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PER SVECCHIARE LA POLIZIA SI ABBASSANO I LIMITI DI ETA’ DEI CONCORSI. ECCO IL NUOVO SCHEMA

Nell’ambito del processo di modernizzazione e razionalizzazione dell’ordinamento della Polizia di Stato, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ha apportato una serie di modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernenti gli ordinamenti del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

Tra le innovazioni connesse all’introduzione di una carriera aperta dalla base, all’innalzamento dei titoli di studio per l’accesso ai diversi ruoli e carriere, nonché alla riduzione dell’elevata età media del personale in servizio per corrispondere alle esigenze di funzionalità connesse ai peculiari compiti istituzionali, assume particolare rilievo la previsione dei limiti di età oltre ai quali non è ammessa la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, con il rinvio al previsto regolamento di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la determinazione del limite massimo di età e delle eventuali deroghe, fermo restando quanto già previsto dalle norme primarie.

I nuovi limiti di età oltre ai quali non è ammessa la partecipazione ai predetti concorsi, in parte analoghi a quelli previsti per l’accesso ai corrispondenti ruoli delle altre Forze di polizia, sono i seguenti:

a) 26 anni per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti e assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici (articolo 6, comma 1, lettera del D.P.R. n. 335 del 1982 e articolo 5, comma 1, del D.P.R. n_ 337 del 1982), rispetto all’attuale limite di trenta anni;

b) 28 anni per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici (articolo 27-bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 335 del 1982 e articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 337 del 1982), rispetto all’attuale limite di trentadue anni;

c) 30 anni per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico delle relative carriere (articoli 3, comma 1, e 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000), rispetto all’attuale limite di trentadue anni;

d) 35 anni per l’accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario (articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000), rispetto all’attuale limite di 32 anni.

L’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, prevede che fino all’adozione del predetto regolamento, continuano ad applicarsi i limiti di età previsti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Con il provvedimento in esame, mediante un calibrato abbassamento dei limiti massimi di età per l’accesso ai diversi ruoli e alle diverse carriere, si intende, pertanto, procedere all’assunzione di personale più giovane e più qualificato al fine di creare le migliori condizioni per l’espletamento delle attività istituzionali e per consentire una progressione in carriera fino all’accesso alle qualifiche apicali.

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