Guardia di Finanza

Concorso per Sottotenenti GDF riservato a Luogotenenti + 6. Impossibile raggiungere la dirigenza e disparità nell’avanzamento di carriera rispetto a Carabinieri e Polizia

Ho frequentato il primo concorso bandito dalla Guardia di Finanza per l’avanzamento ad Ufficiale dei Luogotenenti con almeno sei anni di anzianità nel grado e, dal confronto con gli altri colleghi di corso e la condivisione che ho riscontrato con i Luogotenenti che hanno i requisiti per partecipare ai successivi concorsi che saranno banditi, sono nate le considerazioni che di seguito partecipo.

Con la pubblicazione del 2° bando di concorso “straordinario” per il reclutamento di 70 sottotenenti, riservato ai Luogotenenti del Corpo con almeno sei anni di anzianità di grado, è accaduto proprio quello che ci si aspettava: un vero e proprio flop per numero di partecipanti: poco più di 200 candidati a fronte di una platea di circa 4000 potenziali concorrenti. Ma quale motivo ha indotto la maggior parte dei Luogotenenti a disinteressarsi completamente dell’allettante possibilità di avanzare al ruolo superiore e concludere, in tal modo, una già brillante carriera quali Ufficiali del Corpo?

Sarebbe riduttivo circoscrive tali motivazioni a ragioni unicamente di natura economica, se è pur vero che a fronte di un nuovo status, di maggiori responsabilità, di nuove e più impegnative funzioni, non viene a concretizzarsi per molti anni alcuna convenienza in termini stipendiali. Né, tanto meno, può essere considerato determinante l’aspetto della mobilità e della connessa possibilità di essere, nel tempo, trasferiti in Reparti più o meno distanti da quello dove si svolge attualmente servizio. E’ del tutto evidente che chi sceglie di partecipare a questo concorso è spinto da ben altre motivazioni.

Ci si dovrebbe chiedere, piuttosto, qual è il motivo per il quale, nelle altre Forze di Polizia (nello specifico nei Carabinieri e nella Polizia di Stato) si è registrato ben altro consenso nella partecipazione a tale concorso.

Al riguardo va chiarito che sebbene le motivazioni, sottese alle procedure concorsuali, si basano su esigenze diverse delle tre amministrazioni in esame, la legge delega alla base del riordino delle carriere è la medesima per l’intero comparto “sicurezza e difesa” e, il principio di equiordinazione, che la legge stessa richiama e che ricordiamo essere di rango costituzionale, avrebbe dovuto, almeno sulla carta, impedire qualsiasi sorta di disallineamento a vantaggio (o a danno) degli appartenenti all’una o all’altra Forza di Polizia.

Ma così non è stato!!!!

Il concorso in questione è stato previsto dal D. Lgs. 95/2017, emanato in attuazione della Legge delega n. 124/2015, c.d. “Madia”, all’evidente scopo di consentire, a coloro i quali rivestono il grado apicale della categoria ispettori, di avere un ulteriore sviluppo di carriera e, in tal modo, riconoscerne il merito e la competenza professionale acquisita nel corso di una carriera pluridecennale.

Purtroppo, durante i lavori parlamentari per l’approvazione del D. Lgs. 95/2017, si sono registrate una serie di scelte da parte del legislatore che hanno dato luogo ad una ingiustificata, e oserei dire illegittima, disparità di trattamento giuridico- economico in danno dei Luogotenenti della G. di F., rispetto agli omologhi colleghi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Mi riferisco, in particolare, alle diverse prospettive di carriera che, in barba al richiamato principio di equiordinazione, connotano i vincitori dei tre concorsi: i Luogotenenti dei Carabinieri (nominati Sottotenenti all’atto della vincita del concorso, promossi al grado di Tenente dopo un anno ed a quello di Capitano dopo ulteriori due anni),  gli ispettori  della Polizia di Stato (i quali raggiungono il grado di Commissario Capo dopo appena due anni e sei mesi dalla vincita del concorso) ed i Luogotenenti del Corpo i quali, seguono un percorso ben più gravoso, in termini di tempo e di impegno, in quanto nominati Sottotenenti solo dopo aver superato un concorso per titoli ed esami ed un corso di complessivi tre mesi, per conseguire poi il grado di Capitano non prima di sei anni da tale nomina, ossia oltre tre anni dopo i loro omologhi delle altre FF.PP..

