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Legge penale militare: chi ne è soggetto

Ai sensi dell’art. 1 del Codice Penale Militare di Pace, Libro I, Titolo I, “la legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali. Inoltre “la legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato”. 

Detto questo, non è sempre facile ricomprendere taluni soggetti nell’ambito di queste categorie e non tutti, rispetto alla legge penale militare, hanno una stessa intensità di soggezione. Risulta quindi opportuno individuare innanzitutto due grandi categorie:  

  • Gli estranei alle Forze Armate  

A essi possiamo aggiungere due “categorie intermedie”:  

  • Gli affini alle Forze Armate 
  • I militari di fatto 

Prima di esaminarle nel dettaglio, dobbiamo preliminarmente far riferimento all’art. 2 del Codice Penale Militare di Pace, Libro I, Titolo I, il quale afferma che “il presente codice comprende: sotto la denominazione di militari, quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza – a questi va aggiunta anche l’Arma dei Carabinieri, che con l’art. 1 L. 31 marzo 2000, n. 78 ha ottenuto il rango di forza armata – e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari; sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate”. 

Vediamole adesso nello specifico. 

Appartenenti alle Forze Armate 

Il servizio militare è il principale elemento per essere assoggettati alla legge penale militare. Questo perché il rapporto di servizio tra il cittadino e lo Stato è un rapporto che si distingue da qualsiasi altro rapporto di servizio. La prestazione in esso dedotta non consiste in un’attività determinata, ma si estende infatti ad una vasta gamma di attività. L’obbligo del servizio militare non si esaurisce nel semplice compimento del periodo del servizio attivo (l’essere sotto le armi in senso proprio). Esso comprende anche il periodo di congedo illimitato, all’interno del quale il soggetto è posto a disposizione ed è esposto in qualsiasi momento a richiamo sotto le armi. 

L’atto dell’arruolamento è il momento in cui l’individuo entra a far parte delle Forze Armate. Ne esce all’atto del suo congedo – quando cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare. La sua appartenenza alle Forze Armate è delimitata da questi due momenti. 

Gli appartenenti alle Forze Armate possono essere quindi militari in servizio o militari in congedo.  

Sono soggetti alla legge penale militare:  

  • militari in servizio alle armi (ex art. 3 c.p.m.p.) 
  • militari in congedo illimitato (ex art. 5 c.p.m.p.) 
  • militari in congedo assoluto (ex art. 8 c.p.m.p.) 

Estranei alle Forze Armate: i casi in cui sono soggetti alla legge penale militare 

Gli estranei alle Forze Armate sono le “persone mai arruolate o che, se lo hanno fatto, sono già, per qualsiasi motivo (età, salute, indegnità) nella posizione di congedo assoluto”.  

Sono considerate inoltre estranei tutte le persone diverse dai militari in servizio, fuori dei casi in cui esse sono prese in specifica considerazione ai fini della soggezione alla legge penale (ex art. 13 del Codice Penale Militare di Pace).  

Gli estranei sono limitatamente soggetti alla legge penale militare e precisamente nei seguenti casi:  

  • Per concorso, con i militari in servizio o con altre persone prese in considerazione nella commissione di un reato militare (ex art. 14, comma 1);  
  • Per la commissione di uno dei nove reati militari indicati nell’art. 14, comma 2 c.p.m.p.; 
  • Per la commissione di un reato militare in cui il soggetto attivo non sia indicato con una specifica qualificazione (ad esempio con chiunque o simili) indicati nell’art. 14, coma 2 c.p.m.p.  
legge penale militare

Affini alle Forze Armate 

Tra le categorie di soggetti estranei alle Forze Armate rientrano anche quelli che vengono definiti come gli Affini alle Forze Armate. A questa categoria appartengono le persone che si trovano in posizioni intermedie tra l’appartenenza e l’estraneità alle Forze Armate. Queste sono soggette alla legge penale militare sulla base di una certa “affinità” con gli appartenenti alle Forze Armate, limitatamente ai casi di imbarco, servizio presso unità dislocate fuori del territorio nazionale e mobilitazione.  

Rientrano in questa categoria:  

  • Gli assimilati ai militari 
  • Gli iscritti ai Corpi civili militarmente ordinati

Militari di fatto: quando sono soggetti alla legge penale militare? 

La legge penale militare si applica anche ai cosiddetti militari di fatto. Con questo termine si indica una posizione intermedia tra l’appartenenza e l’estraneità alle Forze Armate. Sono da ricomprendere in questa categoria i soggetti che, per errore o per altro motivo (ad esempio frode, età, sesso, cittadinanza, indegnità derivante da condanna penale) si trovano inquadrati in un reparto militare e prestano di fatto il servizio alle armi senza essere mai stati arruolati o che sono stati esclusi dalle stesse Forze Armate. In questo caso la prestazione di fatto del servizio militare, comporta l’essere assoggettati all’ordinamento militare e alla legge penale militare. 

Si fa riferimento all’art. 16 c.p.m.p. Da qui possiamo distinguere tra:  

  • militare di fatto in senso stretto: chiunque si trovi a prestare materialmente servizio alle armi senza averne né diritto né obbligo (“incorporato per errore o frode”); 
  • militare in senso lato: ad esempio un soggetto arruolato con un atto nullo (“arruolamento avvenuto per ignoranza di una causa di impedimento quali età, sesso, cittadinanza) o che sia stato trattenuto alle armi malgrado la sua incapacità di appartenere alle Forze Armate (“inidoneità fisica originaria o sopravenuta”) 

A queste due categorie si applica totalmente la legge penale militare, esattamente come ai militari in servizio o considerati in servizio. 

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