Avvocato Militare

Carabiniere accusato di insubordinazione e disobbedienza: assolto dal Tribunale militare, “voleva solo difendersi”

Era accusato di aver offeso i superiori, diffamato alcuni appartenenti alla scala gerarchica e disobbedito a un ordine.
Per il Tribunale militare di Verona, però, quel carabiniere non voleva attaccare l’Arma: voleva difendersi.

Il procedimento si è concluso con l’assoluzione dell’ex appartenente all’Arma dei Carabinieri da tutte le accuse contestate, in una sentenza che valorizza il confine tra critica, diritto di difesa e responsabilità penale militare.

Tre accuse, tre assoluzioni: per l’insubordinazione con ingiuria aggravata e la diffamazione pluriaggravata il fatto non costituisce reato; per la disobbedienza aggravata, invece, il fatto non sussiste.

La sentenza del Tribunale militare di Verona

Il Tribunale militare di Verona ha assolto un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio all’epoca dei fatti presso una Stazione del Trentino, dalle accuse di insubordinazione con ingiuria aggravata, diffamazione pluriaggravata e disobbedienza aggravata.

La decisione è arrivata con sentenza pronunciata l’11 febbraio 2026 e depositata il 1° aprile 2026. Per i primi due capi di imputazione il collegio ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”; per il terzo, relativo alla presunta disobbedienza, ha invece disposto l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

Al centro del procedimento c’erano due note scritte inviate nel gennaio 2023 alla catena gerarchica dell’Arma e una contestazione legata alla mancata immediata compilazione di alcuni fogli di viaggio.

Le accuse: note ai superiori e fogli di viaggio

Secondo l’impostazione accusatoria, il militare avrebbe offeso il prestigio, l’onore, la dignità e la reputazione di alcuni superiori, indicando in una nota del 12 gennaio 2023 presunte criticità in un’attività investigativa che lo riguardava.

Nello scritto, oggetto del primo capo d’imputazione, veniva contestata un’attività ritenuta “deficitaria, lacunosa, fuorviante”, con riferimento alla mancata trasmissione alla Procura ordinaria di Trento di atti considerati rilevanti per la difesa del militare in un altro procedimento penale.

Una seconda nota, datata 14 gennaio 2023, riguardava invece la richiesta di accesso ad atti amministrativi connessi a presunte anomalie nella gestione degli straordinari all’interno della Stazione. In quel documento veniva evidenziato un atteggiamento definito “restio” rispetto all’estrazione degli atti richiesti e veniva prospettata una possibile incompatibilità nella prosecuzione di alcune attività.

Il terzo capo d’imputazione riguardava la presunta disobbedienza per non aver compilato e consegnato, secondo l’accusa, alcuni certificati di viaggio richiesti dal superiore gerarchico.

Il contesto: un procedimento penale nato da un controllo su strada

La vicenda prende le mosse da un controllo eseguito nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2022, durante un servizio perlustrativo. A seguito di quell’intervento furono redatti atti di polizia giudiziaria e una comunicazione di notizia di reato nei confronti di due civili, per ipotesi legate al rifiuto di fornire le generalità e, per uno dei soggetti controllati, al rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

Successivamente, i civili segnalarono doglianze sul comportamento dei militari operanti. Da quella segnalazione scaturì un procedimento penale a carico del carabiniere poi imputato davanti al Tribunale militare e di un collega.

Dalla sentenza emerge che il militare, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel novembre 2022, visionò il fascicolo e rilevò, secondo la sua prospettazione, l’assenza di atti amministrativi e documenti relativi proprio al controllo da cui tutto aveva avuto origine.

Da qui nacque una serie di istanze di accesso agli atti, rivolte ai superiori e alla scala gerarchica, con l’obiettivo dichiarato di acquisire documentazione ritenuta utile per la propria difesa nel procedimento ordinario.

