Avvocato Militare

Poliziotto ottiene il diritto all’ostensione del file digitale di una foto che ha originato il Richiamo Disciplinare”

(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 1903/2023, ha emesso una decisione importante che sottolinea il diritto dei dipendenti pubblici a ottenere l’ostensione di documenti amministrativi, anche nel contesto di un procedimento disciplinare. Il caso in esame riguarda un funzionario della Polizia di Stato che ha affrontato un procedimento disciplinare basato su una fotografia, dando vita a un dibattito sulla trasparenza e l’accessibilità nella pubblica amministrazione.

Contesto e Reclamo del Ricorrente

Il ricorrente, un dipendente pubblico del Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica Triveneto (GIPS), aveva ricevuto un richiamo scritto a seguito di una contestazione disciplinare, innescata da una fotografia. Ha pertanto chiesto l’accesso a diversi documenti, sia cartacei che digitali, relativi a tale contestazione, invocando l’articolo 22 della legge n. 241/1990 ed il diniego ricevuto da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della presidenza del consiglio dei ministri.

Punti Salienti della Decisione del TAR

1. Diritto all’Ostensione dei Documenti: Il TAR ha stabilito che il ricorrente aveva il diritto di ottenere l’ostensione dei documenti richiesti, compresi quelli digitali. Ciò comprende il file digitale della fotografia che ha dato avvio al procedimento disciplinare.

2. Definizione di Documento Amministrativo: Secondo l’articolo 22 della legge n. 241/1990, un documento amministrativo può essere una rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie. L’accesso è limitato ai documenti che hanno la forma di documento amministrativo, ad eccezione dell’accesso a dati personali, come previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

3. Limiti all’Accesso: La Pubblica Amministrazione non è obbligata a condurre ricerche per individuare documenti richiesti. Tuttavia, in questo caso, il TAR ha ritenuto che la PA dovesse fornire l’accesso ai documenti specifici richiesti dal ricorrente.

Il TAR, accogliendo parzialmente il ricorso, ha, quindi, ordinato alla Pubblica Amministrazione di mostrare al ricorrente il file digitale relativo alla fotografia contestata e il file elettronico della corrispondenza via email, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo caso rappresenta un importante precedente nel diritto amministrativo, ribadendo il diritto di accesso ai documenti da parte dei dipendenti pubblici, specialmente in situazioni che incidono sulla loro carriera professionale.

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