Ma l’aspetto più eclatante sta nel fatto che tale differenza è stata stigmatizzata dal Consiglio di Stato il quale, con parere n. 420/2017 del 12/04/2017, reso già prima dell’approvazione del decreto legislativo 95/2017, ammoniva “per la Guardia di Finanza, infine, alla prevista possibilità di istituire (articolo 36, comma 29 del testo di riforma) uno speciale ruolo di Sottotenenti che verrebbe alimentato attingendo, in via esclusiva e per un periodo di cinque anni, dal personale con grado di Luogotenente, non è invece seguita alcuna modifica dell’ordinaria (e ben più lunga) progressione di carriera, che prevede il raggiungimento del grado di Capitano dopo almeno 6 anni. Tale evidente disallineamento – suscettibile di dar vita ad un elevato contenzioso seriale – allo stato degli atti non sembra giustificabile, in assenza di oggettive, gravi differenze funzionali tra le categorie di personale interessate. Per l’effetto, al fine di non contraddire la perequazione e l’omogeneità funzionale che ispirano la riforma nel suo complesso, sembra coerente l’estensione, a tutte le Forze di Polizia, del termine quadriennale di permanenza nel grado, come previsto per i Carabinieri…”.

Inspiegabilmente il legislatore ha mal recepito tale monito del Consiglio di Stato, provvedendo alla diminuzione degli anni utili al raggiungimento del grado di Capitano (dagli iniziali 4 agli attuali 3) solo ed esclusivamente con riguardo ai Carabinieri, andando così ad incrementare ulteriormente il gap sperequativo a danno degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

Senza poi contare che, in aggiunta a tutto ciò, per il Corpo i concorsi sono stati istituiti con ben un anno di ritardo rispetto alle altre Forze di Polizia. Come dire “oltre al danno… anche la beffa”.

Non convince per nulla la motivazione secondo cui questa diversità di trattamento giuridico-economico in danno dei Luogotenenti del Corpo sarebbe “giustificata” dal fatto che mentre i ruoli Ufficiali dei Carabinieri e della Polizia di Stato riservati ai Luogotenenti sono ruoli “ad esaurimento”, quello dei Luogotenenti della G. di F. è invece un “ruolo normale – comparto speciale”.

Al di là del differente nomen iuris attribuito dalla Guardia di Finanza al ruolo in questione, appare evidente l’inesistenza di differenze sostanziali tra quest’ultimo ed i ruoli creati ad hoc dai Carabinieri e dalla Polizia, dal momento che in tutti e tre i casi si tratta di concorsi banditi per soli cinque anni (periodo transitorio) e riservati a Ispettori con quasi trenta anni di servizio (o più) di fatto, fisiologicamente parlando, anche in ragione del limite di età, sono da considerarsi tutti “ad esaurimento”.

Il quadro sopra delineato, se da un lato pone un interrogativo sul perché siano state adottate tali scelte penalizzanti e presumibilmente illegittime, ad esclusivo danno dei Finanzieri, dall’altro offre la risposta all’interrogativo iniziale circa la preoccupante carenza di adesioni alla seconda edizione del concorso. Come se non bastasse il danno maggiore ricade in capo alla stessa Amministrazione che  potrebbe non vedere annoverati tra i partecipanti al secondo concorso gran parte degli ispettori in possesso di un alto profilo tecnico-professionale, e non potrà così giovare della loro esperienza e capacità di comando, già comprovata, nel ruolo Ispettori; circostanza questa che snatura la logica stessa per la quale la Guardia di Finanza indice tali procedure concorsuali.

Sta di fatto che di fronte a tale facilmente presumibile illegittima sperequazione, se si volessero scongiurare plausibili contenziosi amministrativi ove, anche in virtù dell’autorevole parere del Consiglio di Stato, l’Amministrazione appare destinata a soccombere, l’occasione a portata di mano è quella offerta dal decreto correttivo che, secondo quanto previsto dal decreto legge 113/2018, in materia di sicurezza e immigrazione, dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2019, sperando che non sia un occasione sprecata!

PASQUALE STRIANO

socio SILF

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