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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, ECCO COSA CAMBIA PER LE FORZE DI POLIZIA. “VAGLIO CONVERSAZIONI PENALMENTE RILEVANTI”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che riforma il sistema delle intercettazioni. Il provvedimento, che frena gli abusi e prevede la creazione di un archivio riservato e custodito dai pm, entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero tra sei mesi. Al contrario, la norma che legittima l’accesso dei giornalisti alle ordinanze del gip sarà valida tra un anno.

Orlando: “Servirà a contrastare la criminalità”

Ad annunciare il via libera alla riforma è stato il Premier Gentiloni proprio al termine della riunione. Accanto a lui il guardasigilli, Andrea Orlando. Una riforma che “senza ledere il diritto di cronaca eviterà gli abusi”, ha detto il Presidente del Consiglio uscente: “Il provvedimento affronta un tema annoso, non restringe la facoltà dei magistrati e delle forze dell’ ordine di utilizzare le intercettazioni nelle indagini, anzi, in un passaggio rende più semplice la richiesta intercettazioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e non interviene sulla libertà di stampa e il diritto di cronaca“, ha aggiunto Orlando, precisando che “i vincoli introdotti non restringono lo strumento di indagine, ma riducono il rischio delle fughe di notizie quando non sono legate a fatti penalmente rilevanti“.  E’ la “selezione” delle intercettazioni “non penalmente rilevanti”, dunque, il ‘cuore’ della riforma. “Vi è un primo vaglio della polizia giudiziaria, sotto il controllo del magistrato che conduce le indagini, per togliere ciò che non è penalmente rilevante. Il secondo passaggio – ha concluso Orlando – è il vaglio del magistrato e, se necessario, è previsto anche il contraddittorio con la difesa per verificare cosa è rilevante o no. L’ultima parola spetta poi al giudice terzo”.

I 9 articoli

Ecco cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento:

 Divieto trascrizione ascolti irrilevanti;

 Archivio in mano al pm;

 In udienza stralcio solo come extrema ratio;

 Fino a quattro anni per la diffusione fraudolenta di registrazioni o conversazioni;

 Agli atti solo i brani essenziali;

 Uso del captatore “Trojan” con regole ben definite;

 Semplificazione delle intercettazioni per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento

La riforma prevede la reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il testo prevede il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

A conservare verbali e registrazioni sarà il pubblico ministero in un archivio e sarà sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova, che potranno subito essere esaminati – senza estrarne copia – dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sarà conservato nell’archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.

Il testo discplina l’uso del captatore informatico: il “virus-spia” nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) è dunque consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti, l’uso del Trojan in casa è limitato ai casi in cui vi è un’attività criminosa in atto.

Quanto alla cosiddetta “udienza-stralcio”, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece necessario, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno “ove necessario” solo i “brani essenziali” delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”.

Vengono semplificate le procedure per l’ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.

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