Editoriale

Esclusione concorso polizia tatuaggio: ultime sentenze

Polizia di Stato: la presenza di un tatuaggio

Nell’ambito di un concorso per il reclutamento di allievi – agenti della Polizia di Stato, integra una causa di esclusione la presenza sul corpo del candidato di un tatuaggio che sia collocato nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme, dovendosi fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate e/o utilizzabili nell’ambito del servizio.

Consiglio di Stato sez. IV, 03/10/2019, n.6640

Concorso Polizia di Stato: quando il tatuaggio è causa di esclusione?

Il tatuaggio costituisce legittima causa di esclusione dalle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della polizia di Stato, così come per quelle indette per l’assunzione di personale militare o, comunque, in divisa, solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle possano essere considerati come elementi rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando il tatuaggio sia oggettivamente deturpante della figura o comunque incompatibile con il possesso della divisa.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/01/2019, n.1073

Esclusione dal concorso di polizia penitenziaria

In tema di ammissione al concorso per entrare a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria, il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall’arruolamento, quando essi siano collocati ‘sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme’, ovvero siano per natura o sede ‘deturpanti’ o ‘indice di personalità abnorme’. Si tratta di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie.

La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che un tatuaggio sul dorso del piede, ormai in fase di rimozione, non costituisce motivo per l’esclusione di una candidata dal corso per agente allievo del Corpo di Polizia Penitenziaria).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/11/2019, n.13315

Visite nel concorso per allievi di Polizia di Stato: rimozione del tatuaggio

Spetta all’interessato dimostrare che, al momento dell’accertamento svolto dall’Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione del tatuaggio e, conseguentemente, fosse eliminata del tutto la percepibilità visiva del tatuaggio stesso, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l’assunzione nel corpo della Polizia di Stato.

Consiglio di Stato sez. IV, 17/05/2019, n.2386

Presenza sulla gamba del concorrente di residui di tatuaggio

L’esclusione da un concorso, indetto per l’assunzione nelle Forze dell’ordine, è illegittima laddove sia dovuta alla presenza, sulla gamba del concorrente escluso, di residui di un tatuaggio, già rimosso con tecnica laser e pressoché non visibile con l’uso delle calze.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/03/2019, n.3329

La presenza di tatuaggio in una zona del corpo visibile

La presenza di un tatuaggio in zona visibile è sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare deturpante o indicativo di personalità abnorme (nel caso di specie, il tatuaggio era di dimensioni non modeste, risultava apposto sul braccio destro ed era ben visibile con la divisa estiva a maniche corte; detta circostanza – è stato riconosciuto – poter costituire un segno di riconoscimento, con possibili controindicazioni per l’espletamento dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti della Polizia sono chiamati a svolgere).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 22/09/2016, n.9903

Tatuaggio non copribile con la divisa

E’ legittimo il provvedimento di esclusione dal concorso a posti di vice revisore tecnico di Polizia giudiziaria a carico di una candidata in ragione di un tatuaggio disegnato sul polpaccio della gamba destra e non copribile dalla gonna della divisa.

Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2016, n.1300

Tatuaggio in prossimità dell’articolazione scapolo – omerale destra

La presenza di un tatuaggio ritraente un delfino posizionata in prossimità dell’articolazione scapolo – omerale destra non giustifica “ex se” l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2015, n.2097

Presenza di un tatuaggio: comporta l’esclusione automatica?

Ai fini del giudizio di non idoneità al servizio in polizia, la tabella 1, punto 2, lett. b), dell’art 3 comma 2, d.m. n. 198 del 2003 non prevede un’esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria una valutazione circa il carattere deturpante del tatuaggio medesimo o la sua idoneità ad essere indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 19/05/2010, n.510

Carattere deturpante del tatuaggio

Ai fini del giudizio di non idoneità e della correlata esclusione dal concorso per il conferimento di posti di vice commissario in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria, la tabella 1 comma 2, lett. b), d.m. n. 198 del 2003 non prevede un’esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria una valutazione circa il carattere deturpante del tatuaggio medesimo o la sua idoneità ad essere indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto.

Pertanto, stante la non automaticità dell’esclusione dal concorso per la sola presenza sul corpo di un tatuaggio, il provvedimento di esclusione fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso e sull’accertamento della previsione di una divisa estiva a maniche corte, e il presupposto giudizio di non idoneità sono illegittimi.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 30/06/2009, n.6334

Presenza di tatuaggi: quando non è motivo di esclusione?

In tema di ammissione al concorso ai ruoli della polizia di Stato, è illegittimo il giudizio di inidoneità psicofisica espresso, ai sensi del d.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 (anche come modificato dal d.P.R. n. 273 del 1990), dalla commissione medica e motivato dalla presenza di un tatuaggio figurato sul corpo dell’interessato, senza aver accertato se a causa del tatuaggio la figura del candidato risulti deturpata ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle può attribuirsi allo stesso una personalità abnorme (nella specie i tatuaggi, di pochi millimetri e raffiguranti simboli di buona sorte, erano situati sul polso e poco sopra le ginocchia, celati, il primo, dall’uso dell’orologio, i secondi, dal vestiario).

Consiglio di Stato sez. VI, 04/04/2007, n.1520

Redazione articolo a cura La Legge Per Tutti

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