Guida Amministrativa

Forze Armate: Licenza straordinaria o aspettativa per frequenza di dottorato di ricerca. Ecco cosa prevede la circolare

La normativa vigente prevede particolari benefici di assenza dal servizio per i dipendenti pubblici che accedono ai dottorati di ricerca, ai contratti di ricerca a tempo determinato e agli assegni di ricerca presso atenei nazionali ed esteri o che frequentano corsi di specializzazione post-universitaria.

Cosa prevede la Circolare del Ministero della Difesa

MILITARI AMMESSI A DOTTORATI DI RICERCA

a. L’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 19, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

b. L’articolo 911 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha, altresì, ribadito che: “Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni”. E’, dunque, espressamente prevista a favore del personale militare l’applicazione di tale norma, il cui contenuto è sopra riportato.

c. Per quanto precede, il militare dei ruoli citati in oggetto, che sia stato ammesso da un ateneo nazionale o estero a un dottorato di ricerca per la prima volta o che ne abbia seguito uno per meno di un anno accademico beneficiando della relativa astensione dal servizio, può produrre domanda, presso il Reparto/Ente di appartenenza, intesa a ottenere l’autorizzazione a rimanere assente dal servizio per l’intera durata del dottorato medesimo, nella posizione di:

– licenza straordinaria senza assegni, qualora fruisca di borsa di studio erogata dal competente ateneo;

– aspettativa retribuita, qualora per il dottorato cui è stato ammesso non sia prevista borsa di studio o nel caso in cui egli vi rinunci espressamente.

Tale domanda deve essere trasmessa al II Reparto di questa Direzione Generale:

– 4^ Divisione: per gli Ufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché dell’Arma dei Carabinieri;

– 5^ Divisione: per gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e dei Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri;

– 6^ Divisione: per i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare,

completa dei pareri degli organi sovraordinati sulla catena gerarchica e corredata da apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo che ha assegnato il detto dottorato, comprovante la durata del medesimo, la titolarità del richiedente al suo svolgimento e l’indicazione sulla fruibilità da parte del militare della borsa di studio, qualora prevista, nonché della eventuale rinuncia a quest’ultima. In caso di parere negativo all’accoglimento delle istanze, gli organi competenti a emanare il parere gerarchico dovranno chiaramente indicare le esigenze dell’Amministrazione, collegate alla professionalità e alle peculiarità di impiego degli interessati, ostative alla domanda. In caso di accoglimento delle istanze degli interessati da parte di questa Direzione Generale, i Reparti/Enti di appartenenza dei medesimi, una volta ricevute le relative comunicazioni, provvederanno a lasciarli liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio dei dottorati di ricerca.

Nel provvedimento di accoglimento dell’istanza sarà indicata altresì la data di cessazione della licenza straordinaria o dell’aspettativa. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo al termine del dottorato muniti di idonea certificazione attestante l’avvenuta frequenza continuativa del relativo corso. Il rientro in servizio dovrà essere tempestivamente comunicato a questa Direzione Generale da parte dei Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati unitamente alla trasmissione della suindicata certificazione. Tali Reparti/Enti sono tenuti, dunque, a vigilare sul rispetto da parte degli interessati degli obblighi di comunicazione di cui sopra.

d. La concessione della licenza straordinaria o dell’aspettativa per lo svolgimento del dottorato di ricerca non comporta per gli interessati detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento.

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MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE UNIVERSITA’

a. L’articolo 24, comma 1 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito che: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca”.