Il diritto di accesso agli atti e la difesa del militare

La sentenza valorizza anche il tema dell’accesso agli atti da parte del militare coinvolto in un procedimento penale. Le richieste documentali, secondo la ricostruzione del Tribunale, non erano iniziative pretestuose o strumentali, ma rispondevano all’esigenza di acquisire elementi ritenuti utili per ricostruire compiutamente i fatti e predisporre una difesa effettiva.

In questa prospettiva, le note inviate alla catena gerarchica sono state valutate come atti inseriti in un contesto di tutela personale e processuale, non come condotte finalizzate a ledere il prestigio o la reputazione dei superiori.

La difesa: “atti indispensabili per il procedimento penale”

Nel corso del dibattimento, l’imputato ha sostenuto che le sue iniziative non fossero dirette a offendere i superiori, ma a ottenere documenti che considerava indispensabili per difendersi.

Secondo quanto ricostruito in sentenza, il militare riteneva che il pubblico ministero ordinario non disponesse di un quadro completo, perché nel fascicolo a suo carico non sarebbero stati inseriti gli atti relativi alla denuncia presentata nei confronti dei civili controllati.

Il Tribunale ha dato rilievo proprio a questo aspetto: le espressioni utilizzate nelle note, pur potenzialmente incisive, sono state valutate nel contesto di una situazione professionale e personale complessa, caratterizzata dalla percezione di ostilità da parte dei superiori e dalla necessità di attivarsi per la propria difesa.

Le valutazioni del Tribunale: manca il dolo

Nelle motivazioni, il collegio ha chiarito che la valutazione delle condotte non poteva prescindere dal contesto ambientale, professionale e cronologico in cui si erano inserite.

Il Tribunale ha osservato che il militare prestava servizio in un ambiente non sereno, segnato da difficoltà relazionali con alcuni superiori e da precedenti segnalazioni interne su presunte anomalie nella gestione della Stazione.

Secondo i giudici, la percezione del militare di subire ostilità non era frutto di una personale “mania di persecuzione”, ma trovava riscontro in elementi oggettivi emersi durante l’istruttoria.

Per questo, in relazione alle accuse di insubordinazione e diffamazione, il punto decisivo è stato l’elemento soggettivo: mancava la prova della consapevole volontà offensiva.

Il collegio ha scritto che l’imputato, usando quelle espressioni, intendeva qualificare le attività svolte dai superiori sulla base dei dati oggettivi a sua disposizione, allo scopo di ottenere atti utili alla difesa e sollecitare l’intervento della scala gerarchica.

Non ogni critica ai superiori è reato militare

Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: non ogni critica rivolta ai superiori integra automaticamente un reato militare, soprattutto quando le espressioni utilizzate sono collegate alla necessità di rappresentare criticità, sollecitare verifiche interne o esercitare il proprio diritto di difesa.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle note dovesse essere letto non come un’aggressione gratuita alla gerarchia, ma come parte di un percorso difensivo avviato dal militare in relazione a un procedimento penale che lo riguardava direttamente.

La sentenza valorizza dunque il confine tra critica, anche aspra, e offesa penalmente rilevante. Un confine che, secondo i giudici, va valutato alla luce del contesto, delle finalità perseguite e dell’effettiva volontà dell’autore delle espressioni contestate.

Le frasi contestate e il diritto di difesa

Il Tribunale ha riconosciuto che le espressioni contenute nella nota del 12 gennaio 2023 potevano astrattamente risultare offensive, tenuto conto del loro valore semantico. Tuttavia, ha escluso che fossero state usate con la consapevole volontà di ledere il prestigio, l’onore o la reputazione dei superiori.

Secondo la sentenza, il militare aveva ragioni per ritenere l’attività investigativa lacunosa, perché non erano stati trasmessi tutti gli atti relativi al controllo; deficitaria, perché non era stata acquisita la sua versione dei fatti; e fuorviante, perché i civili erano stati sentiti come persone informate sui fatti, nonostante il procedimento connesso nato dal medesimo intervento.

