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FESI FORZE ARMATE: I CRITERI DI ATTRIBUZIONE ED ESCLUSIONE PER L’ANNO 2018

Il decreto ministeriale fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all’anno 2018.

Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del FESI in ragione del numero dei rispettivi destinatari.

Analogamente all’anno 2017 i requisiti e le modalità di distribuzione del FESI mirano a privilegiare l’incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l’impiego del personale in talune sedi di servizio, nonché lo svolgimento di particolari incarichi per i quali non siano previsti incentivi economici. Il decreto prevede la corresponsione di:

– un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato;

– esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l’anno;

– maggiorazioni per il personale impiegato in particolari incarichi di servizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di capitano (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:

– Ufficiali superiori e ufficiali generali;

– volontari di truppa non in servizio permanente;

– allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;

– ufficiali in ferma prefissata;

– personale delle forze di completamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

  1. Aspetti disciplinari e valutativi.

E’ attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale nel corso dell’anno 2018, non ha riportato:

– un giudizio inferiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica;

– una sospensione precauzionale dall’impiego;

– una sanzione disciplinare di stato.

Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell’anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all’anno 2018 che contengono un giudizio equiparabile a “superiore alla media”, tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo.

  1. Criteri per la valutazione dei servizi prestati.

Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:

– i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;

– i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI

– i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2018;

– i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;

– le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. Pertanto, non sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione.

Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall’articolazione dell’orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruite o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).

PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO

E’ prevista una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell’anno presso:

– le strutture di vertice;

– gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel Decreto Ministeriale.

La maggiorazione non è riconosciuta al personale percettore della c.d. “indennità di Supercampagna” e la relativa misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall’art. 5 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni.

La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell’anno 2018.

Sono introdotte le seguenti maggiorazioni per il personale di seguito indicato:

  1. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative;
  2. personale con l’abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto;
  3. personale istruttore e/o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione;
  4. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del comandante dell’ente ai sensi dell’articolo 451 del TUOM;
  5. personale che riveste l’incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del comandante dell’ente ai sensi dell’articolo 451 del TUOM .

Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un’anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni compete una maggiorazione pari a 310 euro se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell’anno 2018.

Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.

INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all’effettiva presenza in servizio, è prevista una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell’anno 2018. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata solo sul compenso giornaliero lordo.

 La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all’art. 3 e si calcola solo sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione.

RIDUZIONI

Nell’ottica di disincentivare l’assenza dal servizio, sono previste le riduzioni secondo le seguenti misure:

– 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89;

– 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179.

Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all’art. 3.

CASI PARTICOLARI

PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE

E’ riconosciuto il diritto alla percezione del FESI anche in favore degli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso dell’anno 2018. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano.

ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI

Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato. In tal modo si rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle “canoniche” cinque giornate.

LA GIORNATA DEL SABATO

La giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA’ INFRASETTMANALI

La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

RECUPERO FESTIVITA’

Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all’estero e destinatario dell’indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche ) NON sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all’atto del rientro in patria.

TURNO DI REPERIBILITA’

Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell’attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE

Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodi di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.

PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE

Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2018 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp. emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all’anno di riferimento del presente decreto (2018) il compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2018 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.

PERSONALE TURNISTA

L’articolo 7 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell’orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall’articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta.

Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare. A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell’ambito dello svolgimento del turno stesso.

Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.

Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze.

CASI DI ESCLUSIONE

E’ escluso dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell’ordinamento militare. Per il suddetto personale le giornate di servizio prestato in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del FESI, salvo il possesso dei requisiti.

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