Avvocato Militare

Militare Esercito escluso dal concorso in Guardia in Finanza per un fatto risalente a quando non era ancora 14enne

Il ricorrente ha partecipato quale volontario in ferma nell’Esercito Italiano al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri indetto nel 2019, superando tutte le prove e riportando un punteggio che gli avrebbe permesso di collocarsi utilmente tra i vincitori nella graduatoria concorsuale.

Tuttavia, in esito alla procedura, a seguito della verifica sui requisiti morali di condotta, il ricorrente è stato escluso per la ritenuta mancanza del requisito della incensurabilità della condotta, ovvero per aver ritenuto l’Amministrazione che lo stesso si sia introdotto nella scuola del posto ed abbia arrecato danni a cose quando non era ancora quattordicenne.

L’Amministrazione ha dunque ritenuto che “il deprecabile comportamento, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, sia chiaramente indicativo dell’inadeguatezza del profilo morale dell’aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale”.

IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

Secondo i giudici amministrativi la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell’Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta-

Il ricorrente è risultato “coinvolto” nella vicenda allorquando non aveva ancora compiuto 14 anni (dunque in un’epoca in cui l’Ordinamento ancora protegge lo sviluppo della sua personalità) e, successivamente, nulla più risulta a suo carico, avendo peraltro lo stesso maturato presso altro Corpo Militare un ottimo stato di servizio, come comprovato dalla documentazione in atti.

Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità del candidato, l’Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo motivazionale per chiarire gli elementi di fatto concreti.

La valutazione dell’incensurabilità della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato.

A tal riguardo, valga anche osservare che dalla lettura degli atti emerge uno svolgimento fattuale della vicenda in cui il ruolo del ricorrente risulta non nettamente definito; di talché, anche sotto questo diverso punto di vista, l’episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonché risalente nel tempo, seppure censurabile sotto il profilo morale (qualora accertato), non appare rivestire ex se – in assenza di ulteriori valutazioni – valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza.

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