Editoriale

NOIPA, CONGUAGLIO FONDO PENSIONE E FONDO CREDITO: ECCO PERCHÉ LO STIPENDIO DI FEBBRAIO È PIÙ BASSO

La Marina Militare, attraverso il Centro di Responsabilità Amministrativa Ufficio Generale, ha comunicato ai propri dipendenti che nel cedolino del mese di febbraio 2017 sono stati rilevati errori nella trattenuta denominata “debito conguaglio fiscale”. Questo è quanto abbiamo pubblicato nell’articolo di ieri. Abbiamo comunque ricevuto molte segnalazioni inerenti altre trattenute non motivate nel cedolino di febbraio.

Nel cedolino dello stipendio di febbraio, in molti casi si trovano le indicazioni di due trattenute, denominate “Conguaglio fondo pensione”, con codice a sinistra 800/390 (ritenuta che, fino al 2006 veniva denominata “Applicazione legge 335/95”, applicata per 4 mesi, da febbraio a maggio), e “Conguaglio fondo credito”, codice 800/394, trattenuta effettuata per 1 mese (febbraio).

Ecco a cosa si riferiscono.

Conguaglio fondo pensione. Al momento del calcolo della pensione la base pensionabile. cioè la somma risultante dall’anzianità contributiva di ciascuno di noi. viene maggiorata del 18%. consentendo. di conseguenza. di godere di una pensione più alta. Per poter avere questa maggiorazione, il legislatore ha stabilito (art. 15 della legge 724/94 -finanziaria 1995). che venga effettuata una trattenuta di contributi pensionistici dell’8.75% sul 18% dello stipendio dell’anno precedente.

In altre parole, i contributi pensionistici vengono pagati non sul 100% dello stipendio di ciascun anno ma sul 118% i contributi relativi al 100% sono stati pagati nel corso dell’anno precedente. ogni mese, mentre i contributi relativi al 18% -aggiuntivo- vengono pagati, appunto, in 4 rate, tra febbraio e maggio, nell’anno successivo a quello di riferimento.

In realtà la somma pagata tra febbraio e maggio non corrisponde esattamente al contributo dell’ 8.75% sul 18% (aggiuntivo) dello stipendio. Nell’anno precedente, infatti, possono essere stati corrisposti compensi accessori compensi sui quali il contributo dell’8.75% ai fini pensionistici viene fatto pagare (ma che non entrano nel calcolo della pensione se la loro somma non supera il 18% dello stipendio).

Poiché questi contributi andrebbero “persi”, la somma pagata tra febbraio e maggio corrisponde al contributo dell’8.75% sui 18 % dello stipendio, meno i contributi pensionistici pagati sui compensi accessori che non entrano nel calcolo della pensione.

Nel caso in cui (fatto ranssimo) i compensi accessori. percepiti nell’anno precedente, superino la soglia del 18 %, ovviamente non è dovuto alcun conguaglio fondo pensione e la quota di accessorio eccedente tale soglia entra a pieno titolo nella base pensionabile del docente.

Conguaglio fondo credito. Il discorso è analogo a quello precedente. Ai sensi dell’art. 1 – comma 242 – della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), infatti, anche questo tipo di trattenuta (pari allo 0.35%) deve essere applicata sul 118 % (e non sul 100 %) delle voci retributive di carattere fisso e continuativo. Nel corso dell’anno precedente è stata applicata solo al 100% dello stipendio, ora viene applicata alla -maggiorazione” del 18%.

La misura della trattenuta (0.35 % sul 18 % delle voci retributive fisse e continuative, detratti eventuali compensi accessori), giustifica l’esiguità della somma ed il conseguente recupero in un solo mese.

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