Editoriale

SINDACATI MILITARI: IL RISCHIO DI UNA RIFORMA PENALIZZANTE

Nei giorni scorsi il Ministro della Difesa scriveva su Facebook “Ve lo avevo promesso, sono passati solo 4 mesi da quando sono ministro ed ecco un’altra risposta concreta, che aspettavate da tempo e che riguarda il futuro delle Forze Armate” postando un video nel quale la Trenta spiega di aver emanato una circolare per disciplinare il riconoscimento delle associazioni di militari professionali tra militari a carattere sindacale. Riportiamo un’analisi del Consiglio Intermedio di Rappresentanza Militare del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare annessa.

“Tra il personale si stanno diffondendo notizie in merito alla nascita di strutture sindacali di militari, alcune delle quali stanno già divulgando comunicati e informazioni attinenti il mondo delle Forze Armate.

Questo Consiglio, anche alla luce delle numerose richieste di informazioni giunte dai delegati Cobar, ha ritenuto opportuno analizzare l’attuale stato giurisprudenziale e normativo relativo alla materia, al fine di fornire alcuni elementi informativi che possano essere utili ai Consigli confluenti e al personale di riferimento. La sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e coni limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”.

Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha altresì stabilito obiter dictum che “Quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, trova allo stato applicazione la non censurata disposizione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa». Si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”. Il Ministro della Difesa ha recentemente emanato una circolare che disciplina la costituzione dei sindacati militari, ciò nondimeno, alla data odierna a questo Consiglio non risultano provvedimenti di assenso Ministeriali relative ad alcuna sigla sindacale militare.

Il problema del modello sindacale e delle competenze. E’ ormai chiaro che il solo riconoscimento del diritto sindacale operato dalla Corte Costituzionale non è da solo sufficiente a garantire l’effettività della tutela del personale, giacché numerosi sono gli aspetti che devono essere necessariamente disciplinati dal legislatore. Più in particolare, le strutture sindacali si concretizzano in un organismo di tipo associativo disciplinate dal codice civile, e, salve le condizioni poste dal Ministero (id est Corte Costituzionale), sono totalmente libere di definire le loro regole di funzionamento (es. sindacato interforze o di forza armata, organizzazione territoriale, rapporti tra gli organi interni, regolamenti organizzativi ecc.), e a tal riguardo non occorre alcun intervento legislativo. Diversamente, per altri aspetti, si rende necessario un intervento del parlamento, è il caso ad esempio delle competenze, le modalità di intervento sulle amministrazioni militari a livello nazionale e periferico, la rappresentatività minima di ogni organizzazione sindacale che da titolo alla partecipazione alla contrattazione, lo stato giuridico e la tutela dei delegati sindacali, i permessi e i distacchi sindacali. Deve osservarsi ancora che con la sopracitata sentenza il giudice delle leggi ha affermato inoltre, per quanto riguarda i limiti delle associazioni sindacali, che “… è indispensabile una specifica disciplina legislativa … ” evidenziando poi che ” … in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”; pertanto, si evince dalla predetta pronuncia che non è fatto divieto al legislatore di estendere le competenze delle organizzazioni sindacali a materie oggi precluse alla Rappresentanza Militare. Al momento risulta depositato formalmente in parlamento un unico disegno di legge il sul sindacato dei militari (n. 875/2018 non è pubblicato il testo della proposta) sul quale non è stato ancora avviato alcun confronto parlamentare.

 Questo Consiglio ritiene tuttavia che siano essenziali delle previsioni normative che garantiscano una totale tutela collettiva e individuale che includa, oltre alle ordinarie materie della contrattazione, anche agli ulteriori aspetti essenziali della vita professionale dei cittadini in divisa, che oggi sono preclusi alla Rappresentanza Militare. Infatti, senza l’ampliamento delle competenze si avrebbe uno strumento sindacale che, avendo gli stessi limiti dell’odierna Rappresentanza, renderebbe vano ogni intento di effettiva riforma, alimentando la disaffezione del personale anche verso il nuovo strumento di tutela.

Occorre evidenziare che a livello comunitario esistono diverse realtà sindacali costituite già dopo il secondo dopoguerra, le quali possono rappresentare un utile riferimento per l’elaborazione di un progetto di legge con riguardo specifico all’estensione delle competenze al settore attinente i rapporti gerarchici, l’impiego e la disciplina. Riteniamo importante evidenziare ancora che i poteri di intervento delle organizzazioni sindacali possono altresì essere graduati in base alla natura delle materie trattate, dal più ampio quale la negoziazione, a quelli gradualmente più attenuati quali ad esempio la compartecipazione, la mediazione l’informazione e la consultazione preventiva.

Il rischio di una riforma penalizzante. Ciò evidenziato, deve essere ricordato che l’ultimo provvedimento legislativo che ha disciplinato la tutela del personale e il sistema di rappresentanza, ha segnato — in negativo – il destino professionale e familiare dei militari per oltre 40 anni (legge n.382/1978 oggi trasfusa nel Codice dell’Ordinamento Militare).

Questo Consiglio condivide la posizione espressa dal Ministro della Difesa e diffusa con un video messaggio il 3 ottobre 2018, riguardo la necessità che vi sia un ampio dibattito  e confronto con una larga partecipazione.  Ora, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale e della conseguente circolare ministeriale sulla costituzione dei sindacati militari, avrà luogo verosimilmente una fase normativamente ambigua che vedrà la coesistenza di due organismi, quello interno della Rappresentanza e quello esterno sindacale. Evidentemente, il solo atto di consenso ministeriale non sarà sufficiente a risolvere la sopra evidenziata condizione di ambiguità, giacché per un verso i sindacati saranno titolati a trattare le stesse materie della Rappresentanza Militare, mentre la legge disciplina le modalità di trattazione di tali materie a livello centrale e periferico solamente con riferimento agli organi rappresentativi interni, con evidente, quanto probabile, possibilità che i due canali si esprimano in termini contraddittori. Oltretutto, la libertà sindacale così come si rappresenta oggi, darà legittimamente luogo ad un proliferare di organizzazioni sindacali. Tale condizione sarà inevitabilmente causa di perplessità e confusione tra il personale militare e, in ogni caso, si porrà altresì il problema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali militari, che costituisce un elemento fondamentale e condizionante per la titolarità di ogni intervento rappresentativo a ogni livello. E’ oltremodo opinione di questo Coir che, in mancanza di specifiche disposizioni normative, in virtù dell’articolo 12 delle preleggi del Codice Civile potrebbero applicarsi, per analogia, le disposizioni di disciplina delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile (legge 121/1981). Chiarito che questo consiglio è pienamente a favore della nascita e dello sviluppo delle organizzazioni sindacali, che ormai deve essere considerata ineludibile, non può esimersi, tuttavia, dal manifestare una concreta preoccupazione. Esiste, infatti, il rischio che per sanare uno stato di ambiguità inaccettabile, il Parlamento si veda costretto dalla Rappresentanza per un verso, e dai Sindacati per l’altro, ad intervenire in tempi incautamente brevi, penalizzando di fatto il confronto democratico che dovrebbe invece coinvolgere, in primo luogo, tutta la base militare, gli organismi rappresentativi e, quindi, la società.  Deve comunque considerarsi che è fatta salva la possibilità per il parlamento, o il governo, di adottare provvedimenti normativi a disciplina di una eventuale fase transitoria di passaggio dalle rappresentanze ai sindacati, che permetta lo sviluppo di un confronto democratico e, in ultima analisi, l’approvazione di un testo normativo frutto di una democratica partecipazione.”

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