Difesa

FORZE ARMATE: TUTTE LE MODIFICHE AVANZAMENTI, PENSIONE ANTICIPATA, VACCINI, DISCIPLINA, PREVISTE DAL DECRETO EMANATO DAL CDM

Riportiamo in anteprima leDISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 7 ovvero sulla revisione dello strumento militare. Di seguito le modifiche di maggiore interesse.  E’ possibile consultare il decreto legislativo cliccando [qui].

Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale

Art. 1393. Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. – 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

 

Disposizioni transitorie per l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri):

per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all’unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo.

 

(Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate)

Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri

Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti: I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare

a) all’articolo 2209-septies: 1) al comma 1, le parole: “abbia maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato e”sono soppresse.

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: <di ciascun anno> sono inserite le seguenti <<, per il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza>per il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza>;

Profilassi vaccinale del personale militare

La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività. 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

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