TFS e TFR dipendenti pubblici: l’INPS annuncia lo “sconto” sull’attesa, ma la vera liquidazione resta un miraggio
Il nuovo cronoprogramma dell’INPS: tre mesi in meno, ma solo dal 2027
Arriva la Circolare n. 30 del 27 marzo 2026 e l’INPS prova a indorare la pillola per i dipendenti pubblici, ma la sostanza cambia poco: i tempi per incassare la liquidazione restano biblici. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), prevede una riduzione del termine di attesa per il TFS/TFR che passa da dodici a nove mesi. Attenzione però alla data sul calendario: questa “velocizzazione” riguarderà esclusivamente chi maturerà i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per chi va in pensione oggi, l’orologio resta fermo alle vecchie scadenze.
Chi ride e chi piange: la giungla dei termini di pagamento
Non tutti i lavoratori pubblici sono uguali davanti alla cassa. L’INPS ribadisce una gerarchia di attesa che punisce severamente chi sceglie di andarsene prima:
- Inabilità o Decesso: gli unici casi di vera urgenza, con pagamento entro 105 giorni.
- Raggiungimento limiti di età o cessazione d’ufficio: qui scatta lo sconto. Per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026, l’attesa è di 12 mesi (più 3 per l’istruttoria). Per i “fortunati” post-2027, il termine scende a 9 mesi (sempre con i soliti 3 mesi aggiuntivi di finestra amministrativa).
- Dimissioni volontarie e licenziamenti: qui scatta la “punizione”. Il dipendente deve attendere ben 24 mesi (più i soliti 3 mesi di tolleranza) prima di vedere il primo euro del proprio trattamento.
- Fine contratto a tempo determinato: l’attesa resta fissata a 12 mesi.
La beffa delle rate: se il tuo TFS è alto, l’INPS te lo dà a gocce
Oltre al danno dell’attesa, si conferma la beffa della rateizzazione. Anche se il diritto matura, i soldi non arrivano tutti insieme se la cifra supera i 50.000 euro. Lo schema è rigido:
- Unica soluzione: solo se l’importo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro.
- Due rate annuali: se l’importo è compreso tra 50.000 e 100.000 euro. La prima rata è di 50.000 euro, il resto dopo un anno.
- Tre rate annuali: per importi pari o superiori a 100.000 euro. Si ricevono due rate da 50.000 euro e la terza con il residuo a distanza di due anni dalla prima. Il mancato rispetto di queste date obbliga l’Istituto a corrispondere gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo, ma è una magra consolazione per chi aspetta i propri risparmi da anni.
Scuola, Difesa e “Quota 100”: casi speciali e attese infinite
Il quadro si complica per le categorie con regimi particolari. Per il personale scolastico, la cessazione ha effetto dal 1° settembre, ma se si accede alla pensione con requisiti speciali (come Quota 100, 102 o Pensione Anticipata Flessibile), i termini di pagamento del TFS/TFR non decorrono dalla cessazione effettiva, ma dal momento in cui si sarebbero raggiunti i requisiti ordinari di vecchiaia o anticipata. Per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, le nuove regole dei 9 mesi si applicano anche al personale in ausiliaria che matura i requisiti dal 2027. In caso di cumulo dei periodi assicurativi, la regola generale è che l’attesa inizi a decorrere solo al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni, ma soggetta ad adeguamenti per la speranza di vita).
Il monito della Corte Costituzionale ignorato dal legislatore
La circolare ricorda che la Corte Costituzionale (sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023) ha già bacchettato il sistema, riconoscendo il diritto del lavoratore pubblico a una liquidazione tempestiva, specialmente per chi raggiunge i limiti di età. Tuttavia, il legislatore ha risposto con una timida riduzione di soli tre mesi che entrerà in vigore tra quasi un anno, lasciando intatto l’impianto del differimento e della rateizzazione che continua a gravare sulle tasche dei dipendenti dello Stato.
| Causa di Cessazione dal Servizio | Decorrenza Termine (Attesa) | Note e Normativa |
|---|---|---|
| Inabilità o Decesso | Entro 105 giorni | Termine breve per urgenza. |
| Raggiungimento limiti di età / d’ufficio (requisiti maturati entro 31/12/2026) | Dopo 12 mesi (+ 3 mesi istruttoria) | Applicazione della normativa previgente D.L. n. 79/1997. |
| Raggiungimento limiti di età / d’ufficio (requisiti maturati dal 01/01/2027) | Dopo 9 mesi (+ 3 mesi istruttoria) | Riduzione introdotta dall’Art. 1, c. 198, L. n. 199/2025. |
| Fine contratto a tempo determinato | Dopo 12 mesi (+ 3 mesi istruttoria) | Applicabile ai rapporti a termine (fine incarico). |
| Dimissioni volontarie / Licenziamento | Dopo 24 mesi (+ 3 mesi istruttoria) | Termine ordinario per recesso volontario o provvedimento disciplinare. |
| Schema di Rateizzazione (Pagamento in base all’importo lordo) | |
|---|---|
| Importo fino a 50.000 € | Unica soluzione. |
| Importo tra 50.000 € e 100.000 € | Due rate annuali (prima rata da 50.000 €, seconda rata con il residuo dopo 12 mesi). |
| Importo pari o superiore a 100.000 € | Tre rate annuali (prime due rate da 50.000 € ciascuna, terza rata con il residuo dopo ulteriori 12 mesi). |
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