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PROCESSI LUMACA: INDENNIZZI RIDOTTI A 800 EURO. ECCO COME CAMBIA LA LEGGE PINTO

(di
Marina Crisafi) Giro di vite sugli indennizzi per i
processi lumaca. Sia dal punto di vista quantitativo, con risarcimenti ribassati
max a 800 euro, per ogni anno di ritardo (contro gli attuali 1.500 euro),
 sia
dal punto di vista del diritto al risarcimento per la durata irragionevole dei
processi che sarà dovuto soltanto se la parte si attiva per evitare la
lentezza della giustizia.
 A mettere mano alla legge Pinto, col fine di
alleggerire il carico sempre più crescente degli indennizzi per i ritardi della
giustizia a danno delle casse dello Stato, è la legge di Stabilità 2016 con
un sistema che può definirsi a “tutela crescente”.

Sotto
il profilo delle “chance” di risarcimento, viene introdotto l’obbligo
di sollecitare i tribunali con “rimedi preventivi”
 che, ex nuovo art.
1-bis della l. n. 89/2001, diventano la conditio sine qua non per avere
diritto all’equa riparazione.
Secondo
il nuovo art. 1-ter, costituiranno rimedi preventivi, nei processi civili,
“l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di
cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice
di procedura civile”; la richiesta di passaggio dal rito ordinario
a quello sommario entro l’udienza di trattazione
 (e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis);
nonché, nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi
comprese quelle in grado di appello, la proposizione di “istanza di
decisione 
a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo
281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all’articolo 2, comma 2-bis”.
Altrettanti
rimedi sono previsti nei processi penali (cfr. deposito ad opera dell’imputato
e delle altri parti di “istanza di accelerazione), nei processi contabili
(anche di natura pensionistica) davanti alla Corte dei conti e nei giudizi
innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. presentazione di apposita istanza di
accelerazione entro i termini previsti) e infine nei giudizi amministrativi
(cfr. presentazione dell’istanza di prelievo ex art. 71 comma 2 del codice del
processo amministrativo entro precisi termini).
Per chi
non avrà esperito i rimedi preventivi indicati nell’art. 1-ter la domanda
di equa riparazione sarà considerata inammissibile.
 Analogamente, non
sarà riconosciuto alcun indennizzo, quando ad esempio, le parti hanno agito o
resistito in giudizio consapevoli dell’infondatezza originaria o
sopravvenuta della domanda, anche se non si tratta di lite temeraria, 
ovvero
quando il giudice disponga d’ufficio il passaggio dal rito ordinario a quello
sommario di cognizione e nei casi di abuso dei poteri processuali che determini
un’ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Si presumerà, invece,
insussistente qualsiasi pregiudizio (salvo prova contraria) di fronte: alla
prescrizione del reato, alla contumacia della parte, all’estinzione del
processo per rinuncia o attività delle parti, all’irrisorietà della pretesa
o del valore della causa, ecc.

Quanto
all’entità del risarcimento, si prevede invece che il giudice possa liquidare,
di regola, “una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non
superiore a euro 800 per ciascun anno,
 o frazione di anno superiore a
sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”.
La
somma liquidata, si legge nella bozza, potrà essere incrementata fino
al 20% per gli anni successivi
 al terzo e fino al 40% per gli anni
successivi al settimo. Analogamente, il risarcimento potrà essere
diminuito del 20% laddove le parti del processo siano superiori a 10 e del 40%
quando siano più di 50,
 mentre nell’ipotesi di riunione dei giudizi
che coinvolgono la stessa parte, l’indennizzo è riconosciuto una sola volta, e
incrementato fino al 20% se la riunione è disposta su istanza di parte. Ma non
solo. Prevista anche la riduzione fino a un terzo dell’indennizzo, “in
caso di integrale rigetto delle richieste
 della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”.
Affinchè
i descritti “ostacoli”
 che rendono più erta la strada per
ottenere il ristoro per i danni dovuti alle lungaggini processuali diventino
realtà, occorrerà comunque attendere la conclusione dell’iter della legge
di stabilità.


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