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Forze Armate, Malattia del figlio e assenze dal lavoro

L’assistenza del figlio malato è possibile grazie al diritto di astensione dal lavoro. Lo stesso è da commisurare all’età del bambino.

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1. I genitori hanno diritto ad assentarsi dal servizio durante la malattia del figlio?

Il militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all’altro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, come di seguito specificato:
a. nei primi 3 anni di età del bambino, per tutto il periodo della malattia;
b. tra i 3 e gli 8 anni di età del bambino,  5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

2. Quale trattamento economico spetta?

Per i periodi di astensione dal servizio per la malattia del bambino non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante tale periodo di cinque giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità legate all’effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Qualora entrambi i genitori siano militari, i cinque giorni annui retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre.
La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.

3. La fruizione del periodo di astensione dal servizio per malattia del bambino riduce il periodo di licenza ordinaria spettante e l’importo della tredicesima mensilità?

Tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria e l’importo della tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

4. I permessi per malattia del figlio spettano anche in caso di adozione o affidamento?

Anche in caso di adozione e affidamento entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio, come di seguito specificato:
a. fino a 6 anni di età del bambino per tutto il periodo della malattia;
b. dai 6 agli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi  all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
c. per i minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.

Ai fini della concessione del beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

5. I giorni di assenza come sono giustificati?

I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un’apposita licenza straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.

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