Avvocato Militare

Carabiniere a festa con pregiudicati, Tar annulla trasferimento da Bari a Napoli

Un Appuntato Scelto Qualifica Speciale, in forza presso il Comando Compagnia Carabinieri di Modugno ha partecipato, la sera del 26 settembre 2020, ad un festeggiamento per il diciottesimo compleanno del figlio della sua convivente in una sala ricevimenti.

Allo stesso festeggiamento partecipavano un centinaio di ragazzi ed erano presenti anche alcuni pregiudicati.

Tale avvistamento da parte del ricorrente era subito riferito ad un collega presente alla festa e successivamente riportato per via gerarchica dai due militari con due separate annotazioni di servizio, prontamente depositate.

Il ricorrente specificava che, proprio in forza di tali annotazioni, il Comando Provinciale e successivamente il Comando di Legione traevano un convincimento sul fatto che egli avesse “rapporti di frequentazione, anche indiretti, con pluripregiudicati affiliati ad un clan insistente nel territorio di competenza della Compagnia di Modugno”.

A seguito di ciò, i Comandi territoriali proponevano il trasferimento del militare per motivi di incompatibilità ambientale.

In particolare il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri recepiva le suesposte proposte e ordinava il trasferimento d’autorità del ricorrente “dal reparto di appartenenza alla Compagnia Speciale Carabinieri di Napoli quale addetto, senza alloggio di servizio”.

La decisione del TAR

I giudici amministrativi hanno evidenziato una marcata assenza di proporzionalità tra le circostanze del fatto di cui si è reso protagonista il ricorrente e la sanzione successivamente adottata nei suoi confronti, frutto, a sua volta, di una carenza istruttoria che ha palesemente caratterizzato di sé l’intero procedimento ad essa relativo.

Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio risulta ampiamente sproporzionato, atteso che le due proposte di trasferimento del ricorrente, a firma del Comando Provinciale e del Comando di Legione, contestano all’Appuntato Scelto di aver violato i doveri di servizio e della disciplina militare, circostanze che non sono state in alcun modo provate e sono rimaste del tutto prive di riscontro, all’atto pratico fondandosi sulle due sopra ricordate annotazioni di servizio, entrambe incentrate su un occasionale compresenza del ricorrente e di soggetti controindicati ad una festa per un diciottesimo compleanno con oltre cento invitati.

Da altro angolo visuale, l’Arma dei Carabinieri ha omesso di avvisare il diretto interessato dell’avvio del procedimento amministrativo di trasferimento per fatti aventi asserita rilevanza disciplinare; ne consegue che, sul piano istruttorio, non ha permesso al ricorrente di provare in sede procedimentale la sua eventuale estraneità a rapporti con le persone occasionalmente presenti a detti festeggiamenti risultanti avere a proprio carico taluni precedenti penalmente rilevanti.

Neppure sussistevano, nel caso concreto, motivi di urgenza che potessero giustificare l’omissione della comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, visto che a smentire tale ipotesi basta tener presente l’arco temporale, superiore a quattro mesi, intercorso tra l’avvio del procedimento in questione e la statuizione finale del Comando Generale.

Pertanto, prima di procedere con l’applicazione del trasferimento, l’Amministrazione avrebbe dovuto analiticamente verificare e sostanziare di contenuti le circostanze di fatto su cui lo stesso si basava.

I fatti addotti nelle due richieste di trasferimento devono intendersi tutt’altro che provati, in particolar modo alla luce del mancato coinvolgimento del ricorrente nella fase procedimentale. Da ciò emerge conclusivamente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’amministrazione e la totale sproporzione fra il provvedimento emanato e la ritenuta gravità dei fatti contestati al ricorrente.

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