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PROMOZIONE ALLA VIGILIA, ECCO COME FUNZIONA E COSA CAMBIERA’ CON LA LA LEGGE DI STABILITA’

Il comma 25 dell’articolo 2 dispone l’abrogazione delle
norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni
conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla
vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del
D.Lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l’abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del
2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti
superiori della Polizia di Stato.
Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del
2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella
qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l’indennità di buonuscita
spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga
anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno
precedente la cessazione dal servizio.
In relazione al comma 4 dell’articolo 21 si segnala che secondo quanto
riportato nella relazione tecnica le richiamate promozioni hanno effetti
economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.
Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della
guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera
sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio
beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la
promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche.
Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale
di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a
Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia
determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e
buonuscita).
Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei
sottufficiali, la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non
produce effetti economici in quanto tale personale al momento dell’accesso al
trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è
promuovibile ulteriormente.

Di seguito riportiamo la nota del sottosegretario
Gioacchino Alfano

“Si ritiene che effettivamente possano essere
fatte salve almeno quelle a seguito di decesso per causa di servizio;
colgo l’occasione, a tal riguardo, per segnalare, in maniera quanto mai
opportuna, che i soli risparmi previsti, nello specifico, riguardano unicamente
l’abrogazione dell’istituto delle citate promozioni: pertanto, non risulta
soggetto ad alcuna abrogazione, né esplicita né implicita, il diverso istituto
denominato «dei sei scatti».
A fini interpretativi, riterrei utile che
questa Commissione potesse condividere tale lettura” 

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