Avvocato Militare

Doppia conferma in appello: l’INPS deve ricalcolare le pensioni dei militari 81/83

È palese ormai. Infodifesa ha sollevato in anteprima la problematica 3 anni fa nonostante l’iniziale ostracismo di alcuni improvvisati esperti di pensione, di neofiti sindacalisti e di alcuni delegati della rappresentanza militare, degli Stati Maggiori ed, ovviamente, dell’Inps.

Molti di loro hanno cambiato idea, grazie anche ai numerosi articoli scritti su queste pagine ma grazie soprattutto alle numerose sentenze di accoglimento registrate negli ultimi mesi, in particolare ad ottobre della Corte Centrale di Appello. Oggi vi proponiamo, in anteprima, un’altra sentenza di appello che ribadisce come l’Inps abbia calcolato erroneamente le pensioni dei militari arruolati 81/83.

La sentenza riguarda un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a partire dal 12.12.2009, con anzianità di servizio utile al 31.12.1995 inferiore a 18 anni (anni 17, mesi 3 e giorni 11), aveva proposto ricorso avanti alla Sezione giurisdizionale pugliese nell’ottobre 2017, lamentando di aver conseguito una pensione defnitiva inferiore al dovuto a causa dell’erronea applicazione dell’art. 54 c. 1 del d.p.r. n. 1092/1973.


La seconda sezione centrale di appello torna nuovamente in argomento accogliendo le motivazioni del ricorrente, già accolte il primo grado dalla sezione giurisdizionale per la Puglia ed appellate dall’Inps. In particolare, secondo i giudici d’appello, “deve in primo luogo escludersi che la disciplina di cui all’art. 54 sia qualifcabile come speciale in quanto la disposizione contribuisce a defnire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

Inoltre, per il piano tenore letterale della richiamata disposizione, il 44% della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni mentre le anzianità superiori -contenute entro il ventesimo anno di servizio – devono ritenersi sostanzialmente neutre a fni pensionistici.

Del resto, ove si rappresentasse su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni, in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacchè diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie, con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare; vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1. Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale
spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, tant’è che, nel comma 2, è espressamente previsto che “la percentuale di cui sopra è aumentata”, in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione. A ciò consegue che con un’anzianità di servizio di 34 anni, il militare consegue una pensione pari al 44% della base pensionabile fno a 20 anni, incrementandosi oltre l’1,80% per ogni anno successivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per ilpersonale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

In defnitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973.
Infondata si appalesa la tesi secondo la quale l’art. 54, c. 1 d.p.r. n. 1093/1972 troverebbe applicazione solo per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, l’applicabilità dell’art. 54, c. 1 del d.p.r. n. 1092/1973 deve ritenersi estesa anche alla liquidazione della quota retributiva delle pensioni computate nel regime misto, in primo luogo in forza dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Rileva sul punto anche il d.lgs. n. 165/1997 che all’art. 1 prevede che “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di fnanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” senza introdurre alcuna esclusione o limitazione all’applicabilità dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 nella liquidazione della quota da computarsi con il metodo retributivo nei trattamenti di quiescenza del personale militare, liquidati con il
sistema misto ex art. 1, comma 12 l. n. 335/1995.”

Vista la sentenza sopra riportata (e le numerose altre visibili sempre su infodifesa.it) perchè i militari sono costretti a fare ricorso, a sostenere spese legali ed attendere mesi per un ricalcolo pensionistico che spetta loro di diritto?

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto