Avvocato Militare

Carabiniere trasferito per un litigio: il TAR Umbria lo riporta in sede. “L’Amministrazione ha ignorato la realtà dei fatti”

(di Avv. Umberto Lanzo)

Un episodio di tensione ordinaria tra colleghi si è trasformato in un provvedimento disciplinare dagli effetti devastanti. Con sentenza depositata il 21 ottobre 2025, il TAR Umbria ha annullato il trasferimento d’autorità disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti di un brigadiere capo del ruolo forestale, in servizio presso il Centro di Addestramento della Scuola Forestale dei Carabinieri di Cittaducale (Rieti).

Il militare era stato trasferito “per incompatibilità ambientale” al Nucleo Carabinieri Forestale di Terni, con effetto immediato e senza alloggio di servizio. Tutto nasce da un diverbio avvenuto il 9 ottobre 2024 con una collega della Sezione Addestramento e Corsi, un alterco che – secondo l’Arma – avrebbe compromesso il clima lavorativo.

La collega, dopo l’episodio, si era recata al pronto soccorso lamentando un malore, riportando una prognosi di cinque giorni. Il Comando Scuole e l’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione avevano ricostruito i fatti in una relazione del 14 novembre 2024, descrivendo “un acceso diverbio per motivi di servizio” e concludendo che la situazione avrebbe “minato il necessario rapporto di fiducia e la serenità dell’ambiente lavorativo”.


Il ricorso: “Incompatibilità inventata, colleghi assenti, clima sereno”

Il brigadiere non ci sta. Con il patrocinio del suo legale, impugna il trasferimento davanti al TAR sostenendo che l’incompatibilità ambientale non esisteva più, anzi: non era mai esistita davvero.

In primo luogo, evidenzia che la collega coinvolta non è mai più rientrata in servizio dopo il diverbio e che, pochi mesi dopo, è stata collocata a riposo. Dunque, la presunta “tensione ambientale” non aveva più motivo di esistere.

In secondo luogo, sottolinea un punto di diritto cruciale: il militare è rappresentante sindacale all’interno di un’associazione professionale tra militari, e pertanto protetto dall’art. 1479-bis del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010).
La norma è chiara: “I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto, salvo i casi di incompatibilità ambientale o esigenze di servizio specifiche”.

Infine, il brigadiere contesta anche la gravosità della misura, ricordando che vi erano posti vacanti nel Nucleo di Rieti, a pochi chilometri dalla sua residenza.


La difesa dell’Arma: “Piena discrezionalità, ordine d’autorità”

Il Ministero della Difesa e il Comando Generale, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, replicano che il trasferimento è un ordine d’autorità, frutto di valutazioni organizzative insindacabili, come previsto dall’art. 1349 del Codice militare.
Secondo la difesa erariale, il provvedimento non avrebbe richiesto una motivazione dettagliata, trattandosi di una scelta discrezionale dell’Amministrazione per preservare la disciplina e la funzionalità dell’Ufficio.


La decisione: “Trasferimento illegittimo, istruttoria carente e fatti superati”

Il TAR Umbria non ha dubbi: il trasferimento è illegittimo.
Nel dispositivo firmato dai magistrati Pierfrancesco Ungari (Presidente), Floriana Venera Di Mauro (estensore) e Daniela Carrarelli (primo referendario), il Collegio censura in modo netto la superficialità dell’istruttoria amministrativa.

Scrive la sentenza:

“L’Amministrazione non ha preso in considerazione le specifiche circostanze dedotte dal ricorrente, le quali militano nel senso della non attualità della ritenuta situazione di incompatibilità ambientale.”

E ancora:

“Già al momento della comunicazione di avvio del procedimento era ragionevole presumere che ogni alterazione del clima lavorativo derivante dalla compresenza della collega fosse ormai superata.”

Il TAR sottolinea inoltre un elemento cruciale:

“Il ricorrente ha conservato la valutazione di ‘eccellente’ anche dopo l’episodio, per cui risulta difficile ipotizzare l’esistenza, all’attualità, di un clima di sfiducia dei superiori o dei colleghi.”

Il Collegio evidenzia che il Comando Generale “ha disposto il trasferimento basandosi su elementi risalenti nel tempo, senza verificare se l’incompatibilità fosse ancora presente”, ignorando di fatto le memorie partecipative del militare.


Tutela dei rappresentanti sindacali: il nodo dell’art. 1479-bis

La decisione assume un valore più ampio: il TAR ribadisce che i trasferimenti dei rappresentanti sindacali militari richiedono particolare cautela e motivazione.

“Nel caso di specie – si legge nella sentenza – il difetto di adeguata istruttoria e motivazione in ordine all’attualità dell’incompatibilità ambientale comporta la violazione dell’art. 1479-bis del Codice dell’ordinamento militare.”

In altre parole, senza un accertamento serio e aggiornato dell’incompatibilità, il trasferimento è precluso in radice.


L’esito: provvedimento annullato, spese compensate

Il TAR Umbria accoglie il ricorso, annulla il trasferimento d’autorità e dispone la compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo la particolarità della vicenda.

“La determinazione recante il trasferimento del ricorrente deve essere annullata, salvo l’eventuale riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, attenendosi alle indicazioni conformative contenute nella presente decisione.”


Un monito all’Amministrazione militare

La sentenza rappresenta un richiamo severo all’Arma e, più in generale, alle Amministrazioni militari: la discrezionalità gerarchica non è arbitrio.
Quando si toccano diritti sindacali e carriere personali, serve un’istruttoria puntuale e una motivazione concreta, non mere formule di stile.

Il TAR Umbria ha voluto ricordarlo con fermezza, stabilendo che la disciplina militare non può mai travolgere i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

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