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Degradazione e Rimozione: quando scattano per i militari

La degradazione e la rimozione sono configurate come pene militari accessorie cosiddette perpetue. In questo articolo verranno trattate proprio queste due figure, analizzando quando vengono previste e quando possono essere disposte nei confronti di un militare. Iniziamo subito! 

Pene militari accessorie: le differenze 

L’ art. 24 del c.p.m.p. elenca quelle che sono le pene militari accessorie. Queste conseguono, nei casi stabiliti dalla legge, a condanne per reati militari e per reati comuni nei casi espressamente stabiliti da parte della legge. Si affiancano alle pene accessorie comuni e possono essere: 

  • perpetue 
  • temporanee 

 Le pene militari accessorie “perpetue” sono: 

  1. la degradazione 
  1. la rimozione 

 Mentre le pene militari accessorie “temporanee” sono:  

  1. la sospensione dall’impiego 
  1. la sospensione dal grado 

Le pene accessorie militari – tra cui degradazione e rimozione – conseguono soltanto alla condanna per reati militari o anche alla condanna per reati comuni? 

Il legislatore militare, all’art. 33 del c.p.m.p., ha disposto che la condanna per un reato comune pronunciata nei confronti di un militare in servizio alle armi o in congedo comporta – oltre le pene accessorie comuni:  

  • la degradazione, se si tratta di condanna alla pena dell’ergastolo, oppure alla reclusione che importi la interdizione dai pubblici uffici. Così come nei casi di dichiarata abitualità o di professionalità nel delitto, o la tendenza a delinquere, pronunciata sempre contro militari in servizio alle armi o in congedo; 
  • la rimozione, se si tratta di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di reati previsti della falsità in atti, delle offese al pudore e all’onore sessuale, dei delitti contro il patrimonio e dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Degradazione

Ai sensi dell’art. 28 del c.p.m.p., la degradazione viene definita come la «perdita della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, con la incapacità perpetua di prestare qualunque servizio per le Forze Armate nonché di fruire di decorazioni».  

Consegue a delle condanne inflitte dal Giudice per reati militari o per reati comuni.  

Consegue alla pena principale:  

  • in caso di condanna alla pena di morte – soltanto la legge la prevede espressamente; 
  • per condanna alla pena dell’ergastolo; 
  • nel caso in cui ci sia una condanna alla reclusione comune per un tempo non inferiore a 5 anni – se inflitta per reati militari; 
  • quando il condannato è stato dichiarato delinquente abituale – professionale o per tendenza; 
  • in caso di condanna alla reclusione ordinaria se ad essa segue la pena accessoria comune della interdizione perpetua dai pubblici uffici.  

Va inoltre sottolineato che quando viene prevista la degradazione, questa è sempre accompagnata anche dall’interdizione dai pubblici uffici. 

La degradazione viene applicata ai militari di qualsiasi grado, sia in servizio sia in congedo, privando il condannato della sua qualità di militare. 

Rimozione  

Ai sensi degli artt. 29 e 33 del c.p.m.p., la rimozione viene indicata come quella «perdita (perpetua) del grado di cui il militare sia eventualmente insignito, nella retrocessione del militare stesso alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe, nella incapacità di rivestire per il futuro un grado militare qualsiasi».  

La rimozione si ha nei seguenti casi:  

  • in relazione alla durata della pena, alla reclusione militare superiore a 3 anni e per tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti ad una classe superiore all’ultima;  
  • indipendentemente dalla durata della pena, alla condanna per reati specificamente indicati dalla legge, militari – come ad esempio la rivolta – o comuni – come invece ad esempio la truffa, l’appropriazione indebita o il peculato militare – ecc.); prevista anche nella condanna per concorso in reato militare ex art. 58 c.p.m.p. 

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