Avvocato Militare

Figlio di un Brigadiere coinvolto in un sinistro con due sottufficiali dell’Arma. Padre trasferito, ma il Tar gli da ragione

Incompatibilità ambientale. Così un carabiniere pugliese era stato trasferito con decisione del comando dell’Arma. Ma il militare non ha accettato quella decisione, ritenendola ingiusta appunto per il criterio di incompatibilità ambientale, e ha opposto ricorso al Tar. Assistito dall’avvocato Enrico Pellegrini si è rivolto al tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce. Il 25/11/2020 la sentenza: il carabiniere ha ragione, secondo i giudici amministrativi leccesi.
La condizione di incompatibilità ambientale deve essere “determinata da una situazione oggettiva comprovata di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”, sottolinea l’avvocato. Ma non era questo il caso, secondo il Tar Lecce. Il militare deve rimanere al suo posto.

Sul punto precisa l’avvocato Enrico Pellegrini: «La sentenza breve del Tar Lecce n.1303/2020 (Presidente Di Santo / Estensore Palmieri) del 25.11.2020 è conforme e coerente con i princìpi costituzionali e con il codice militare che, in accoglimento del ricorso afferma la necessità concreta che anche gli atti di “autorità” debbano necessariamente uniformarsi alla specifica previsione normativa dettata dall’articolo 52, comma 3 della Costituzione “con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico”».

Stralcio della sentenza

Il ricorrente – Brigadiere CC all’epoca dei fatti in servizio al N.O.R, Sezione radiomobile – ha impugnato la Determina del Comando Legione Carabinieri “Puglia” con la quale è stato disposto il: “trasferimento d’autorità dello stesso, per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico, dal N.O.R. – Sezione Radiomobile di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS- quale <<addetto>>, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione”.

Si legge nell’atto impugnato che i fatti addebitati al ricorrente evidenziano “… un comportamento posto in essere dal Militare non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata; … i fatti attribuiti al Sovrintendente … hanno reso non più credibile la sua azione quale Sovrintendente capo equipaggio in forza alla citata Sezione, compromettendone la reputazione professionale e riflettendosi negativamente sulla sua libertà d’azione”.

Invero, emerge dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica Militare di Napoli che:

– due militari del Comando Generale, a bordo dell’autovettura -OMISSIS-, di proprietà del -OMISSIS- -OMISSIS-, e condotta, nella circostanza, dal Mar. -OMISSIS-, nel mentre si apprestavano a rientrare, in tarda serata, in località -OMISSIS- di -OMISSIS-, venivano urtati da un’altra autovettura (una -OMISSIS-), condotta da civile, poi identificato in tale -OMISSIS-, figlio dell’odierno ricorrente;

– sul posto sopraggiungeva una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC. di -OMISSIS-;

di seguito, sopraggiungeva anche l’odierno ricorrente.

A questo punto, le ricostruzioni dei fatti divergono. Invero, secondo la citata Procura Militare, il ricorrente, “… anziché limitarsi a sincerarsi delle condizioni del figlio, prendeva a inveire contro i presenti e in particolare, contro il -OMISSIS-. -OMISSIS- (asserendo che, dal momento che lui e la -OMISSIS- erano in servizio al Comando Generale, chissà chi credevano di essere e che non c’era bisogno di mettere in moto nessuno) … Intervenuto sul posto … libero dal servizio …. veniva a questionare con il -OMISSIS- -OMISSIS-, omettendo di valutare con imparzialità la vicenda, alla quale il figlio aveva dato causa”.

