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“Consentire a tutti i poliziotti di acquistare un’arma da fuoco agevolmente occultabile e di portarla liberamente senza licenza”. Il testo della proposta

Il 22 aprile scorso è stata presentata una proposta di Legge in materia di armi e loro uso da parte del personale, anche in pensione, delle Forze di Polizia.

La prefazione al Testo di Legge

“Negli ultimi anni la necessità di fare fronte a nuove minacce e, in particolare, a quella terroristica, ha portato alla definizione di nuove strategie idonee a garantire un migliore controllo del territorio e, in generale, ad aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini.

In tale ambito, in più occasioni, i vertici dell’amministrazione della pubblica sicurezza hanno ritenuto necessario invitare gli operatori di polizia a portare l’arma di ordinanza anche al di fuori dell’orario di servizio, con l’obiettivo ultimo di prevenire possibili minacce alla pubblica incolumità.

In particolare, nell’estate 2016 il Ministro dell’interno Angelino Alfano, a seguito dei gravissimi fatti di terrorismo verificatisi in Europa, aveva inviato una circolare ai prefetti e ai questori per invitare tutti gliagenti a portare l’arma di ordinanza anche fuori dagli incarichi e dall’orario di servizio.

Sulla stessa linea si ponevano, pochi mesi dopo, anche il Capo della Polizia Franco Gabrielli e, nel 2017, l’allora Ministro dell’interno Marco Minniti che, in sede di Comitato di analisi strategica antiterrorismo, segnalò l’«elevata opportunità che il personale delle forze di polizia porti con sé l’arma di ordinanza anche se fuori servizio ». L’obiettivo di tali disposizioni era quello di migliorare l’azione di controllo del territorio e di prevenire più efficacemente episodi criminali, in particolare di matrice terroristica.

Ai sensi dell’articolo 68 della legge 1° aprile 1981, n. 121, infatti, « Gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione ».

La norma, quindi, autorizza gli stessi a intervenire in ogni contesto e scenario criminale, compresi quelli di matrice terroristica.

Ciononostante, le finalità perseguite dai vertici dell’amministrazione della pubblica sicurezza rischiano di non realizzarsi per ragioni pratiche che finiscono, nei fatti, per lasciare inattuate le predette disposizioni.

Infatti, gli operatori delle Forze dell’ordine, con l’unica eccezione degli ufficiali e dei funzionari, possono portare fuori servizio esclusivamente l’arma in dotazione individuale, cioè una pistola Beretta 92 FS.

Tale pistola è pesante e voluminosa, idonea a essere custodita nella fondina esterna, ma per questo difficilmente occultabile, in particolare quando si viaggia su mezzi di trasporto pubblici o si indossano abiti estivi.

Occorre, poi, considerare che il porto visibile di un’arma da fuoco indosso a persone in abiti borghesi è potenzialmente idoneo a causare situazioni di allarme e a minare la stessa percezione della sicurezza.

Per realizzare quelle finalità di maggiore controllo del territorio e, dunque, di maggiore sicurezza che si proponevano i Capi della polizia e i Ministri dell’interno, la presente proposta di legge è volta a consentire a tutti gli operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di acquistare un’arma da fuoco agevolmente occultabile e di portarla liberamente, senza licenza, così come attualmente consentito solo agli ufficiali di pubblica sicurezza.

L’articolo 1, quindi, è volto ad autorizzare tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, come già previsto per i funzionari e gli ufficiali delle Forze di polizia in quanto ufficiali di pubblica sicurezza.

Tale previsione consentirà a tutti gli operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di portare fuori dal servizio armi facilmente occultabili e, dunque, gestibili anche in abiti borghesi.

L’articolo 2, comma 1, estende tale facoltà anche agli operatori delle Forze di polizia in quiescenza, se in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, al fine di usufruire dell’esperienza e dell’elevata formazione degli ex appartenenti ai Corpi di polizia.

Tale previsione, peraltro, agevola in particolare l’autodifesa di coloro che, durante gli anni di servizio, sono stati impiegati per attività antiterroristica o nell’antimafia e che, dopo essere andati in pensione, sono più esposti a eventuali ritorsioni della criminalità organizzata.

L’articolo 2, comma 2, prevede un’ulteriore semplificazione delle pratiche burocratiche per il rinnovo del porto di armi, introducendo il meccanismo del silenzio assenso, pur mantenendo in capo all’autorità amministrativa la facoltà di intervenire successivamente.

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