Avvocato Militare

CARABINIERI, BRIGADIERE NON TRASFERITO CHIEDE DI CONOSCERE I MOVIMENTI DI TUTTO IL PERSONALE. IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

Avv. Francesco Pandolfi – Le tabelle degli organici e i movimenti del personale militare sono atti accessibili? Stando agli orientamenti del Tar nel 2015 e del Consiglio di Stato nel 2016, le prime no e i secondi si. E’ del 2015 la sentenza del Tar Bologna in materia di diniego dell’accesso a documenti relativi alle tabelle degli organici dell’arma e dei movimenti del personale in un triennio. Dello stesso anno è poi l’appello proposto dal Ministero della Difesa per chiedere la riforma di quella pronuncia (la n. 856 del 2015). Dell’anno successivo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 489/2016 in commento.

Il caso in primo grado

Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri (che aveva chiesto il trasferimento dalla Compagnia di Ferrara alla Legione Campania, al fine di avvicinarsi al coniuge ex art. 398 R.g.A.) ricorre e critica un diniego ad una sua istanza per accesso agli atti ex L. 241/90. Chiede anche l’ordine di esibizione in giudizio dei documenti oggetto dell’istanza iniziale. Il perchè della sua istanza di accesso è presto detto: avendo avuto notizia di alcuni trasferimenti disposti verso sedi campane, intende acquisire i dati risultanti dalle tabelle degli organici dell’Arma e riguardanti i movimenti del personale in entrata ed uscita dalla Campania e dall’Emilia nell’ultimo triennio, in uno specifico ruolo.
Il processo parte da qui.
Il Tar dichiara che il diniego all’accesso proposto dall’Arma non ha senso, dal momento che l’istanza non sembra diretta ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione di appartenenza, ma solo ad una verifica -circoscritta dall’interesse del richiedente al trasferimento- sulle effettive e reali esigenze organiche oppostegli.
Ora, mentre da un lato sulle tabelle organiche si può porre più di qualche perplessità, nessun problema si può invece presentare sugli atti di trasferimento individuale. Questo il succo della decisione di primo grado: il Tar ordina l’esibizione e il rilascio di copia di questi movimenti, con un’opportuna perimetrazione temporale.

Il caso in secondo grado

Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la bontà della sentenza a favore del militare. Vediamo perché. Il ragionamento in fondo è basato solo sulle perentorie disposizioni di legge che governano questa materia (artt. 1048 e 1049 D.P.R. n. 90/2010). Ebbene, al momento della pronuncia queste norme elencano in modo tassativo i divieti all’accesso. Per fare qualche esempio di questo divieto senza elencare tutte le fattispecie previste: i documenti sottratti all’accesso possono attenere alla politica di impiego delle Forze Armate, alla gestione e conservazione dei mezzi, armi, materiali e scorte, all’addestramento e alla formazione del personale militare, alla difesa delle basi e delle infrastrutture, direttive e piani operativi Nato, utenze telefoniche di personale preposto a incarichi particolari, documentazione classificata segreta o riservata e così via.
Nel lungo elenco tassativo non figura quindi l’atto oggetto del ricorso, ossia l’elenco dei trasferimenti in entrata ed uscita da Campania ed Emilia. Anzi, ad avviso dei Giudici non si pone neppure il problema di tutela della riservatezza dei terzi, dal momento che i nominativi dei militari interessati al trasferimento possono essere facilmente oscurati e mascherati.

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