Difesa

RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DELLA DIFESA E REVISIONE DEL MODELLO OPERATIVO DELLE FORZE ARMATE, RIMODULAZIONE DEL MODELLO PROFESSIONALE E DEL PERSONALE

Il presidente della Commissione Difesa del Senato, sen. LATORRE (PD), è il relatore del disegno di legge presentato dal Ministro della Difesa sulla “Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione” . LATORRE ha illustrato sinteticamente i contenuti il 28 marzo in Commissione Difesa del Senato, osservando che il disegno di legge si compone di due capi per complessivi 11 articoli.

Nel dettaglio il Capo I (composto dagli articoli da 1 a 7) reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa. Oltre alla puntualizzazione delle attribuzioni politiche del Ministro della Difesa (art. 1), infatti, il provvedimento si incentra sul rafforzamento delle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento (art. 2).

Particolare rilevanza riveste poi l’istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di procurement dell’attuale Segretario Generale (nella veste di Direttore nazionale degli armamenti), sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata (art. 3). Coerentemente con tale misura le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da un civile) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (art. 4).

Importanti disposizioni sono poi dettate in materia di formazione (art. 5), tramite l’istituzione del Comando della formazione interforze per l’esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l’alta formazione e la ricerca.

Ulteriori interventi riguardano infine la riconfigurazione dell’ispettorato generale della Sanità militare (art. 6), e la revisione delle commissioni per l’avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (art. 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata).

Il Capo II del disegno di legge reca invece le deleghe al Governo per la revisione generale dello strumento militare. Sono previsti, in particolare, principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo (all’art. 8, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un’effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa), rimodulazione del modello professionale (all’art. 9, con l’obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio, fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell’ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), personale militare (sempre all’art. 9, attraverso la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali generali e la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate), e riorganizzazione del sistema della formazione (art. 10), salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del “Libro bianco” del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale. L’ultimo articolo del provvedimento detta, infine, le disposizioni procedimentali per l’esercizio delle suddette deleghe, compresa l’attività consultiva delle Commissioni parlamentari.

Pone quindi l’accento sul particolare rilievo politico del provvedimento che, essendo volto a definire gli assetti generali della difesa nazionale per adeguarla a sostenere le nuove sfide globali, deve essere valutato sulla base di considerazioni di natura strategica e non contingente. Sarebbe pertanto auspicabile il coagularsi di scelte ampiamente condivise dalla maggior parte delle forze politiche, non circoscritte alla sola maggioranza che sostiene il Governo.

Conclude ipotizzando uno schema di massima per l’organizzazione dei lavori. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno, dopo aver concesso ai commissari un tempo ragionevole per approfondire i contenuti del provvedimento, procedere con la discussione generale, all’esito della quale valutare eventuali proposte di audizioni, per passare poi, in tempi rapidi, alla fase delle votazioni.

 

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