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Porto d’armi per difesa agli Ufficiali dell’Esercito Italiano: “Deve seguire le procedure che valgono per tutti gli altri cittadini”

Il rilascio del porto d’armi per difesa personale agli ufficiali dell’Esercito deve sottostare alle regole in vigore per tutti i cittadini italiani, vale a dire, fra tutti, il “comprovato bisogno”. E’ quanto emerge da una recente sentenza del Consiglio di Stato.

La controversia origina dal diniego riguardo al rilascio del porto d’arma per difesa personale. La richiesta era stata motivata con il sentirsi in pericolo a seguito delle informative ricevute dalle forze armate che richiamano l’attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese.

L’UTG di Genova non ha condiviso tale prospettazione, osservando la scarsa documentazione addotta dall’interessato a corredo degli assunti che fondavano la domanda.

Il TAR Liguria, con la sentenza appellata, ha invece accolto il ricorso avverso il diniego, ritenendo fondata (ed assorbente) la censura di violazione dell’art. 75, comma 4, del r.d. 635/1940, e sottolineando a tal fine che “l’ampiezza della previsione induce ad affermare che l’eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative. La lettura del rigetto impugnato convince invece che la p.a. ha considerato l’interessato alla stregua di ogni altro cittadino, e non ha tenuto conto della pur datata norma regolamentare denunciata e dell’appartenenza del richiedente alle forze armate”.

Secondo il Ministero dell’interno che ha proposto appello al Consiglio di Stato il provvedimento derogatorio rispetto al divieto che incombe sulla generalità dei consociati di portare armi, è in tutti i casi connotato da ampia discrezionalità in ordine alla sussistenza del “dimostrato bisogno”. L’art. 75 del r.d. 635/1940, contempla una facoltà, non un obbligo, in ogni caso subordinata alla sussistenza del dimostrato bisogno, non potendo essere definita norma speciale rispetto all’art. 42 del TULPS, cui dà attuazione a livello regolamentare (ed attiene in realtà alle modalità di rilascio); l’appellante, inoltre, non ha fornito rigorosa dimostrazione del dimostrato bisogno, in quanto i pericoli paventati, peraltro mai concretizzatisi in azioni lesive della sua incolumità, non sono stati adeguatamente documentati attraverso circostanze che inequivocamente ne dimostrino l’attualità correlata al servizio svolto. Gli asseriti profili di inadeguatezza dell’arma di ordinanza devono trovare soluzione unicamente all’interno dell’Amministrazione militare di appartenenza. Infine l’adozione del provvedimento richiesto porterebbe, secondo il Ministero dell’Interno al rilascio indiscriminato della licenza di porto di pistola a tutti gli ufficiali in servizio permanente, con intuibili riflessi negativi sulla sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso osservando che l’art. 75, comma 4, del r.d. 635/1940 – come ricorda il TAR, si tratta di una disposizione in origine quasi interamente dettata a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, di cui resta in vigore l’ultimo comma, secondo cui “Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l’abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente” – non può essere interpretato nel senso di stabilire una disciplina avulsa dal contesto normativo generale che presiede al rilascio del titolo autorizzatorio di p.s.
Lo impedisce il tenore testuale (con l’utilizzo del verbo “potere”) e soprattutto la natura di disposizione di un regolamento attuativo del TULPS di cui al r.d. 773/1931, che, come tale, non può introdurre deroghe alle previsioni di livello legislativo. Tra queste, ai sensi dell’art. 42, la necessità, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell’esistenza del “dimostrato bisogno” dell’arma, presupposto che, in base a giurisprudenza ormai pacifica:
– lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che il Prefetto ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola;

non può essere provato neppure sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.

Pur di fronte a richieste riguardanti un ufficiale dell’Esercito Italiano, non poteva dunque applicarsi quella sorta di inversione dell’onere della prova affermata dal TAR, ma occorreva invece valutare se sussistesse un dimostrato bisogno dell’arma per difesa personale, anche se con aderenza alla specifica situazione del richiedente, connotata dalla particolare valenza e delicatezza delle funzioni istituzionali svolte.

Il Collegio osserva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il provvedimento di diniego considera specificamente le ragioni di “dimostrato bisogno” esposte dall’istante, e le confuta analiticamente, negando che vi sia, o comunque sia stato dimostrato un rischio diverso e maggiore rispetto a quello che grava su qualunque altro appartenente alle FFAA che abbia partecipato a missioni all’estero o sia stato impiegato in attività di controllo del territorio in aree ad alta densità mafiosa.

Può aggiungersi – ha concluso il Consiglio di Stato – per quanto concerne i profili di inadeguatezza dell’arma di ordinanza lamentati nel ricorso di primo grado, che simili problematiche non possono che essere affrontate all’interno dell’organizzazione (che comprende evidentemente le dotazioni di armi) del servizio prestato per l’Esercito Italiano, mentre non appare meritevole di considerazione la pretesa ad utilizzare in tali contesti ed in modo complementare una pistola privata.

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