Tale ricostruzione dei fatti diverge tuttavia in maniera significativa da quella che si ricava dalla relazione di servizio resa dagli stessi appartenenti all’Arma dei CC. Invero, si legge nell’annotazione di servizio del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 6.2.2020 che: “… a seguito degli accertamenti … a) non è emersa alcuna responsabilità penale riconducibile all’operato dei militari presenti sul luogo dell’incidente stradale avvenuto il 14.7.2019; … f) non sono emersi comportamenti censurabili nei confronti del Brig. -OMISSIS- -OMISSIS- …, genitore del conducente che aveva innescato l’incidente, essendosi allontanatosi frettolosamente dal luogo del sinistro per raggiungere l’ospedale di -OMISSIS-, ove era stato ricoverato il congiunto, rimasto ferito nell’occorso; … i) venivano acquisite le relazioni di servizio prodotte dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di -OMISSIS- intervenuti per primi sul luogo del sinistro, … i quali hanno … stigmatizzato il comportamento assunto pubblicamente, nella circostanza, dal Mar. Ord. -OMISSIS-, il quale, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe, sin da subito e in più occasioni, anche usando termini sconvenienti, tacciato i membri dell’equipaggio (sebbene fosse stato richiesto l’intervento di altro Organo di Polizia) di favorire il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”.

Tali emergenze fattuali emergono altresì dalla relazione di servizio del 15.7.2019 redatta dal Vice Brigadiere -OMISSIS-, il quale, impegnato in servizio perlustrativo, è giunto per primo sul luogo del sinistro, svolgendo i primi accertamenti. Vi si legge, invero, che: “… giunto sul posto, venivo subito avvicinato da un soggetto di sesso maschile successivamente identificato in -OMISSIS- -OMISSIS-, che mi esibiva il tesserino militare e si presentava quale Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Generale. Il medesimo mi esponeva di essere stato coinvolto nel sinistro stradale mentre era a bordo della sua autovettura, una -OMISSIS- in compagnia della propria compagna … . Nel frattempo la mia attenzione veniva richiamata da una donna in forte stato di agitazione, successivamente identificata in -OMISSIS- -OMISSIS-, anch’ella militare dell’Arma nonché compagna del predetto Luogotenente -OMISSIS-. … In quel preciso istante mi si avvicinava anche il sig. -OMISSIS- …, conosciuto dallo scrivente, il quale chiamandomi per nome mi comunicava che nel sinistro era coinvolto … il figlio del Brigadiere -OMISSIS- … . Il Mar. Ord. -OMISSIS-, avendo ascoltato che il -OMISSIS- aveva richiamato la mia attenzione chiamandomi per nome, proferiva testualmente <<-OMISSIS- …>>>, commentando immediatamente con: <<… si, ci siamo capiti tutti quanti …>>. Lo scrivente non dava importanza ai commenti appena uditi, anche perché impegnato ad intervenire, ovviamente in maniera professionale ed oggettiva, sulla scena dell’incidente … preoccupandosi innanzitutto di accertare le condizioni di eventuali feriti e di mettere in sicurezza tutta l’area del sinistro … Durante le operazioni mi si avvicinava l’App. -OMISSIS-, persona del luogo … il quale mi porgeva il cellulare comunicandomi che al telefono vi era il Brig. -OMISSIS- -OMISSIS-, collega e padre del -OMISSIS- -OMISSIS- coinvolto nel sinistro. Interloquivo dunque con il collega per qualche secondo solo per assicurarlo sulle condizioni del figlio che apparentemente non sembravano gravi anche se comunque necessitava di cure mediche. In seguito a questa telefonata il Luogotenente -OMISSIS- e la compagna Mar. Ord. -OMISSIS-  mi si avvicinavano chiedendomi cosa stesse succedendo e quale fosse il motivo della telefonata. Prontamente riferivo al Luogotenente -OMISSIS- A. che al telefono vi era il Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-, padre del ragazzo coinvolto, ovviamente preoccupato dello stato di salute del figlio. Il Luogotenente -OMISSIS- appariva comunque molto infastidito dalla telefonata e per rassicurarlo ulteriormente gli comunicavo che a breve sarebbe intervenuta la Polizia Stradale di -OMISSIS- per procedere a tutti gli atti necessari per i rilievi del sinistro stradale. Ascoltata questa notizia entrambi i militari, Luogotenente -OMISSIS- A. e Mar. Ord. -OMISSIS-  si agitavano senza dare spiegazioni e cominciavano a chiedermi ripetutamente chi fosse il Comandante Provinciale dei Carabinieri competente per il territorio di -OMISSIS-, aggiungendo che lo avrebbero fatto contattare dal loro Comando di appartenenza (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). Più volte cercavo di fargli notare che non c’era bisogno di allarmarsi eccessivamente in quel modo e non era necessario disturbare il Colonnello Comandante Provinciale di -OMISSIS-. … Successivamente il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- -OMISSIS-  in presenza di numerosi astanti e con tono di voce alto, si rivolgeva allo scrivente proferendo testuali parole: <<è normale che due persone estranee mi si avvicinino e mi mettano in guardia dicendomi di stare attenta poiché vi sareste messi d’accordo???>> (riferendosi a noi militari operanti sul luogo e alla loro controparte). Tale affermazione fu ripetuta più di una volta. In quel momento facevo notare al Maresciallo Ordinario -OMISSIS- -OMISSIS- che stavo operando secondo quanto previsto, mentre lei si stava facendo portavoce di dichiarazioni diffamanti nei nostri confronti in presenza di numerosissime persone, invitandola a moderare i toni ed eventualmente ad esternare i suoi dubbi o sospetti nelle sedi opportune. Sul posto, dopo circa mezz’ora dal nostro arrivo giungeva il Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS- (padre del ragazzo coinvolto) il quale dopo essersi sincerato sullo stato di salute del figlio, cercava di calmare il Luogotenente -OMISSIS- A. che continuava a chiedere il nome del Comandante Provinciale, nonostante che gli fosse stato già comunicato. A tale richiesta, il Brigadiere -OMISSIS-, gli riferiva nuovamente il nome del Comandante Provinciale e nello stesso tempo aggiungeva che non c’era motivo di preoccuparsi eccessivamente, poiché la cosa importante era che non vi fossero stati feriti gravi. […]”.

