La polizia consuma troppi buoni pasto. Previsti monitoraggi e controlli
Sul servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione “buoni pasto” (ticket) per la Polizia di stato, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza è intervenuta con una nuova circolare esplicativa. Ecco cosa prevede:
All’esito di un’apposita attività di monitoraggio e di analisi svolta nello specifico settore, si ritiene necessario richiamare l’attenzione sui criteri riguardanti le corrette modalità di erogazione del “buono pasto giornaliero”, ai fini di una puntuale applicazione della disciplina normativa in materia e di una più efficace e razionale gestione delle risorse.
A tal riguardo, preme sottolineare ancora una volta come un’indebita erogazione dei ticket, in assenza delle prescritte condizioni, ovvero eventuali criticità gestionali non tempestivamente corrette – oltre che incidere sui profili di responsabilità erariale – possano andare a pregiudicare la sostenibilità finanziaria del servizio, con conseguenze dannose sulla sua funzionalità.
Ciò premesso, giova anzitutto rammentare sinteticamente quanto stabilito dalla normativa di riferimento:
A) l’articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203? riconosce in primis il diritto al beneficio della fruizione della mensa obbligatoria di servizio per specifiche tipologie di contesti di impiego e ambientali, nei quali il personale viene a trovarsi;
B) nelle situazioni in cui sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, il primo comma dell’articolo 2 della citata legge n. 203/1989 prevede che si debba provvedere, in ordine di preferenza, alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono mense per il proprio personale o con esercizi privati;
C) da ultimo, in alternativa alle convenzioni con esercizi privati e qualora sia stato verificato che le stesse non consentano la fruizione di un pasto completo, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 254/1999? è stata introdotta la possibilità di erogare il “buono pasto giornaliero” (ticket). Tale servizio, come illustrato nelle richiamate circolari, sussiste anche:
- qualora nella sede di servizio sia presente una struttura di mensa alla quale non risulti
oggettivamente possibile accedere per motivi logistici o di servizio e non sia altresì
possibile stipulare convenzioni con esercizi privati di ristorazione; - nelcaso in cui gli orari di chiusura della mensa non consentano al personale, in relazione all’orario di servizio svolto, di fruire della mensa medesima, compreso il caso in cui il dipendente potrebbe fruire del “sacchetto viveri”, che gli dovrà essere fornito solo su sua espressa richiesta.
Il quadro concisamente delineato, pertanto, individua le soluzioni alternative al beneficio della mensa obbligatoria di servizio, tra le quali, quindi, il ricorso al “buono pasto” (ticket) deve essere considerato quale ultima forma sostitutiva o residuale di vettovagliamento.
E’ in tale linea, dunque, che le SS.LL. sono tenute ad adottare, all’interno dei propri Uffici, apposite circolari ovvero altri provvedimenti, contenenti puntuali indicazioni e chiari criteri organizzativi, al fine di disciplinare correttamente l’attribuzione del “buono pasto”, in piena attuazione degli indirizzi forniti a livello centrale, nonché in maniera adeguata alle proprie realtà lavorative.
Proprio nell’ottica di regolamentare la materia in questione secondo i consueti canoni di “efficienza, efficacia ed economicità”, che devono caratterizzare costantemente l’azione amministrativa, risulterà determinante realizzare con la dovuta tempestività – specie da parte dei Sigg. Questori e dei Dirigenti degli Uffici territoriali – un apposito, formale monitoraggio circa l’esistenza di mense di altre amministrazioni o enti pubblici (altre Forze di Polizia, Forze Armate,…) nei propri contesti di riferimento.
In caso di esito positivo, dovranno essere avviate, senza indugio, opportune interlocuzioni con i referenti interessati, ai fini delle necessarie valutazioni in merito alla possibilità di attivare – in relazione alla capacità ricettiva e agli orari di apertura e chiusura delle strutture – apposita convenzione, in grado di fornire al personale dipendente un adeguato servizio di mensa.
Nell’ambito delle iniziative finalizzate al benessere del personale, si rammenta che tra il turno “ordinario” e il rientro (antimeridiano e pomeridiano) o lo straordinario programmato deve intercorrere almeno mezz’ora, al fine di assicurare il tempo necessario al pasto e il recupero delle energie psico-fisiche; pertanto, con l’informazione preventiva, si provvederà ad indicare la durata dell’’interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti in loco per il pasto stesso.
Tenuto conto, altresì, che l’articolazione degli orari di servizio incide significativamente in materia di concessione dei “buoni pasto”, si richiama all’attenzione che il presupposto applicativo per l’adozione, per periodi determinati, di orari diversi da quelli previsti dall’ ANQ (c.d. orari in deroga) è costituito dall’esistenza di “comprovate e specifiche esigenze” ovvero da specifiche esigenze locali”, al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle necessità.
In sintesi, non sfugge come, ai fini di un’ottimizzazione delle risorse, debbano essere esperite e realizzate tutte le iniziative e le progettualità necessarie a corrispondere in maniera sempre più efficace all’esigenza di consentire al personale la fruizione del pasto.
Nel contempo, in considerazione della delicatezza della materia e dei diversi profili di responsabilità ad essa connessi, si ribadisce l’assoluta necessità che siano disposte periodiche . verifiche con mirati controlli – attraverso i necessari riscontri della documentazione programmatoria e autorizzatoria in possesso – volti ad appurare la corretta applicazione delle disposizioni impartite sulla corretta erogazione del “buono pasto” e ad evidenziarne contestualmente le criticità.
A tal fine, dovranno essere inderogabilmente realizzate in ciascuna realtà – a cura degli uffici competenti – le indispensabili attività di contabilizzazione, specie nelle mense di servizio, introducendo i necessari accorgimenti documentali, finalizzati ad assicurare una corretta gestione delle diverse modalità di fruizione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio, così anche da consentire una più efficace azione di controllo e scongiurare ogni forma di irregolarità.
Nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione, le SS.LL. sono pregate di tenere costantemente informate la Segreteria del Dipartimento e la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria circa le iniziative intraprese e gli esiti delle attività di controllo svolte, con particolare riferimento alle situazioni di criticità rilevate, anche ai fini di possibili correttivi nel settore e per l’individuazione delle migliori prassi in fase applicativa.
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