Avvocato Militare

Relazione extraconiugale con una collega e querele per stalking, Ufficiale dell’Arma congedato. Reintegrato dal TAR “Fatti inerenti vita privata”

Il ricorrente, Maggiore dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), ha impugnato il Decreto che ha disposto nei suoi confronti la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

La vicenda ha trovato origine da due denunce-querela.

La prima presentata nei confronti del ricorrente, da una collega con cui il ricorrente aveva avuto una relazione sentimentale extraconiugale.

Nella denuncia querela sono state indicate alcune condotte violente e minacciose nel corso del rapporto ed è stato affermato che il ricorrente avrebbe tentato di controllare la sua vita privata e lavorativa anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici per l’intromissione nelle utenze telefoniche.

La seconda denuncia-querela è per minacce telefoniche, presentata contro ignoti da un altro collega dei due, al quale sarebbe stato intimato di evitare ulteriori contatti personali con la collega.

Il P.M. del Tribunale di Pisa ha esercitato l’azione penale nei confronti del ricorrente per i reati di “atti persecutori” (stalking) e “minaccia”.

A seguito di ciò è stata disposta nei confronti del ricorrente la “sospensione precauzionale dall’impiego” a titolo facoltativo.

Il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale di Pisa è successivamente venuto meno per la remissione della querela da parte dei due querelanti.

A ciò ha fatto seguito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione impugnata dal ricorrente.

LA TESI DEL MINISTERO DIFESA

Il Ministero in fase cautelare ha provveduto al riesame confermando la sanzione disciplinare della perdita del grado, con la motivazione che “- i fatti, pur avvenuti all’interno di una relazione privata, connotano una elevata gravità, tenuto conto degli obblighi normativi e morali a cui si deve attenere un Ufficiale dei Carabinieri, derivanti dal suo status di ufficiale di polizia giudiziaria e di militare, in spregio al giuramento prestato;

– i fatti in esame hanno creato un grave danno all’immagine, seppur la vicenda non ha avuto una diffusione mediatica, tenuto conto come il clamor fori abbia perso il carattere integrativo della lesione, per assumere quello, ritenuto più consono, di parametro per commisurare la quantificazione del danno. Ancorché con tempistiche diverse, il comportamento dell’Ufficiale è noto a vari soggetti estranei all’amministrazione, nonché dall’Autorità giudiziaria, creando un sicuro effetto negativo reputazionale, a prescindere dal fatto che sia avvenuto all’interno di una relazione privata;

il procedimento penale ha evidenziato la gravità del reato, ed in particolare di un episodio in cui la minaccia ai danni della persona offesa è stata portata con l’uso di un’arma;

l’interessato non ha smentito alcun episodio contestato, anzi ha riconosciuto, più volte, nella propria memoria di aver tenuto “una condotta eccessiva e di aver trasmodato i limiti a causa della esasperazione, nonché di aver compreso, egli stesso, pienamente gli errori commessi in quella fase”.

IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO

Alla luce delle concrete circostanze emerse nell’istruttoria procedimentale, i comportamenti emersi a carico del ricorrente, sia pure stigmatizzabili e meritevoli di una sanzione disciplinare, non giustificano, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, secondo con canoni di ragionevolezza e logicità, la massima sanzione comminata della perdita del grado per rimozione.

In tal senso, pertanto, il provvedimento gravato si connota affetto dal vizio di eccesso di potere manifestatosi nella scelta della sanzione da comminare, che appare sproporzionata rispetto alla reale fattispecie e, in particolare, come già rilevato in sede cautelare, in considerazione della circostanza che i fatti in questione sono sostanzialmente inerenti alla vita privata del ricorrente ed estranei all’ambito professionale, dell’esito del processo penale, nell’ambito del quale è stata rimessa la querela e dal quale emerge una non eccessiva gravità delle condotte contestate; nonchè alla luce degli eccellenti precedenti di carriera del ricorrente, che ha ricoperto importanti e delicati incarichi e ha un curriculum professionale del Maggiore senza alcun precedente disciplinare e con tre elogi, tre encomi e quattro encomi solenni.

La domanda risarcitoria, invece non ha trovato accoglimento.

In primo luogo, secondo il TAR, parte ricorrente, dopo aver articolato la domanda in modo generico, non ha dato la prova dell’esistenza di un danno né alcun elemento di valutazione del quantum, che non siano quelli delle decurtazioni stipendiali derivanti dal provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego del 29 dicembre 2019, non impugnato e, pertanto non considerabile a fini risarcitori. E’ assente, al contrario, la prova di ogni altro tipo di danno patrimoniale e non, anche tenuto conto che l’adito T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare del medesimo ricorrente.

Inoltre il Collegio ha ritenuto di dover certamente escludere la sussistenza dei presupposti della colpa in capo all’Amministrazione nell’adozione del provvedimento.

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