Avvocato Militare

Militare rifiuta le “ferie d’ufficio”. Condannato a 6 mesi per disobbedienza, assolto in appello

L’avvocato Leonardo Bitti rende noti gli estremi della sentenza di appello che ha assolto un militare dal reato di disobbedienza aggravata per aver rifiutato le ferie imposte dal proprio Comando.

Il militare era stato condannato in primo grado a sei mesi di reclusione, si legge nel dispositivo della sentenza, per “disobbedienza continuata aggravata perché Caporal Maggiore Scelto in servizio presso l’11 Reggimento Bersaglieri, dopo essere stato posto in licenza d’autorità si presentava in servizio il 12 e il 13 giugno 2017 rifiutando di obbedire all’ordine, attinente al servizio e alla disciplina, di non presentarsi sul luogo di lavoro, di non permanere e di allontanarsi dalla caserma, intimato di più volte dal maresciallo comandante di plotone, dal capitano comandante di compagnia, dal tenente colonnello comandante di battaglione, cui opponeva espressi e categorici rifiuti. Con l’aggravante di essere militare rivestito di un grado.

Pur essendo in licenza quindi il ricorrente si presentò, comunque, in servizio e nonostante gli fosse stato ordinato di allontanarsi, rimase in caserma tutto il giorno. Allo stesso modo il prevenuto si comportò l’indomani, pretendendo, ancora una volta, di svolgere regolarmente in servizio. Fu, allora, inviato dal comandante di reggimento, il quale, al termine del interlocuzione avuta con il sottoposto, l’intimò di lasciare la sede, intimazione alla quale ottemperò.

In particolare si sottolineava nella sentenza di primo grado che il colonnello comandante del Reggimento aveva riferito in dibattimento di aver dato precise disposizioni affinché i militari che avevano un consistente monte ore di lavoro al proprio attivo fossero invitati a fruire di licenze. Ciò in quanto di lì a poco sarebbero intervenute esigenze operative che avrebbero impegnato il Battaglione e sarebbe stato inopportuno che non si creassero disservizi a causa di carenza di personale.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori dell’imputato, i quali hanno in primo luogo posto in rilievo che il ricorrente si era regolarmente presentato in servizio, in quanto non aveva mai fatto specifica richiesta di un periodo di ferie ed aveva rappresentato e superiori di non avere nessuna necessità di usufruire della licenza ordinaria dal 10 al 18 giugno 2017 per impossibilità organizzativa con il proprio nucleo familiare. La Corte Militare d’Appello ha ritenuto di assolvere imputato dei reati ascritti perché il fatto non sussiste. Secondo quanto sostenuto nel gravame, l’imputato sarebbe stato collocato illegittimamente in posizione di licenza nel periodo dal 10 al 18 giugno 2017, considerato che la normativa in materia non prevede che il provvedimento possa essere emanato in assenza di una richiesta dell’interessato è che, peraltro, le ragioni di servizio addotte dal Comando a sostegno della necessità di tale atto erano, secondo la difesa, infondate in relazione alla specifica posizione del prevenuto, in quanto le attività operative addestrative programmate nei mesi successivi non avrebbero mai potuto riguardare il ricorrente il quale dal marzo 2016 a tutt’oggi, risulta essere costantemente esonerato da tali compiti a seguito di un infortunio.

La dinamica dei fatti, secondo la Corte Militare d’appello non consente, di conseguenza, di ritenere provati, nella loro materialità, gli episodi di disobbedienza contestati e rende, inoltre, plausibile che il complessivo comportamento del ricorrente non fu dettato dalla volontà di contrapposizione nei confronti dei superiori ma dalla non perentorietà degli interventi che precedettero quello del Colonnello Comandante del Battaglione e, nel contempo, dalla ferma convinzione della non conformità alla normativa in vigore del provvedimento di licenza adottato in assenza di una sua libera e formale richiesta come dimostrato dalla circostanza che, per tali ragioni, qualche giorno dopo l’accaduto l’imputato sporse denuncia nei confronti del Comandante Reggimento per abuso d’ufficio.

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