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PUBBLICO UFFICIALE: QUANDO E’ TENUTO A FORNIRE LE SUE GENERALITA’?

Mentre il cittadino è tenuto ad identificarsi quando gli viene richiesto da un poliziotto o da un carabiniere, non c’è alcuna legge che obblighi il pubblico ufficiale a fornire le sue generalità. Soprattutto se si trova in divisa. Tutt’al più, dovrà esibire un tesserino di riconoscimento nel caso in cui sia in borghese mentre è in servizio. Ma nient’altro.

Tuttavia, c’è da fare una distinzione tra pubblico ufficiale ed appartenente alle forze dell’ordine. Il primo può essere anche un impiegato comunale, ma solo quando si trova in servizio. Il secondo, invece, resta pubblico ufficiale anche quando è fuori servizio. Vediamo allora quando se e quando un pubblico ufficiale è tenuto a fornire le sue generalità.

Chi è il pubblico ufficiale

La figura del pubblico ufficiale è contemplata dal codice penale, secondo cui «sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Tale funzione amministrativa è disciplinata «da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Significa che il pubblico ufficiale può avere un potere «autoritativo», come quello delle forze dell’ordine o di un magistrato, oppure un potere «certificativo» nel caso di un funzionario ministeriale o di un impiegato comunale dell’ufficio anagrafe, per fare un esempio.

Giusto per citare un minimo di giurisprudenza, diciamo pure che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a chiunque concorra a formare la volontà di una pubblica amministrazione, muniti di poteri decisionali, di certificazione di attestazione e di coazione [2] o anche di collaborazione saltuaria [3].

Lo status di pubblico ufficiale, però, non si basa sul fatto di essere un impiegato pubblico a contatto con i cittadini o un poliziotto in divisa ma sul ruolo che riveste una persona sia all’interno della Pubblica amministrazione sia all’interno di un’azienda consorziata che svolge un servizio pubblico (o una pubblica funzione, per dirla come recita il codice penale). E’ il caso, ad esempio, del controllore del treno o dell’autobus che, se ci trova privi del biglietto di viaggio, può pretendere di vedere un nostro documento per fare la relativa multa. Ma anche:

  • i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentariin qualità di ausiliari di un giudice;
  • i portalettere ed i fattorini postali;
  • gli ispettori e gli ufficiali sanitari;
  • i notai e gli avvocati di Stato;
  • il sindaco ed i consiglieri comunali;
  • i vigili del fuoco ed i vigili urbani;
  • i magistrati;
  • gli insegnanti delle scuole pubbliche.

Tutti loro sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Significa che un notaio, ad esempio, è un pubblico ufficiale quando redige o firma un atto pubblico. Ma, nel momento in cui lascia il suo ufficio per tornare a casa, non è autorizzato a fermare una persona e chiederle i documenti in qualità di pubblico ufficiale.

Sono dei pubblici ufficiali, infine, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il poliziotto, il carabiniere, il militare della Guardia di Finanza. Nel loro caso, lo status di pubblico ufficiale viene riconosciuto 24 ore al giorno: un poliziotto che non è in servizio, infatti, può (anzi: deve) intervenire in borghese quando si trova di fronte a qualcuno che compie un reato.

Il pubblico ufficiale è tenuto a identificarsi?

Fatte queste distinzioni, torniamo alla domanda di base: il pubblico ufficiale è tenuto a fornire le sue generalità? Dipende.

Un poliziotto o un carabiniere, cioè una persona appartenente alle forze dell’ordine, quando si trova di servizio non è tenuto a fornire le generalità su richiesta di un cittadino se si trova in divisa. Non c’è alcuna norma che lo impone. Discorso diverso, invece, se si trova in borghese, perché, come abbiamo detto prima, il poliziotto, il finanziere o il carabiniere sono sempre dei pubblici ufficiali, anche quando non sono in servizio. In borghese, su richiesta del cittadino, devono mostrare il tesserino del corpo o dell’arma a cui appartiene.

Facciamo qualche esempio. Se mi ferma un poliziotto sulla strada e mi chiede patente e libretto, sarò obbligato a mostrarlo senza pretendere che il poliziotto faccia altrettanto: è in servizio e veste la divisa [4].

Se, invece, sto passeggiando e qualcuno in borghese mi ferma per chiedermi i documenti, ho il diritto di pretendere che quella persona si identifichi prima per sapere che si tratta di un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, mi dovrà essere mostrato un tesserino di appartenenza ad un Corpo o Arma dello Stato.

Dovrò, però, accontentarmi di vedere un tesserino, una placca, un numero di distintivo e la targa di un’auto: poliziotti e carabinieri, infatti, evitano di dare le proprie generalità (nome e cognome) per motivi di sicurezza. Se c’è qualcosa che non va nella contestazione che mi viene fatta o nei modi, potrò sempre fare ricorso o denuncia presentando gli elementi di identificazione che mi sono stati mostrati. Inoltre, se ci sarà un verbale di una mia eventuale infrazione o segnalazione, in calce ci devono essere gli estremi del pubblico ufficiale che lo ha firmato.

Discorso diverso per quanto riguarda il pubblico ufficiale non appartenente alle forze dell’ordine. Quelli inclusi nelle categorie sopra citate (consiglieri comunali, controllori dei treni, ufficiali sanitari, ecc.) sono tenuti a identificarsi davanti al cittadino che lo richieda.

note

[1] Art. 357 cod. pen.

[2] Cass. pen. Sent. n. 148796/1981.

[3] Cass. pen. Sent. n. 166013/1984.

[4] Art. 192, co. 1, cod. str.

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