Carabinieri

LE PROPOSTE PER I MARESCIALLI DELL’ARMA IN COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E DIFESA

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, presso la Sala del Mappamondo, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia hanno svolto le audizioni dei delegati del Co.Ce.R. Interforze. Ieri abbiamo pubblicato le proposte di modifica presentate dalla categoria D (appuntati e carabinieri). Oggi, accogliendo le numerose richieste dei nostri lettori, riportiamo le proposte di modifica presentate dal relatore della categoria B (Marescialli), Luogotenente Giovanni Mola.

Il delegato Mola ha sottolineato le grandi aspettative sottese al riordino per i marescialli dell’Arma dei carabinieri, presentando alcune proposte che ritenute “accettabili e sostenibili”, in quanto senza ulteriori spese, e che potranno rendere ancora più apprezzabile questo riordino. Ecco le proposte di modifica.

Per quanto concerne l’alimentazione ordinaria del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri prevista dall’art. 651 bis COM, si richiedere di modificare la formulazione della lettera b (“mediante concorso per titoli, dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell’ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età), sostituendo “quinquiennio” con “triennio”; di modificare la formulazione della lettera c (“mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell’Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età”), sostituendo “eccellente” con “superiore alla media”.

Si richiede la modifica dell’art. 1291 del COM sostituendo le parole Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza con “Maresciallo Maggiore”.

Per quanto concerne le condizioni particolari per l’avanzamento dei Marescialli Capo si richiede la modifica dell’art. 1294 con la seguente formulazione:

“I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sono determinati in un anno al comando stazione, di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi tecnici e di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.

Le posizioni di impiego e gli incarichi tecnici e di specializzazione, utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.”

Per evitare un ulteriore imbottigliamento dei marescialli capo durante l’avanzamento, si richiede la modifica dell’art. 1295-bis, al punto 3, sostituendo le parole “1/47” con “1/30”.

Nel periodo transitorio si richiede la modifica dell’«Art.2196-ter Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri»

L’attuale formulazione prevede:

2. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:

a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d’età;

b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell’ultimo quinquennio.

3. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:

a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell’ultimo biennio.

Le richieste di modifica sono:

al punto 2 lettera c) sostituire la parola:“quinquiennio” con “triennio”;

al punto 3 lettera c) sostituire la parola “eccellente” in “superiore alla media”.

Per coloro che transitano nel ruolo ufficiali ad esaurimento è richiesta la modifica dell’art. 2212 quinquiesdecies. Infatti per la polizia di stato è previsto l’avanzamento a commissario capo dopo due anni mentre nell’Arma  sono necessari 4 anni, per cui è richiesto un allineamento alla polizia di stato, sostituendo al punto 2 lettere a) e b), con “si consegue il grado di capitano dopo due anni di permanenza nel grado di tenente”.

Per quanto concerne le disposizioni transitorie in materia di avanzamento per il grado di Maresciallo Aiutante prevedere una ricostruzione giuridica per i Marescialli Capo con particolare anzianità che per limiti ordinamentali non potranno raggiungere uno sviluppo armonico della carriera. Si tratta, infatti, di Marescialli Capo nel grado da oltre 15 anni.

Si richiede l’Attribuzione della qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza ai gradi di Luogotenente e l’attribuzione del parametro 150, (attualmente 148),  riservato nel solo regime transitorio (dal 2017 al 2021) ai Luogotenenti che rivestono la qualifica da almeno 8 anni.

 

 

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