b. L’articolo 20 della legge 4 novembre 2005, n. 230 aveva già previsto che per tutta la durata dei contratti in argomento “i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali”. Tale disposizione è espressamente riprodotta nell’articolo 24, comma 9 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

c. Conseguentemente, il militare dei ruoli sopra richiamati, che abbia stipulato un contratto di ricerca a tempo determinato presso un’università, deve chiedere di essere posto in aspettativa senza assegni per l’intera durata del contratto medesimo, con istanza prodotta presso il Reparto/Ente di appartenenza e con le medesime modalità di inoltro della stessa a questa Direzione Generale, di cui al precedente para 2., lettera c., completa dei pareri degli organi sovraordinati sulla catena gerarchica, con allegata apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo competente, comprovante l’avvenuta stipula del contratto di cui sopra. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda da parte di questa Direzione Generale, i Reparti/Enti di appartenenza dei richiamati militari provvederanno a lasciare i medesimi liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio dei relativi contratti. Detta aspettativa non è computabile nell’anzianità di servizio militare, né utile ai fini dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale. Dell’effettivo collocamento in aspettativa degli interessati, pertanto, i suddetti Reparti/Enti dovranno dare immediata assicurazione a questa Direzione Generale per la conseguente applicazione nei loro confronti della detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento, nonché agli Uffici ed Enti che curano l’amministrazione e l’impiego dei detti militari, per i conseguenti rispettivi adempimenti. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo al termine del contratto di ricerca. I Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati dovranno assicurarsi che il rientro in servizio degli stessi avvenga in tale data, fornendone immediata comunicazione a questa Direzione Generale, nonché agli Uffici ed Enti sopra citati.

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MILITARI AMMESSI A FRUIRE DI ASSEGNI DI RICERCA

a. L’articolo 22, comma 1 della legge n. 240/2010 prevede che “Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’Ateneo, Ente o Istituzione del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante”.

b. Il successivo comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che: “… La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.

c. Alla luce della suddetta normativa il personale militare ammesso alla fruizione dei citati assegni di ricerca deve chiedere, con istanza prodotta presso il Reparto/Ente di appartenenza e con le medesime modalità di inoltro della stessa a questa Direzione Generale, di cui al precedente para 2., lettera c., di essere posto in aspettativa senza assegni per l’intero periodo di durata dell’attività per lo svolgimento della quale i richiamati assegni di ricerca sono corrisposti. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo competente, comprovante l’avvenuta ammissione del militare agli assegni di ricerca. I Reparti/Enti di appartenenza dei richiamati militari, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda da parte di questa Direzione Generale, provvederanno a lasciare i medesimi liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio dei relativi assegni di ricerca. Detta aspettativa non è computabile nell’anzianità di servizio militare, né utile ai fini dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale. Dell’effettivo collocamento in aspettativa degli interessati dovrà, pertanto, essere data immediata assicurazione a questa Direzione Generale per la conseguente applicazione nei loro confronti della detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento, nonché agli Uffici ed Enti che curano l’amministrazione e l’impiego dei detti militari, per i conseguenti rispettivi adempimenti. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo al termine dell’assegno di ricerca. I Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati dovranno assicurarsi che il rientro in servizio degli stessi avvenga in tale data, fornendone immediata comunicazione a questa Direzione Generale, nonché agli Uffici ed Enti sopra citati.

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MILITARI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

a. L’articolo 1 della legge 30 novembre 1989, n. 398 prevede che: “Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, … per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero”. L’articolo 6, comma 7 della medesima legge prevede che: “Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 47. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”. Tale norma è espressamente richiamata dall’articolo 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.

b. Pertanto, i militari ammessi alla fruizione di una delle borse di studio post lauream sopraindicate possono chiedere, con istanza prodotta presso il Reparto/Ente di appartenenza e con le medesime modalità di inoltro della stessa a questa Direzione Generale, di cui al precedente para 2., lettera c., di essere posti in licenza straordinaria senza assegni per l’intero periodo in cui la borsa viene erogata. A tale istanza deve essere allegata apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo competente, comprovante la titolarità alla fruizione della borsa da parte del richiedente e la durata dell’erogazione della stessa in relazione all’attività post-universitaria da svolgere. Nel caso di accoglimento della domanda da parte dell’Amministrazione, i Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati provvederanno a lasciare i medesimi liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio della richiamata attività.

c. La concessione della licenza straordinaria senza assegni in argomento non comporta per gli interessati detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento.

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