Pensioni

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLO STATO CHE AL 31 DIC 1995 AVEVA MATURATO ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO (MA MENO DI 18 ANNI)

Riportiamo, di seguito, un’interrogazione a risposta in commissione presentata dal senatore D’Arienzo in merito alla vicenda dei pensionati 81/83 sollevata in anteprima da infodifesa.it ormai 2 anni fa.

Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Difesa

per sapere, premesso che:

la legge n° 335/1995 ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” mentre

per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo);

l’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, prevedeva l’applicabilità dell’aliquota del 44% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

la norma indicata, pertanto, coinvolge il personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà che, al 31.12.1995, aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetto, quindi, al sistema c.d. misto;

l’art.44 dello stesso D.P.R. stabilisce, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione dell’aliquota del 35% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

le varie riforme pensionistiche non hanno modificato o abrogato il D.P.R. n.1092/1973 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”;

l’I.N.P.D.A.P., fino al 31.12.2011, quando è confluita in I.N.P.S., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”;

l’I.N.P.S., invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l’aliquota del 35% e non quella del 44%;

in particolare, l’Istituto previdenziale ritiene che l’art.54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno;

la Corte dei conti della Regione Sardegna con la sentenza n.2/2018, ha ritenuto erronea l’interpretazione applicata dall’I.N.P.S. in quanto essa porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

nel dettaglio, la Corte ha approfondito la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 pervenendo, così, alla conclusione che “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione”;

la Corte dei Conti Sardegna ha anche rilevato che l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 stabilisce che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 deve essere calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” (la disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973;

anche la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia con la sentenza 446/2018 ha accolto un’analoga richiesta presentata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri;

l’interpretazione dell’I.N.P.S. sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

se il Ministro sia a conoscenza della problematica,

quali azioni intende avviare ed in particolare se non ritenga opportuno impartire direttive chiarificatorie all’Istituto di Previdenza sulla base delle decisioni assunte dalle citate Sezioni Giurisdizionali. Ciò al fine di favorire la positiva e generale soluzione del contesto senza lasciarlo ai singoli beneficiari attraverso l’interessamento delle diverse Sezioni giurisdizionali del medesimo Organo giurisdizionale contabile evitando, così, anche il paradosso che in regioni differenti, a parità di requisiti dei ricorrenti, vengano prese decisioni differenti.

Sen. Vincenzo D’Arienzo

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