Avvocato Militare

Ha un bambino di un anno e chiede il trasferimento per avvicinarsi alla famiglia, Polizia lo nega “a Roma manca personale e rischio alto terrorismo”

Il ricorrente, Agente Scelto presso la I Sezione Volanti della Questura di Roma, e padre di un bambino di un anno, ha presentato ricorso al TAR avverso l’istanza di rigetto dell’istanza ex art. 42-bis, d.lgs. 151/2001 per l’assegnazione presso la sede di Lecce o provincia per potere attendere alle proprie funzioni genitoriali.

L’istanza è stata denegata dall’amministrazione sulla base della seguente motivazione:

considerato che il dipendente presta servizio presso la Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, settore cardine della Questura, deputato al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, di fondamentale importanza per assicurare e garantire l’ordine e la sicurezza in un territorio complesso ed articolato come quello che comprende Roma e provincia; atteso che nel territorio nazionale l’allerta terrorismo rimane concreta, attuale ed ai massimi livelli e pertanto la Città di Roma, come per le altre maggior città italiane, è stato predisposto un piano di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione, implementato in sinergia con tutte le forze di polizia; rilevato che nella Capitale è presente un elevato numero di siti di interesse turistico e di rilevanza socio-culturale mondiale, nonché centinaia di obiettivi politici, istituzionali, religiosi, economici e sociali ritenuti altamente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica e del rilievo internazionale, che comportano la predisposizione di eccezionali servizi; rilevato che la Questura di Roma soffre di una carenza organica, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di 75 unità mentre l’organico complessivo presenta una situazione deficitaria di 1814 unità della forza prevista dalla pianta organica a cui si aggiunge l’assenza di 343 dipendenti aggregati ad altre sedi, a vario titolo e per altri istituti; atteso che l’eventuale concessione del beneficio, di cui all’art. 42-bis, determinerebbe una vacanza nell’organico non ripianabile, come previsto dal comma 2 dell’articolo in parola: “il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”, trattandosi di un beneficio disciplinato da normativa speciale che esula dalle ordinarie procedure di mobilità; rilevato che il Questore di Roma ha espresso parere contrario all’accoglimento della richiesta in argomento, attesa la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane al fine di assolvere i gravosi servizi di competenza; valutato che la Questura di Lecce presenza un sovraorganico nel complessivo, mentre nel ruolo del dipendente una lieve carenza, peraltro, ripianata da personale dipendente colà aggregato ad altro titolo; valutato, altresì, che gli altri Uffici richiesti, pur presentando alcune carenze organiche, potendo contare su unità colà aggregate ad altro titolo, o palesando esigenze operative di minore complessità rispetto alla sede del servizio del dipendente, non necessitano, attualmente, di ulteriori potenziamenti di personale; rilevato altresì che, per costante giurisprudenza, la sussistenza di posti vacanti presso gli Uffici richiesti non preclude all’Amministrazione di negare il beneficio, qualora le esigenze di servizio dell’Ufficio di appartenenza risultino preminenti rispetto a quelle della sede richiesta dall’interessato; tenuto conto che nel caso di specie, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal dipendente, le necessità funzionali dell’Amministrazione non rendono possibile accogliere l’istanza, in quanto non possono essere pregiudicate le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l’Ufficio di appartenenza del dipendente; considerato, inoltre, che il dipendente è stato assegnato temporaneamente al -OMISSIS-, proprio in occasione della nascita del figlio, ai sensi dell’art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, beneficio concesso per gravi, eccezionali e contingenti esigenze di carattere familiare o personale, con una durata di 60 giorni, eventualmente prorogabili, ma per un periodo di tempo più ristretto rispetto ai 3 anni previsti dall’art. 42-bis; ritenuto, quindi, che nell’attuale bilanciamento degli interessi in esame sia prevalente quello pubblico al buon andamento dell’Amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale, per la realizzazione dei preminenti interessi collettivi”.

LA DECISIONE DEL TAR

Come è noto, secondo la luce più recente interpretazione dell’art.42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 l’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio in caso di figli minori fino a tre anni di età, ex art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori che può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato.

Le ragioni ostative all’accoglimento della domanda non possono dunque consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali e documentate e, al fine di supportare validamente il diniego, l’Amministrazione ha l’onere di motivare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza.

Le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico, infatti, non sono sufficienti ai fini del diniego dell’istanza, ove non siano accompagnate da un’adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile.

Nel caso di specie, dunque, la rilevata carenza in organico, in generale, della Questura di Roma ma neppure la specifica carenza di organico del personale appartenente allo specifico ruolo degli assistenti ed agenti, al quale appartiene il ricorrente- indicata dall’amministrazione in 95 unità ma puntualmente contestata da parte ricorrente, che argomenta come in realtà detto dato non tenga conto delle mobilità frattanto intervenute, pari a circa 40 unità – non è idonea a costituire una “esigenza eccezionale”, tale da consentire il legittimo diniego dell’istanza ex art.42 bis, proprio per la stessa motivazione addotta dall’amministrazione nella parte in cui qualifica espressamente le mansioni del ricorrente di “natura esecutiva” ed “elevata sostituibilità”, caratteristiche evidentemente opposte al requisito giurisprudenziale della “insostituibilità” del dipendente nel reparto di provenienza, peraltro da argomentarsi e documentarsi specificatamente avuto riguardo al curriculum dello stesso, tale da poter fondatamente giustificare il diniego.

Il TAR ha dunque accolto il ricorso condannando l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidate in euro 2.500,00.

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