Orbene, alla luce di tale ampia e circostanziata relazione di servizio – resa da soggetto terzo e imparziale, tale dovendosi intendere il V. Brig. -OMISSIS-, accorso per primo sui luoghi di causa, e del tutto estraneo ad ogni tipo di addebito – non è dato al Collegio comprendere quale sia stata la condotta del ricorrente “… non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata”.

È dunque evidente lo sviamento fattuale in cui è incorsa l’Amministrazione, la quale, sconfessando se stessa (la relazione del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 6.2.2020 è di cristallina chiarezza nell’affermare che: “… f) non sono emersi comportamenti censurabili nei confronti del Brig. -OMISSIS- -OMISSIS- …, genitore del conducente che aveva innescato l’incidente, essendosi allontanatosi frettolosamente dal luogo del sinistro per raggiungere l’ospedale di -OMISSIS-, ove era stato ricoverato il congiunto, rimasto ferito nell’occorso”), è giunta a valutazioni del tutto errate, che hanno irrimediabilmente minato la legittimità dell’atto impugnato.

Piuttosto, dalla cennata ricostruzione dei fatti emerge in maniera evidente che il Brig. -OMISSIS- ha tenuto un comportamento scevro da qualunque connotazione negativa, mentre invece oggetto di ben altra attenzione avrebbero dovuto essere le condotte del Luogotenente -OMISSIS- e del Mar. Ord. -OMISSIS-; condotte ampiamente descritte nella relazione di servizio 15.7.2019 del V. Brig. -OMISSIS-, della genuinità delle cui dichiarazioni – si ribadisce – non si ha motivo alcuno di dubitare. La qual cosa è tanto più evidente se si considera che – come riportato nella più volte citata relazione del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 6.2.2020 – gli accertamenti svolti hanno consentito di: “… stigmatizza(re) il comportamento assunto pubblicamente, nella circostanza, dal Mar. Ord. -OMISSIS-, il quale, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe, sin da subito e in più occasioni, anche usando termini sconvenienti, tacciato i membri dell’equipaggio (sebbene fosse stato richiesto l’intervento di altro Organo di Polizia) di favorire il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto