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Carabinieri, Luogotenente supera 90 giorni di malattia nel triennio: l’Arma rigetta istanza di ausiliaria

Un Luogotenente in congedo per raggiunti limiti di età dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato istanza di richiamo in servizio dall’ausiliaria per l’anno 2019; l’Amministrazione ha rigettato la domanda, comunicando il provvedimento di archiviazione dell’istanza per carenza dei requisiti di cui alla circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 22.12.2018, in quanto nell’ultimo triennio era stato assente per malattia per un periodo complessivo superiore a 90 giorni.

Cessazione dal Servizio Permanente e Collocamento in Congedo

Al raggiungimento dei limiti d’età (art. 924 del d.lgs. n. 66/2010), tutti i militari cessano dal servizio permanente, venendo collocati in congedo; in particolare, tale personale viene inquadrato in una delle seguenti categorie: “ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento, congedo assoluto” (art. 880, co. 1e 2, del d.lgs. n. 66/2010). La categoria dell’ausiliaria, a sua volta, comprende tutto il personale militare che, collocato nel congedo dal servizio permanente, previo possesso dell’idoneità al servizio militare incondizionato, manifesta la propria “disponibilità” a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza od altra (artt.886 co. 1, e 992, del d.lgs. n. 66/2010).

E l’effettivo richiamo in servizio, disposto con decreto del Ministro della difesa (art. 993 del d.lgs. n. 66/2010), consente all’Amministrazione di avvalersi, laddove lo reputi necessario, di risorse che, per qualità ed esperienza, possono offrire un contributo significativo al buon andamento dei servizi di istituto, ma che, se non fossero richiamate, verrebbero normalmente, come stabilito dalla legge, collocate in congedo.

La circolare 900004-122/M2-2 dell’Arma dei carabinieri sull’ausiliaria

Con la circolare n. 900004-122/M2-2, in data 22,12,2018, l’Amministrazione, pur potendo astenersi dal farlo, ha, nell’esercizio della potestà ampiamente discrezionale di cui gode nelle determinazioni relative al richiamo in servizio del personale in ausiliaria, legittimamente disciplinato detta procedura di richiamo, fissando specifici requisiti utili a rendere ordinato, omogeneo e non discriminatorio l’esercizio del potere in questione. Tale “autolimitazione” corrisponde ad un condivisibile intento di sottrarre la scelta ampiamente discrezionale a possibili fattori di arbitrio, mediante individuazione di parametri di riferimento obiettivi e idonei a consentire l’adozione di una conclusiva determinazione avente carattere ricognitivo in ordine al possesso, in capo ai militari prescelti, dei requisiti ex ante fissati.

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La decisione del Consiglio di Stato

Chiarito l’ambito di operatività dell’atto di questione il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di appello che dubitava della legittimità di un atto auto-limitativo della discrezionalità correlata al richiamo in servizio e alla definizione dei relativi requisiti.

Il Consiglio di Stato non ha, inoltre, ravvisato manifeste ragioni di illogicità del criterio ostativo dei 90 gg. di malattia nel triennio pregresso. Trattasi, anzi, di un criterio oggettivo, ragionevolmente rivolto a selezionare, tra coloro che mantengono l’idoneità al servizio, gli individui che hanno manifestato una minore morbilità nel triennio anteriore alla cessazione.

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