunicazione alle suddette Divisioni di questa Direzione Generale dell’eventuale rientro anticipato in servizio rispetto a quanto originariamente richiesto dall’interessato. Si evidenzia che la detrazione di anzianità, formalizzata dalla Direzione Generale in ossequio alle norme vigenti al momento del rientro in servizio dell’interessato, potrebbe incidere sull’avanzamento qualora il periodo di congedo fruito determini la perdita del requisito di anzianità minima prevista per l’inserimento nella medesima aliquota. Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia dei provvedimenti nel frattempo adottati, nelle more della verifica del mantenimento del predetto requisito.

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA (1) Quando l’evento che dà titolo ai permessi o all’astensione dal servizio di cui ai sottoparagrafi a. e b. è il decesso, il militare richiedente i detti benefici è tenuto a – 40 – documentare tale causa con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti (per coniuge, ascendente o discendente), con dichiarazione sostitutiva. (2) I militari che richiedono la fruizione dei permessi per grave infermità, di cui al sottoparagrafo a., o dell’astensione dal servizio per le patologie di congiunti, elencate al sottoparagrafo b., numero (2), devono presentare idonea documentazione – rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria– dalla quale si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere. La certificazione relativa alle richieste dei permessi per grave infermità deve essere presentata al Comando/Ente di appartenenza entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del militare; quella relativa alle citate patologie deve invece essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda di astensione dal servizio.

LA CIRCOLARE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE LICENZE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DEI PERMESSI E DEI RIPOSI

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