Avvocato Militare

Ricorso previdenza complementare, Cassazione: “Al TAR, non la Corte dei Conti”

Un militare in servizio della Guardia di Finanza  ha adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma, per chiedere nei confronti delle Amministrazioni convenute il riconoscimento del suo diritto al trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma introdotta dalla L. 8/8/1995, n. 335. Il Tar ha declinato la sua giurisdizione ritenendo sussistente per entrambe le domande la giurisdizione della Corte dei conti.

Il militare ha quindi adito la Corte dei conti che ha riconosciuto la sua giurisdizione sulla domanda principale, rigettandola nel merito sul presupposto dell’insussistenza di un rapporto di subordinazione o di collegamento tra il nuovo sistema di calcolo contributivo (o misto) della pensione e l’attivazione delle forme di previdenza complementare di comparto di cui al D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, come innovato dalla stessa L. 335/ 1995. 2.1. La Corte dei conti -sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza n. 433/2018, depositata il 28/11/2018, ha confermato la sentenza della Sezione regionale, anche in punto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.

 

Il militare ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione per dirimere il conflitto negativo di giurisdizione.

Ecco uno stralcio della sentenza della Suprema Corte:

“Per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, «non è sufficiente la natura largamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione».

Riguardo alla previdenza integrativa, si è poi affermato che «le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, non attenendo ad un rapporto previdenziale autonomo, ma essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario»

 

La domanda proposta dal militare – e su cui è sorto il conflitto negativo di giurisdizione – è volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità delle amministrazioni datrici di lavoro per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, nonché la condanna delle stesse al risarcimento dei danni cagionati da tale inadempimento.

 

 

La controversia in esame involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all’avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è, secondo la prospettazione del ricorrente, fonte di responsabilità contrattuale. In altri termini, si è in presenza di un’azione risarcitoria, in cui tanto il petitum quanto la causa petendi trovano la loro giustificazione in un inadempimento contrattuale, esulando così dalla materia strettamente pensionistica.

 

Ciò consente di risolvere il conflitto in favore del giudice del rapporto di lavoro, che, nel caso in esame, è il tribunale amministrativo, essendo pacifico che il rapporto di impiego del ricorrente rientra nel regime di diritto pubblico non contrattualizzato – sulla base del seguente principio di diritto: «La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione/contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, L. 23/12/1998, n. 448, e 3, Co. 2, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti».

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