Avvocato Militare

Sei scatti per i congedati a domanda. Il TAR bacchetta l’Inps e ridetermina la buonuscita con interessi

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno esposto che i prospetti di liquidazione del TFS elaborati dall’Amministrazione recano un conteggio senza indicazione specifica delle voci prese a base del calcolo, e che per tale ragione non avevano inizialmente rilevato alcuna anomalia finché non si sono avveduti che l’INPS, nel conteggio della riferita base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali (art. 4 del d.lgs. n. 165/1997) normativamente attribuibili – a loro avviso – anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato a domanda, come previsto dall’art. 6 bis del d.l.. n. 387/1987.

I militari, preso atto dell’operato dell’Amministrazione, hanno presentato ai competenti uffici apposita istanza volta ad ottenere il beneficio di legge contemplato dall’invocata normativa.

LA RISPOSTA DELLA GUARDIA DI FINANZA

In riscontro alle istanze dei ricorrenti, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale del Corpo della G.d.F., ha comunicato che “… questo Centro è impossibilitato al riscontro delle istanze in riferimento … non essendo al medesimo riconducibile l’adozione del provvedimento esitante il relativo procedimento amministrativo …”.

LA REPLICA DELL’INPS

Le singole Direzioni Provinciali INPS, cui rispettivamente fanno territorialmente capo i ricorrenti, hanno, da parte loro, reso la seguente risposta: “in relazione alla sua richiesta di riliquidazione del TFS per l’applicazione dei sei scatti stipendiali si precisa che nel Prospetto Dati per Buona uscita inviato dalla sua Amministrazione, tali emolumenti non sono stati indicati, pertanto confermiamo la correttezza del pagamento. Si ricorda inoltre che le sentenze hanno efficacia solo tra le parti”.

Infine, la sede INPS di Roma Tuscolana, Ente preposto all’elaborazione dei progetti di liquidazione del TFS, ha assunto la seguente posizione: “in merito a quanto richiesto con l’Istanza per la determinazione del Trattamento di fine servizio ex art.6 bis D.L. n 387 del 1987 per i Sig.ri … si evidenzia che l’art. 15 bis del D.L.N°379/1987, convertito nella L. n 486/1987, tuttora in vigore, limita l’applicazione dei 6 scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti”.

Pertanto i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale Amministrativo del Lazio di accertare il loro diritto a godere del beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

LA SENTENZA DEL TAR

Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno sottolineato che L’art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.

Al secondo comma del riferito d.l.. è normativamente indicato: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi sostenuta dall’Inps che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia; come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo”.

Sostiene in ogni caso l’INPS che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, sarebbe applicabile soltanto “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” con esclusione delle altre forze di polizia non espressamente contemplate dalla norma.

Invece alle forze di polizia ad ordinamento militare si applicherebbe l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti»; dunque senza possibilità del riconoscimento dello stesso beneficio a coloro che cessano dal servizio su propria domanda, situazione appunto ricorrente nel caso in esame.

Il Collegio, al riguardo, ha osservato che la norma da ultimo richiamata è stata oggetto di abrogazione espressa per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, con la sola esclusione degli artt. 4, 5, commi. 1 e 2, 7, 9 e 10; dunque, per quel che qui rileva, risulta certamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che, appunto, aveva integralmente sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 68/2001 il quale al comma 1 recita: “Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge”.

In conclusione il Collegio ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

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