Il collegio ha evidenziato anche un elemento successivo: quando gli atti mancanti furono acquisiti nel procedimento ordinario, la posizione del collega venne definita con una richiesta di archiviazione, mentre le contestazioni a carico dell’ex militare furono ridimensionate.

La seconda nota: nessuna volontà diffamatoria

Anche per la nota del 14 gennaio 2023, relativa alla richiesta di documenti sugli straordinari, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato.

La parola “restio”, riferita all’atteggiamento di un superiore rispetto all’ostensione degli atti, è stata valutata alla luce del contesto: il militare riteneva che alcuni documenti potessero servire a chiarire precedenti segnalazioni su presunte irregolarità amministrative.

Anche in questo caso, secondo i giudici, difettava la prova dell’intenzionalità offensiva. Le frasi contestate trovavano una spiegazione in fatti oggettivi che potevano aver convinto l’imputato della correttezza di quanto scritto.

La disobbedienza: “nessun ordine vincolante”

Sul terzo capo d’imputazione, il Tribunale ha ritenuto decisiva la deposizione dello stesso superiore che avrebbe impartito l’ordine.

Quest’ultimo ha escluso in modo netto di aver mai pronunciato un ordine perentorio o vincolante nei confronti del militare, precisando di non aver usato l’espressione “ti ordino” e di non aver impartito una disposizione imperativa.

Dalla ricostruzione è emersa piuttosto un’interlocuzione sulla corretta procedura di compilazione dei fogli di viaggio. Il militare aveva sollevato dubbi sulla legittimazione alla firma e sulla regolarità amministrativa della procedura, citando anche riferimenti normativi.

Alla fine, i fogli di viaggio furono compilati e la pratica venne definita sul piano amministrativo.

Per il Tribunale, in assenza di un ordine attinente al servizio o alla disciplina militare, mancava il presupposto oggettivo del reato di disobbedienza. Da qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il peso del clima interno alla Stazione

Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il clima professionale vissuto dal militare nella Stazione di servizio.

Dalle testimonianze è emersa una situazione definita “spaccata”, con contestazioni interne relative alla gestione degli straordinari e ad altri episodi amministrativi. Alcuni colleghi hanno descritto l’imputato come persona preparata, diligente, motivata e professionalmente valida.

Il Tribunale ha sottolineato che, per comprendere le iniziative assunte dal militare, era necessario considerare la sua condizione psicologica in quel momento: era indagato in un procedimento ordinario, era stato trasferito provvisoriamente ad altro reparto e riteneva di non riuscire a ottenere atti essenziali per difendersi.

Le sue iniziative, pur formalmente incisive e indirizzate a numerosi livelli gerarchici, sono state considerate strumenti attivati per “smuovere” una situazione percepita come bloccata.

La decisione finale

Il dispositivo è netto: assoluzione dai primi due capi perché il fatto non costituisce reato e assoluzione dal terzo capo perché il fatto non sussiste.

La sentenza valorizza il confine tra critica, tutela difensiva e offesa penalmente rilevante all’interno dell’ordinamento militare. In questo caso, secondo il Tribunale militare di Verona, le note indirizzate alla scala gerarchica non erano animate da volontà offensiva, ma si inserivano in un percorso di difesa personale e procedimentale.

Per i giudici militari, dunque, quelle parole non erano un attacco alla gerarchia, ma il tentativo — forse aspro nei toni, ma non penalmente rilevante — di far valere il proprio diritto di difesa.

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Avv. Umberto Lanzo

Umberto Lanzo è un avvocato specializzato in diritto penale militare e diritto penale ordinario. Collabora da anni con InfoDifesa, testata per la quale ha redatto centinaia di analisi tecniche e commenti a sentenze, diventando un punto di riferimento nella decodifica della giurisprudenza per il personale del comparto sicurezza e difesa. La sua attività editoriale si focalizza sulla tutela legale dei militari e delle Forze di Polizia, offrendo approfondimenti puntuali sull'evoluzione del diritto penale militare di pace e di guerra e sulle dinamiche processuali più complesse.