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DEPENALIZZAZIONE DEL GOVERNO NON TOCCA I CARABINIERI “ANCORA DENUNCE PER LO SMARRIMENTO DELLA PALETTA”

 

Da oggi è pienamente operativo il pacchetto depenalizzazione del Governo approvato il 15 gennaio scorso, con l”entrata in vigore di entrambi i decreti legislativi n. 7 e 8/2016. I due decreti legislativi, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.

I reati abrogati con conseguente introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
  • Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
  • Falsità in foglio firmato in bianco. Atto provato (art.486 c.p.)
  • Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p.
  • Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.)
  • Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)
  • Ingiuria (art. 594 c.p.)
  • Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
  • Danneggiamento ‘semplice’ (art. 635,comma 1, c.p.)
  • Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
Per tali fatti il Legislatore ha stabilito sanzioni pecuniarie civili comprese tra 100 e 8.000 euro e comprese, per i fatti più gravi, tra 200 e 12.000 euro;
I reati depenalizzati 
I reati che, invece, il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha depenalizzato, così trasformandoli in illeciti amministrativi, sono:
  • Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.)
  • Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2)
  • Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, commi 1 e 2, c.p.)
  • Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
  • Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.)
  • Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
  • Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, comma 2, d.P.R. 309/1990)
  • Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, se l’importo omesso è inferiore a 10.000 euro annui (art. 2 d.l. 463/1983)
  • Guida senza patente (art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992)
  • Omessa identificazione e omessa registrazione in materia di riciclaggio (art. 55, commi 1 e 4, d.lgs.
    231/2007)
  • Impedito controllo ai revisori (art. 29 d.lgs. 39/2010)
  • Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 del R.d. 267/1942)
  • Emissione di assegno da parte dell’istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.d. 1736/1933)
  • Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservazione delle modalità indicate dalla legge (art. 19, comma 2, legge 194/1978)
  • Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.d. 234/1931)
  • Abusiva concessione in noleggio, in materia di diritto d’autore (art. 171-quater 633/1941)
  • Omissione di denuncia di beni, in materia di guerra (art. 3 d.lgs. 506/1945)
  • Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. 1329/1965)
  • Plurime fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci (d.P.R. 43/1973)

Per tali fatti il Legislatore ha previsto severe sanzioni amministrative che, a seconda della gravità, sono comprese tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 15.000 euro, tra 5.000 e 30.000 euro, tra 5.000 e 50.000 euro, tra 6.000 a 18.000 euro, tra 10.000 e 30.000 euro, e tra 10.000 e 50.000 euro.

Il governo con questo provvedimento intende raggiungere lo scopo di deflazionare il sistema penale – commenta il delegato Co.Ce.R. carabinieri Giuseppe La Fortuna. Senza entrare nel merito se sia più opportuno intervenire con severe sanzioni amministrative piuttosto che con il codice penale – prosegue La Fortuna – è, di certo, evidente che mentre assistiamo ad un’infornata di depenalizzazione, i carabinieri sono ancora destinatari di pesanti procedimenti penali militari per il semplice smarrimento di una paletta, della tessera di riconoscimento o addirittura per il danneggiamento, ovviamente colposo, del veicolo. Ci troviamo di fronte all’ennesimo paradosso a danno dei carabinieri – conclude La Fortuna – da un lato la sfrenata rincorsa alla depenalizzazione per i reati comuni, dall’altro il costante persistere di procedimenti penali militari anche per fatti di evidente tenuità commessi dai carabinieri.

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