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SÌ ALLE TELECAMERE SULLA DIVISA, MA ATTIVATE SOLO DURANTE MANIFESTAZIONI E SU ORDINE DEL FUNZIONARIO

Il
Garante Privacy si è espresso in modo favorevole sull’utilizzo da parte della
polizia di piccole telecamere indossabili sulla divisa nel corso di
manifestazioni pubbliche, ma solo in caso di reale necessità.

Il
sistema presentato al Garante dal Dipartimento di pubblica sicurezza prevede
che le telecamere individuali, di ridotte dimensioni, vengano applicate al gilet e
dovranno essere attivate in base alle indicazioni del funzionario che dirige il
reparto di polizia e nei casi in cui si verifichino situazioni di criticità in
occasione di manifestazioni pubbliche.
Il
Garante nel suo parere ha messo in evidenza il rispetto dei principi del Codice
privacy sul trattamento dei dati personali, sottolineando che le immagini riprese dovranno
essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolte
.
Infatti,
il sistema prevede che la scheda di memoria dei dispositivi, al momento della
consegna agli agenti, non dovrà contenere immagini precedentemente
registrate;le stesse dovranno essere conservate per un periodo limitato di
tempo, per poi esser cancellate se non vi è un pericolo effettivo. Le
videocamere e le schede di memoria sono dotate di un numero seriale che viene
inserito in un apposito registro con l’indicazione di giorno, orario, servizio svolto, qualifica e nominativo
dell’agente che firma la presa di incarico e la restituzione.
Nel sistema, finalizzato alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, viene affermato che è il funzionario di
reparto che dovrà disporre l’ordine di attivazione dei dispositivi come quello
di cessazione delle riprese. Gli agenti,previa compilazione di un foglio di
consegna, una volta terminato il servizio, dovranno affidare la documentazione
video realizzata al funzionario stesso, il quale successivamente avrà il
compito di consegnarla alla locale Polizia scientifica.
Pertanto, il sistema dovrà essere
attivato solo ove vi sia effettiva necessità, ossia nel caso di comparsa di
concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico e
dovrà essere diretto alla prevenzione e alla repressione dei reati.
Il Parere è consultabile sul sito
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

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